Avv. Paolo Nesta


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Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione in materia di lavoro e legislazione sociale.

 

Sentenza n.32934 del 31.8.2011

 

 La responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero

privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso

visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero»; eventualità

questa, per altro, neppure mai evocata dal (…) ritenuto colpevole non già in forza di

presunzioni ma a ragione della circostanza in fatto, assolutamente pacifica, che

l’imputato non aveva effettuato alcuna verifica in merito alle interessate dichiarazioni dei

lavoratori relativamente alla regolarità della loro permanenza nel territorio dello Stato.

Sentenza n.30238 del 29 .7.2011

 

 Risulta sancita la responsabilita’ di un datore di lavoro per la mancata concessione del periodo di riposo settimanale ad una propria dipendente minorenne  e la rilevanza penale del fatto, affermando l’importante principio di diritto secondo cui il reato in esame ha natura di reato permanente. Infatti  si legge nella decisione che:”Invero il giudice di prime cure nel riconoscere la natura permanente del reato ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “poichè la contestazione del reato permanente, per l’intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l’elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell’accertamento) e non quella finale, la permanenza -intesa come dato della realtà -deve ritenersi compresa nell’imputazione, sicchè l’interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell’azione penale” (SS. UU. n. 10121 22 ottobre 1998) ed ha anche ricordato come la medesima giurisprudenza abbia successivamente chiarito che la contestazione del reato permanente in forma “aperta” non può far ricadere sull’imputato l’onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell’illecito prima della data della condanna di primo grado (Sez. 3 n. 10640, 15 settembre 1999).

Alla luce di tali principi egli ha poi rilevato come risultasse pienamente provata, sulla base del compendio probatorio acquisito, la protrazione della condotta illecita fino alla data di cessazione dell’attività lavorativa della dipendente adolescente”

 

Sentenza n.30031 del28.7.2011

 

 Si afferma che il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutto il tempo del rapporto di lavoro che il legislatore intende proteggere.Tale conclusione è giustificata dal fatto che il bene tutelato deve individuarsi non tanto nella fonte del rapporto ,quanto nello stesso rapporto  ,che dal legislatore risulta sottratto nel suo complesso  ad ingerenze di terzi.

 

Sentenza n.2178o del 31.5.2011

 

Il DURC rappresenta  un utile strumento per l’osservazione delle

dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il

monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti.

 

Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua

accezione più ampia) e la previsione dell’art. 90, 10° comma, del D.Lgs. n. 81/2008

-secondo la quale “in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle

imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo” – ha

carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria comminata, per la violazione dell’art. 90, comma 9 – lett. e), dall’art. 157,

lett. e), del medesimo D.Lgs. in esame.

Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni

riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere

surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell’art. 44, 1° comma -

lett. a), del T.U. n. 380/2001.

Una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici – quale è pacificamente

considerata quella di cui all’art. 44, 1° comma – lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 -

risponde, infatti, all’esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di

aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme

che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le

trasformazioni del suolo.

Nella specie, in conclusione, il Tribunale ha correlato la sanzione penale alla

inosservanza di una normativa prevista dalla legislazione statale e da quella

regionale non a fini urbanistici ed in relazione ad un comportamento omissivo per il

quale, in sede propria, il legislatore statale ha inteso comminare soltanto sanzioni

amministrative.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché

il fatto non sussiste.

 

 Sentenza n .19688  del   27.9.2011

 

 Sancisce  che anche i professionisti sono soggetti al prelievo fiscale nonostante la loro struttura sia minimale. Attraverso tale pronuncia la sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso che l’amministrazione finanziaria ha presentato contro la decisione della Commissione tributaria regionale di accordare il rimborso dell’imposta a tre professionisti perché, pur essendo liberi professionisti, erano titolari di un assetto organizzativo di rilievo minimale.

 

Con tale pronuncia la Cassazione condivide le motivazioni poste a fondamento della pretesa dell’Agenzia delle Entrate, la quale “lamenta la violazione di norme di legge, poiché il giudice di appello non considerava che i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell’imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale”.

 

 

 

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