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Le posizioni della Cassazione sulle questioni relative al contratto di appalto-Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 8 settembre 2011, n. 18417-Lex 24.it

 

 

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Contratti - Appalto - Rovine e difetti di cose immobili - Decadenza dalla garanzia - Denuncia del committente - Decorrenza del termine - Dalla conoscenza dei difetti - Necessità - Portata

 

 

 

In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. (F.Cia) (1)

 

 

 

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 8 settembre 2011, n. 18417

 

Presidente Oddo - Relatore Mazzacane - P.M. Scardaccione

 

(Rigetta, App. Palermo, 20 ottobre 2004, n. 1113)

 

 

 

Riferimenti normativi:

 

Codice Civile, articolo 1669

 

 

 

(1) In senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 23 gennaio 2008, n. 1463. In argomento, negli stessi termini, vedi anche, Cassazione civile, Sez. I, sentenza 1 febbraio 2008, n. 2460

 

 

 

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Contratti - Appalto - Rovina e difetti di cose immobili - Azione di responsabilità - "Dies a quo" del termine di decadenza - Individuazione - Vizi occulti o non conoscibili dell'opera appaltata - Azione di garanzia - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione

 

 

 

In tema di appalto, il termine di un anno per la denuncia di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale; il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto adeguata conoscenza degli stessi, da ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo a seguito del disposto accertamento peritale. (F.Cia) (1)

 

 

 

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 11 agosto 2011, n. 17225

 

Presidente Schettino - Relatore Nuzzo - P.M. Russo

 

(Rigetta, App. Catania, 21 luglio 2005, n. 768)

 

 

 

Riferimenti normativi:

 

Codice Civile, articoli 1667, 1669

 

 

 

(1) In argomento, confronta, Cassazione civile, Sez. I, sentenza 1 febbraio 2008, n. 2460, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 19 agosto 2009, n. 18402.

 

 

 

 

 

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Contratti - Appalto - Subappalto - Esecuzione delle opere in subappalto - Consapevolezza o consenso del committente - Effetti - Legittimità del subappalto - Conseguenze

 

 

 

La consapevolezza o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo ex art. 1656 c.c. il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione, e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. In difetto di diversi accordi eventualmente intercorsi direttamente tra tali soggetti, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente quelle di pagamento, derivanti dal subcontratto in questione. (F.Cia) (1)

 

 

 

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 2 agosto 2011, n. 16917

 

Presidente Oddo - Relatore Piccialli - P.M. Pratis

 

(Rigetta, App. Roma, 3 marzo 2005, n. 1000)

 

 

 

Riferimenti normativi:

 

Codice Civile, articolo 1656

 

(1) In argomento, in senso conforme, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 11 agosto 1990, n. 8202.

 

 

 

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Contratti - Appalto - Garanzia per le difformità e vizi dell'opera - Tutela del committente - Mancata eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore - Domanda di risarcimento del danno - Esperibilità - Oggetto

 

 

 

La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c., si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente, ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica, può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica. (F.Cia) (1)

 

 

 

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 14 luglio 2011, n. 15520

 

Presidente Oddo - Relatore Carrato - P.M. Fucci

 

(Rigetta, App. Bologna, 5 maggio 2005, n. 525)

 

 

 

Riferimenti normativi:

 

Codice Civile, articolo 1668

 

 

 

(1) In termini, vedi, Cassazione civile, Sez. III, sentenza 10 gennaio 1996, n. 169.

 

 

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