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Sinistri stradali, concorso di colpa obbligato per il giudice di pace-Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 29 settembre 2011 n. 19871-Lex 24.it

 

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In tema di sinistri stradali, la Cassazione fissa i paletti ai quali dovranno attenersi i giudici di pace. Il giudizio secondo equità infatti non può mai travalicare i principi regolatori della materia. Così, in caso di scontro tra due veicoli la regola è che il concorso di colpa si presume a meno che un delle parti non dimostri di non avere alcuna responsabilità.

 

 

 

Il concorso si presume

 

Dunque, per la Suprema corte, sentenza n. 19871/2011, quando l’automobilista che ha subito il danno chiede all’altro conducente, ed alla assicurazione, il pagamento della metà degli esborsi sostenuti per riparare la propria autovettura, il giudice di pace - se ammette l’impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro - , non può rigettare la domanda. Perché in tal modo verrebbe meno al criterio per cui in simili casi l’onere della prova non grava sull’attore, presumendosi una responsabilità condivisa.

 

 

 

Il principio

 

La Cassazione, dunque, accoglie il ricorso dell’automobilista e, nel rinviare al giudice di pace di Taranto in diversa composizione, afferma un principio al quale dovranno attenersi tutti giudici non togati. E cioè: “ai fini della impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, la presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, di cui all’articolo 2054, secondo comma, del codice civile, costituisce principio informatore della materia”.

 

Pochi margini dunque per i giudici di pace che non potranno far altro che attenersi a questi criteri.

 

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