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IL DANNO ESISTENZIALE DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO VA PROVATO- Cass. civ., sez. I. 9 giugno 2011, n. 12639

 

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Cass. civ., sez. I. 9 giugno 2011, n. 12639, pres. Plenteda, rel. Dogliotti, decidendo un ricorso con cui era stato impugnato il decreto della Corte d'Appello - che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, risarcimento di danno esistenziale - ha rigettato il motivo concernente il danno esistenziale, avendo il Giudice a quo congruamente motivato sull'assenza di prova al riguardo.

Cass. civ., sez. I. 9 giugno 2011, n. 12639, pres. Plenteda, rel. Dogliotti, ha deciso un ricorso con cui era stato impugnato il decreto della Corte d'Appello, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, risarcimento di danno esistenziale.

Secondo la S. C.., iIl Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.000,00, considerata come durata ragionevole 7 anni, stante la complessità del procedimento, l'espletamento di una consulenza tecnica e l'interruzione per morte di un Procuratore e successivamente di una parte).

Quanto al danno esistenziale, la S. C. ha rigettato il ricorso in quanto il Giudice a quo ha congruamente motivato sull'assenza di prova al riguardo.

 

 

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