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Servizio telefonico non richiesto, addebito in bolletta, indebito - GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI, sentenza del 15 giugno 2011-Iussit.eu  

 

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GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI, sentenza del 15 giugno 2011. Gestore telefonico - Servizio telefonico non richiesto – Indebita riscossione – Indebito oggettivo –  Proponibilità della domanda  (preventivo, avvio procedura conciliativa presso CCIAA) - Dichiarazione di inesistenza contratto relativamente al servizio  // Danno non patrimoniale

 

 

.

Gestore telefonico

 

SERVIZIO TELEFONICO NON RICHIESTO

             INDEBITO OGGETTIVO             

    DANNO NON PATRIMONIALE 

 

[Giudice di Pace di Pozzuoli, Avv. Italo Bruno,

sentenza del 15 giugno 2011]

 

Affinché il danno non patrimoniale sia risarcibile, il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza... con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.6505/10 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Indebito oggettivo

T R A

(TIZIO), nato a (.) il (.) ed ivi res.te alla Via C.) n.(.) - c.f. (.) - elett.te dom.to in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (Caio) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

S.p.A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Milano alla Piazza degli Affari, 2 - P.Iva 00488410010 - elett.te dom.ta in (.) alla Via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (Sempronio) che la rapp.ta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

  CONVENUTA-IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI

Per l'attore: accogliere la domanda e per l'effetto condannare la Spa Telecom Italia, in persona del legale rapp.re pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di Euro 30,88 indebitamente riscossa dalla Società per pagamento di un servizio mai richiesto; condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento dei danni della somma di  500,00 per danno morale, Euro 200,00 per violazione della buonafede contrattuale ed  Euro 1.000,00 ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, oltre interessi dalla domanda, nonché spese, diritti ed onorari del procedimento con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; condannare l'attore alla restituzione del modem Alice Voip PW1-F1 Ready; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIO), con atto di citazione ritualmente notificato il 29/3/10 alla S.p.A. TELECOM ITALIA, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché - previo accertamento dell'illecito pagamento della somma di Euro 30,88 per indebito inserimento in fattura di un servizio mai richiesto, la stessa fosse condannata alla restituzione i detta somma, oltre Euro 700,00 per danno morale e malafede contrattuale e interessi dalla domanda, oltre il risarcimento ex art. 96 c.p.c.

Nell'atto di citazione premetteva:

- di essere titolare dell'utenza telefonica 081/…………  con il Gestore S.p.A. Telecom Italia;

- che in data 28/9/09 riceveva dalla Spa Telecom Italia, a mezzo corriere, un apparecchio Alice Voip 2PW1-FI Ready (con costo di noleggio di Euro 6,60 + IVA bimestrali) per un presunto contratto Alice Day, mai richiesto;

- che, con reiterate comunicazioni al 187 e con lettera racc. a.r. n. ……., ricevuta il 21/10/09, diffidava la Spa Telecom a non addebitare in bolletta somme per servizi mai richiesti e la invitava al ritiro dell'apparecchio ricevuto;

- che, a seguito di tali segnalazioni, in data 13/11/09, la Spa Telecom Italia inviava lettera con la quale, dando atto della fondatezza della lamentela dell'utente, lo invitava alla restituzione del prodotto, precisando che le spese di spedizione sostenute sarebbero state rimborsate;

- che, inopinatamente, la Spa Telecom Italia addebitava sulle bollette "conto Telecom Italia n.6/09, n.1/10, n.2/10 e n.3/10" il costo per il noleggio Modem Wi Fi Alice e per l'abbonamento Alice Day;

- che, pertanto, ha ingiustamente pagato detta somma aggiuntiva non dovuta, per contratto mai richiesto e sottoscritto.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa Telecom Italia che, chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e svolgeva domanda riconvenzionale per la mancata restituzione dell'apparecchio.

Esperito, inutilmente, il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria alcuna istruzione, sulle rassegnate conclusioni, all'udienza dell'8/6/11, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile per aver rispettato, l'attore, il contenuto del combinato disposto degli artt. 163 e 164  cpc. e proponibile per aver, preventivamente, avviata la procedura conciliativa presso la CCIAA di Napoli, prevista dall'art. 3 e 4 della delibera n.182/02/CONS del 19/6/02 dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni, a norma dell'art. 1 comma 11 della L. 31/7/97 n.249.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

L'attore ha provato documentalmente la fondatezza della domanda. Si evince, infatti, dagli originali delle fatture depositate che, sulla sua utenza telefonica è stato attivato il servizio "Alice Day"  con relativo addebito del costo.

A fronte di ciò, la convenuta Spa Telecom Italia si è limitata alla sola domanda riconvenzionale della richiesta di restituzione dell'apparecchio; non ha provato, né documentalmente, né con riproduzione fonica che l'attore abbia sottoscritto o richiesto il servizio "Alice Day".

Anzi, al contrario, la stessa Spa Telecom Italia ha riconosciuto l'errore commesso ed ha invitato l'utente alla restituzione dell'apparecchio (confr. Lettera Telecom Italia del 13/11/09 - prot. n. …….. in atti attore).

Va, pertanto, dichiarata l'inesistenza del contratto tra l'attore Buongiorno Mario e la convenuta Spa Telecom Italia, relativamente al "contratto Alice Day".

In conseguenza, la domanda proposta dall'attore va accolta e la Spa Telecom Italia va condannata alla restituzione della somma di Euro 30,88, indebitamente percepita.

Su detta somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Va accolta, altresì, la domanda di risarcimento dei danni, nei limiti che seguono.

La convenuta, infatti, ha reiterato nel tempo l'illecita percezione del costo del servizio "Alice Day", mai richiesto dall'istante, abusando indubbiamente della propria posizione dominante, di tal ché ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto soggettivo dell'attore-consumatore, codificato nell'art. 2, capo 2, lett. e), del D.L.vo 6/9/05 n.206 (Codice del consumo), alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno.

Tale principio di buona fede e correttezza si sostanzia nel generale dovere di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, nonché di svolgere tutte le attività necessarie alla salvaguardia degli stessi (Cass. 3185/03).

Il principio di buona fede contrattuale, quindi, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza.

Esso, peraltro, si impone con maggiore forza nei contratti di adesione (qual è il contratto di abbonamento telefonico), in cui è una sola delle parti a predisporre unilateralmente il contenuto dell'accordo, senza possibilità per l'altra di disporre o modificare le clausole inserite.

Tale risarcimento può essere quantificato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di Euro 100,00.

Per quanto concerne la richiesta del risarcimento del danno morale, tale domanda non può essere accolta.

Infatti, le S.U., con le note Sentenze dell'11/11/08 n.26972-26975, hanno affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile:

a. quale conseguenza di un reato (art. 185 c.p.);

b. quando previsto da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo);

c. al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;

d. quando siano lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto);

e. nei casi di violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.

Inoltre, affinché il danno non patrimoniale sia risarcibile, "il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza... con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)".

Infine, Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio"  S.U. Sentenza n. 3677/09.

Anche la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. dev'essere disattesa.

La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. S.U. Ordinanza n.7583 del 20/4/04).

Per quanto concerne la domanda riconvenzionale, svolta dalla convenuta Società, di restituzione dell'apparecchio "Modem Wi Fi Alice", alla luce delle sentenze della Cassazione summenzionate, questo Giudice ritiene che l'attore debba restituire l'apparecchio, così come specificato nella lettera della Telecom Italia del 13/11/09, con l'assunzione d'impegno da parte della stessa Telecom al rimborso delle spese sostenute.

Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate, d'Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell'attività professionale svolta.

La sentenza è resa ai sensi dell'art. 113 c.2 c.p.c., così come modificato dal D.L. 8/2/03 n. 18, convertito in L. 7/4/03 n. 63 ed è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIO) nei confronti della S.p.A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie la domanda e, dichiarata l'inesistenza del contratto tra (TIZIO) e la S.p.A. TELECOM ITALIA relativamente al servizio "Alice Day", condanna la S.p.A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (TIZIO) della somma di Euro 130,88, oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo sulla somma di Euro 100,00; nonché, oltre interessi legali sulla somma di Euro 30,88 dalla domanda sino al soddisfo;

2) condanna, altresì, la S.p.A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali che, ridotte per la parziale soccombenza, liquida nella complessiva somma di Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 200,00 per diritti, ed Euro 300,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive ed occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;

4) condanna (TIZIO) a restituire alla S.p.A. TELECOM ITALIA l'apparecchio "Modem Wi Fi Alice", così come specificato nella lettera della Telecom Italia del 13/11/09, con l'assunzione d'impegno da parte della stessa Telecom Italia al rimborso delle spese sostenute;

5) sentenza esecutiva ex lege.

 

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 15 giugno 2011.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

 

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