Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

L'interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’atto di illegittima costituzione di un rapporto di lavoro (al pari di quello incidente sull'illegittimo inquadramento economico) è in re ipsa oppure richiede una specifica motivazione? CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 14 luglio 2011 n. 4284

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 

L’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’atto di illegittima costituzione di un rapporto di lavoro (al pari di quello incidente sull'illegittimo inquadramento economico) è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, in quanto l'atto oggetto di autotutela produce un danno per l'Amministrazione consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il dipendente (in tal senso: Cons. Stato, VI, 24 novembre 2010, n. 8215; id., V, 22 marzo 2010, n. 1672; id., V, 31 dicembre 2008, n. 6735). Sotto tale aspetto, il richiamato atto di ritiro non presentava alcun effettivo margine di discrezionalità per il dirigente scolastico, il quale non avrebbe potuto che provvedere in tal senso.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 14 luglio 2011 n. 4284

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

FATTO

 

I signori xxx (ricorrente nell’ambito del ricorso n. 7989/2010), xxx (ricorrente nell’ambito del ricorso n. 7990/2010), xxx (ricorrente nell’ambito del ricorso n. 7991/2010) e xxx (ricorrente nell’ambito del ricorso n. 7992/2010) riferiscono di aver proposto quattro distinti ricorsi dinanzi al T.A.R. della Campania finalizzati ad ottenere l’annullamento:

 

a) degli atti con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania aveva accertato – in modo distinto per ciascuno di essi – la carenza dei titoli necessari per essere inseriti nelle graduatorie permanenti del personale ATA di collaboratore scolastico ai sensi dell’art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

 

b) dei distinti atti con cui la Direzione Didattica del I° circolo di P. aveva disposto l’annullamento dei periodi di servizio da ciascuno di essi prestato nel marzo del 2007;

 

c) della graduatoria permanente in data 21 luglio 2008 del personale A.T.A. –collaboratore scolastico, stilata ai sensi dell’art. 554, d.lgs. 297, cit., dalla quale essi erano stati esclusi per carenza dei titoli di iscrizione.

 

Al riguardo, esponevano quanto segue:

 

- che essi erano inclusi nelle graduatorie di istituto di alcune province ubicate in regioni diverse dalla Campania (in particolare: Emilia-Romagna e Veneto);

 

- che avevano sottoscritto una domanda di ‘messa a disposizione’, dichiarandosi disposti a sottoscrivere contratti di supplenza di breve durata in circoli scolastici campani (e, in particolare, presso il I° Circolo Didattico di P.);

 

- che, in particolare, il I Circolo Didattico di P. aveva loro conferito un incarico di supplenza nel corso del marzo del 2007, motivando la propria scelta in base all’assoluta necessità di reperire comunque unità di personale A.T.A., stante la mancanza di aspiranti alle nomine di collaboratori scolastici sia nella graduatoria provinciale, che in quella del proprio circolo;

 

- che, una volta indetto il concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali di prima fascia relativi ai diversi profili del personale A.T.A. (art. 554, d.lgs. 297, cit.; O.M. 30 dicembre 2004, n. 91), essi avevano fatto domanda di inclusione nella graduatoria della provincia di Napoli, dichiarando (inter alia) di essere in possesso del seguente requisito "essere in servizio in qualità del personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre";

 

- che, in un primo momento, gli odierni appellanti venivano utilmente collocati nella graduatoria di cui al richiamato art. 554;

 

- che, tuttavia, con distinti decreti del giugno 2008, il I Circolo Didattico di P. disponeva l’annullamento del servizio prestato nel corso dell’a.s. 2006/2007 per carenza dei relativi presupposti (in particolare, era stato rilevato che gli incarichi in questione erano stati conferiti agli odierni appellanti senza verificare se sussistesse il necessario presupposto della loro iscrizione nelle liste circoscrizionali del centro per l’impiego di P.);

 

- che, conseguentemente, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli decretava che gli appellanti non avessero titolo ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti del personale ATA di collaboratori scolastici e disponeva il loro depennamento delle richiamate graduatorie provinciali;

 

I provvedimenti in questione venivano impugnati dai signori xxx dinanzi al T.A.R. per la Campania il quale, con quattro distinte pronunce (recanti i numm. 521/2010, 576/2010, 1325/2010 e 575/2010) respingeva i ricorsi ritenendoli infondati.

 

Le richiamate pronunce venivano gravate in sede di appello con i ricorsi num......

 

In primo luogo, gli appellanti osservano che, anche a non voler tenere conto del periodo di servizio prestato presso il I° Circolo didattico di P. e fatto oggetto di annullamento, essi avrebbero comunque posseduto i titoli necessari per la partecipazione alla procedura all’origine dei fatti di causa, per come stabiliti dall’art. 2 dell’O.M. 91/2004, inditiva della procedura.

 

In secondo luogo, gli appellanti osservano che, anche ad ammettere (ipotesi da loro respinta) l’effettiva illegittimità del servizio prestato presso il I° circolo didattico di P. (e l’effettiva correttezza dell’esclusione dalla partecipazione alla procedura per la Provincia di Napoli), essi non potrebbero essere penalizzati da un effetto così lesivo (e in parte paradossale) quale quello di escluderli anche dalla partecipazione alla procedura per le province presso le quali effettivamente prestavano servizio, pur se ubicate al di fuori della Campania.

 

In terzo luogo, poi, gli appellanti tornano ad articolare i motivi di doglianza già proposti in prime cure e dichiarati infondati dal T.A.R. (con i motivi in questione si censura, in sintesi, l’operato dell’amministrazione tradottosi nella scelta di annullare d’ufficio il servizio prestato presso il I° circolo didattico di P.).

 

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

 

Con quattro distinte ordinanze, rese all’esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2010, questo Consiglio respingeva l’istanza di sospensione cautelare delle pronunce gravate.

 

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Giungono alla decisione del Collegio quattro distinti ricorsi in appello (rispettivamente recanti i numm. 7989/2010, 7990/2010, 7991/2010 e 7992/2010) proposti da alcuni impiegati a tempo determinato del personale A.T.A. avverso le sentenze del T.A.R. della Campania con cui sono stati respinti i ricorsi avverso gli atti con cui gli Organi regionali dell’amministrazione scolastica li avevano esclusi dalle graduatorie dei concorsi per titoli per il personale A.T.A. dal momento che una parte (peraltro, necessaria) dei titoli di servizio da loro posseduta era stata annullata d’ufficio.

 

2. In primo luogo, il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione di carattere soggettivo e in parte oggettivo (art. 70, c.p.a.).

 

3. Gli appelli sono infondati.

 

3.1. In primo luogo si osserva che gli atti del giugno 2008 con cui il dirigente del I° circolo didattico di P. aveva annullato d’ufficio il riconoscimento (ai fini giuridici) del servizio prestato dagli odierni appellanti nel mese di marzo 2007 risultavano esenti da vizi di legittimità.

 

Ed infatti, le assunzioni in questione erano avvenute in violazione della disciplina di settore (art. 16, l. 56 del 1987; art. 8, d.P.C.M. 27 dicembre 1998), la quale non ammette assunzioni effettuate direttamente al di fuori delle liste dei lavoratori iscritti presso la sezione circoscrizionale per l’impiego territorialmente competente (nel caso di specie, quella di P.). Né poteva valere a sanare il richiamato profilo di illegittimità la circostanza per cui il dirigente scolastico avesse agito mosso da una situazione di impellente necessità di procedere a siffatta tipologia di assunzioni.

 

3.2. In secondo luogo si osserva che, una volta accertato che i rapporti in tal modo instaurati erano irrimediabilmente viziati, del tutto correttamente il competente dirigente scolastico ne ha disposto l’annullamento d’ufficio.

 

Si osserva al riguardo che l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio dell’atto di illegittima costituzione di un rapporto di lavoro (al pari di quello incidente sull'illegittimo inquadramento economico) è in re ipsa e non richiede specifica motivazione, in quanto l'atto oggetto di autotutela produce un danno per l'Amministrazione consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il dipendente (in tal senso: Cons. Stato, VI, 24 novembre 2010, n. 8215; id., V, 22 marzo 2010, n. 1672; id., V, 31 dicembre 2008, n. 6735).

 

Sotto tale aspetto, il richiamato atto di ritiro non presentava alcun effettivo margine di discrezionalità per il dirigente scolastico, il quale non avrebbe potuto che provvedere in tal senso.

 

3.3. Una volta venuto meno ai fini giuridici il servizio prestato dagli odierni appellanti presso il circolo didattico di P. del tutto correttamente l’amministrazione scolastica ne ha fatto discendere il venir meno dei requisiti per l’ammissione alla procedura finalizzata alla predisposizione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs. 297 del 1994.

 

Al riguardo, non può essere condiviso l’argomento degli odierni appellanti secondo cui l’annullamento del richiamato periodo di servizio non avrebbe inciso sul possesso dei requisiti di partecipazione atteso che (pur eliminando tale periodo) essi sarebbero risultati comunque in possesso dell’anzianità di servizio di 2 mesi richiesta dal punto 2.2. dell’ordinanza ministeriale inditiva della procedura.

 

Ed infatti, ai sensi dell’articolo 2.1. di tale ordinanza, il possesso del requisito di anzianità di servizio non escludeva la contestuale necessità di possedere l’ulteriore e concomitante requisito rappresentato dall’essere, al momento della partecipazione al concorso, "in servizio in qualità del personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre".

 

Dall’esame della pertinente disciplina emerge, infatti, che ai fini partecipativi il possesso dei richiamati requisiti era richiesto in modo cumulativo e non alternativo.

 

Pertanto, è del tutto evidente che, una volta annullato il periodo di servizio prestato presso il circolo didattico di P. fosse venuto meno in capo agli appellanti il richiamato requisito (atteso che, come anticipato in premessa, essi prestavano servizio, all’epoca dei fatti, presso istituti ubicati in province diverse da Napoli e in regioni diverse dalla Campania).

 

3.4. Una volta confermata la correttezza dell’esclusione degli odierni appellanti dalla procedura all’origine dei fatti di causa, ne risultano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza relativi a presunti, ulteriori vizi del provvedimento di esclusione (motivi di doglianza che, peraltro, sono stati nella presente sede in ammissibilmente riproposti nella forma dell’integrale trasposizione dei motivi già articolati in prime cure, senza specificare per quali ragioni le pronunce oggetto di gravame risulterebbero in parte qua viziate e meritevoli di riforma).

 

4. Per le ragioni sin qui esposte, i ricorsi in epigrafe devono essere respinti.

 

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge,

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Giancarlo Coraggio, Presidente

 

Rosanna De Nictolis, Consigliere

 

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

 

Bernhard Lageder, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/07/2011

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici