Avv. Paolo Nesta


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SPETTA AL GIUDICE DI MERITO ACCERTARE LA MANCATA CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DEI FATTI ALLEGATI DALL'ATTORE - Ai fini probatori (Cassazione Sezione Lavoro n. 12559 del 9 giugno 2011, Pres. Miani Canevari, Rel. Mammone)-Legge e giustizia.it

 

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La giurisprudenza di legittimità ritiene che - in forza dell'art. 416 c.p.c., per il quale la parte convenuta deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata a generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore - qualora il ricorrente abbia specificatamente ed esaustivamente dedotto il fatto costitutivo del diritto che fa valere in giudizio nell'atto introduttivo, la mancata contestazione del convenuto rende inutile la prova di tale fatto, in quanto incontroverso. Spetta al giudice di merito interpretare il contenuto e l'ampiezza della domanda dell'attore, come pure delle eccezioni e delle difese del convenuto, al fine di accertare la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato. Tale accertamento integra un giudizio in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (v., tra le altre, Cass. 16.12.05 n. 27833).

 

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