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Vende la Jaguar aziendale e incassa i soldi, condannato per bancarotta preferenziale-Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 5 ottobre 2011 n. 36125-Commento-lex 24.it

 

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Faro della Cassazione sulla distrazione dei beni aziendali da parte dei soci in prossimità della dichiarazione di fallimento. A guidare la decisione dei giudici sono le scritture contabili dell’azienda e - chiariscono - per smantellarne l’evidenza non è sufficiente la semplice testimonianza contraria e neppure l’esibizioni di prove documentali, se incerte. Seguendo questa direttrice, la Corte di cassazione, sentenza 36125/2011, ha respinto  il ricorso di un imprenditore di Lucca condannato in primo grado e poi in appello per bancarotta preferenziale per essersi attribuito un rimborso di 18mila euro a seguito della vendita di una Jaguar aziendale.

 

 

 

L’auto di lusso era stata acquistata un anno e mezzo prima del fallimento, per 31mila euro, a spese del socio amministratore poi condannato e figurava come un suo finanziamento all’impresa. A pochi mesi dalla bancarotta però l’imprenditore per paura di perderne la disponibilità, l’aveva fatta alienare dalla società ad una persona di sua conoscenza e poi aveva girato sul suo conto i 18mila euro incassati in contanti dalla azienda, “come parte del versamento eseguito quale finanziamento della società”.

 

 

 

La Cassazione, dunque, ha bocciato la tesi difensiva secondo cui l’auto sarebbe stata acquistata da terzi e intestata fiduciariamente all’azienda in vista di un interessamento del socio - poi saltato - all’acquisto della maggioranza delle quote.

 

 

 

Per la Suprema corte, infatti, le testimonianze presentate dalla difesa, in assenza di una valida prova documentale del pagamento effettuato dal terzo, sono da considerarsi inaffidabili, mentre “le scritture contabili, provenendo dallo stesso imprenditore, quando dallo stesso formate e ordinatamente tenute, fanno prova presuntiva semplice, nei confronti dello stesso, in ordine alla veridicità di quanto dalle stesse emergente”.

 

 

 

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