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Controversie solo in parte tributarie? Decide comunque il giudice tributario-Cassazione civile , SS.UU., sentenza 02.08.2011 n° 16858 - Fonte altalex.com

 

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Sussiste la competenza del giudice tributario nel caso di preavviso di fermo, ovvero per i crediti di natura parzialmente tributaria.

E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 2 agosto 2011, n. 16858.

Nel caso in esame, un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo di un’autovettura dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che ha accolto il ricorso, ma successivamente, la Commissione tributaria regionale, si è pronunciata in senso opposto, in quanto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e rinviato la causa al giudice ordinario, in accoglimento dell’appello proposto dal concessionario di riscossione.

Il contribuente ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che il credito del concessionario di riscossione non era interamente di origine extratributaria per cui, erroneamente, il giudice tributario si era dichiarato totalmente privo di competenza.

In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che la giurisdizione per le controversie di natura tributaria derivanti, come nel caso in oggetto, da un atto impositivo, spettano alla giurisdizione del giudice tributario, a norma degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992.

A tal riguardo, la Suprema Corte si è già pronunciata, esprimendo un orientamento conforme sul punto (Cass SS. UU. 10672/2009, 11087/2010).

Pertanto, i Giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha negato la propria giurisdizione per le controversie di natura tributaria.

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 21 giugno – 2 agosto 2011, n. 16858

(Presidente Vittoria - Relatore Merone)

Fatto e diritto

L’avv. … ha impugnato – contro la … s.p.a., agente della riscossione – un preavviso di fermo di autovettura, dinanzi alla commissione tributaria competente per territorio, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti.

La CTO ha accolto il ricorso.

La CTR, poi, accogliendo l’appello dell’agente della riscossione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia di competenza dell’AGO.

L’avv. … ricorre oggi contro … s.p.a., per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, nella parte in cui la CTR ha negato la propria giurisdizione anche in relazione ai crediti tributari.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è fondato.

Denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992, comma 26 quinquies, d.l. 248/2006, parte ricorrente eccepisce che il credito vantato dall’agente della riscossione non è tutto di origine extratributaria, per cui erroneamente il G.T. si è dichiarato totalmente carente di giurisdizione.

La censura è fondata. La stessa CTR, infatti, riconosce che, almeno in parte, la controversia ha natura tributaria (v. p. 1, punto 1, e p.4, ultimo cpv., della motivazione) e nonostante tale rilevo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Come eccepisce la parte ricorrente, la giurisdizione per le controversie di natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) appartengono alla giurisdizione del G.T., secondo quanto prescritto dagli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già fornito chiare e condivise indicazioni (v. Cass SS. UU. 10672/2009, 11087/2010).

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui la CTR ha declinato la giurisdizione anche in relazione alle controversie di natura tributaria, con rinvio della causa alla CTR del Lazio, altra sezione, per la trattazione del merito e per la liquidazione delle spese di questa fase.P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

 

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