Svolgimento del processo
quanto segue: La Carpenteria
Valsele snc. ha proposto istanza di regolamento di
competenza avverso la sentenza non definitiva del 5
luglio 2010, con la quale il Tribunale di Salerno ha
dichiarato la propria competenza a decidere
l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di
S.A. per il pagamento di competenze professionali per
l'attività svolta in favore della Capenteria Valsele
snc. La ricorrente contesta la ritenuta competenza, non
potendosi ritenere il credito per competenze
professionali, non specificamente determinate, ma
rimesse alle tariffe che prevedono un minimo ed un
massimo, liquido ed esigibile.
Ne consegue che non è applicabile -
come ritenuto dal tribunale - l'art. 1182 c.p.c., comma
3, che individua nel domicilio del creditore il luogo di
adempimento dell'obbligazione, ma l'art. 1182 c.p.c.,
comma 4.
Al ricorso per regolamento ha
resistito con memoria S. A..
Essendo stata disposta la
trattazione con il procedimento ai sensi dell'art. 380
ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue
conclusioni scritte, che sono state notificate agli
avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto
di fissazione dell'adunanza della Corte.
Motivi della decisione
quanto segue:
Costituisce obbligazione pecuniaria
soltanto il debito che sia sorto originariamente come
tale,
avente ad oggetto, cioè, fin dalla
sua costituzione, la prestazione di una determinata
somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già
fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in
essere. Ne deriva che costituisce obbligazione
pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 c.c.,
comma 3, al domicilio del creditore al tempo della
scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o
giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e
la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia
stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione
deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al
domicilio del debitore ai sensi dell'ult. comma della
norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido
ed esigibile (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997,
n. 2591; Cass. 9.12.1995 n. 12629, Cass. 17.11.72 n.
3422, 26.1.72 n. 183, 24.4.71 n. 1189).
Invero, il fondamento della norma
(art. 1182 c.c., comma 3) che fissa al domicilio del
creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per
oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il
debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal
momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non
solo se la prestazione è dovuta, ma anche il termine del
pagamento ed il suo ammontare; con la conseguenza che,
negli altri casi, riprende la regola generale che
stabilisce il principio che l'obbligazione deve
considerarsi querable.
Poichè l'ammontare e la scadenza
dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di
compensi professionali non sono determinati, di norma,
dalla convenzione con la quale sia stato conferito
l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente
solo alla stregua dell'attività posta in essere
concretamente dal professionista, dopo cioè che questa
sia stata prestata, la relativa obbligazione non
costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed
esigibile, ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3, e non
deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a
quello del debitore. Ne consegue che, nella specie, per
l'emissione del decreto ingiuntivo non era competente il
foro di Salerno, adito nell'erroneo presupposto che
l'obbligazione fosse eseguibile al domicilio del
creditore, non trattandosi di obbligazione liquida ed
esigibile.
Competente era, invece, il
Presidente del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi,
nel cui circondario rientra il comune di (OMISSIS), sede
della società debitrice Carpenteria Valsele snc (v.
anche Cass. ord. 17.7.2009 n. 16744).
Va quindi, affermato il seguente
principio di diritto:
"Il compenso per prestazioni
professionali, che non sia convenzionalmente stabilito,
è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo
la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del
luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.,
seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182
c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo
tempo" (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n.
2591; Cass. 9. 12.1995 n. 12629).
Conclusivamente, va dichiarata la
competenza del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. |