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Per ogni semaforo rosso scatta la sanzione piena-Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 3 ottobre 2011 n. 20222-Commento-Guida diritto.it

 

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L’automobilista che incurante dei semafori indicanti il rosso attraversa due incroci consecutivi commette due distinte infrazioni, alle quali dunque non si applica la disciplina di favore della continuazione, con relativo “sconto” sulla sanzione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20222/2011 ha accolto il ricorso del prefetto del Trieste che aveva impugnato la sentenza emessa dal giudice di pace della stessa città per aver applicato la sanzione della pena minima edittale aumentata del 20 per cento per via della continuazione.

 

 

Per la Suprema corte, infatti, “in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con una unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni”.

 

 

Del resto, “Non è neppure applicabile – prosegue la sentenza censurando la pronuncia di primo grado – a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati”. Infatti, da una parte “il citato articolo 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidente intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi)”; dall’altra “la differenza morfologica fra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi”. 

 

 

 

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