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TRATTIENE L'AUTO IN LEASING ANCHE SE IL CONTRATTO È RISOLTO: APPROPRIAZIONE iNDEBITA?Cassazione, sez. II Penale, 20 luglio 2011, n. 28875-Diritto e processo.it

 

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La ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 c.p. solo quando il credito vantato dall'agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo

 

 

 

 

 

Cassazione, sez. II Penale, 20 luglio 2011, n. 28875

 

(Pres. Casucci - Rel Rago)

 

 

 

 

 

Fatto

 

p.1. Con ordinanza del 4/02/2011, il Tribunale di Ragusa confermava il decreto emesso in data 11/01/2011 con il quale il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva disposto il sequestro preventivo di un'autovettura Mercedes tg … in possesso di B.S. e B.G., indagati del reato di cui all'art. 646 c.p. per non avere riconsegnato alla società di leasing, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto, la suddetta auto.

 

p.2. Avverso l'ordinanza, entrambi gli indagati, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto un unico ricorso in cassazione deducendo violazione dell'art. 646 c.p. per non avere il tribunale considerato che, nella fattispecie in esame, non era neppure configurabile in astratto l'ipotizzato reato di appropriazione indebita atteso che i ricorrenti non avevano mai avuto alcuna intenzione di impossessarsi dell'auto, tant'è che, con lettera del 6/05/2010, avevano invitato la società di leasing ad effettuare il materiale ritiro. Nella fattispecie, quindi, era ravvisabile, al più, una controversia di natura civilistica. Il tribunale, poi, non aveva considerato che era stata dedotta una compensazione e che la denuncia di furto avrebbe dovuto eliminare ogni dubbio circa la chiara buona fede dei ricorrenti.

 

Diritto

 

p.3. La censura è fondata per le ragioni di seguito indicate.

 

Il tribunale, in ordine all'eccezione dei ricorrenti che, a sostegno della loro buona fede, avevano prodotto la lettera con la quale, a seguito della diffida, avevano invitato la società di leasing a ritirare l'autovettura, l'ha respinta rilevando che, ai sensi dell'art. 8.2 del contratto, i ricorrenti erano obbligati “alla immediata restituzione nel luogo indicato dal concedente del bene”.

 

Ad avviso del Tribunale, la suddetta norma era sufficiente per far ritenere la sussistenza del fumus delicti.

 

Sennonché, va replicato che la suddetta motivazione è fuorviante rispetto alla prova dell'elemento psicologico del reato di appropriazione indebita.

 

Infatti, la violazione della citata norma pattizia, può, al più, dare luogo ad una responsabilità civile, ma non si capisce come dovrebbe refluire anche sulla prova dell'elemento psicologico del contestato reato di appropriazione indebita.

 

È vero che è sufficiente la sola configurabilità astratta del reato ma, nel caso di specie, non spiega il tribunale neppure quali siano gli elementi fattuali dai quali desumere la sussistenza degli estremi dell'ipotizzato reato.

 

Altro punto su cui il tribunale omette qualsiasi motivazione, è la dedotta compensazione: in proposito, va osservato che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 c.p. solo quando il credito vantato dall'agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv. 171990 - Cass. 45992/2007 Rv. 238899 - Cass. 6080/2009 Rv. 243280. In conclusione, essendo la motivazione carente, l'ordinanza va annullata con rinvio al tribunale di Ragusa per nuovo esame.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo esame.

 

 

 

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