Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Cpa: Giurisdizione amministrativa sugli atti prodromici alla costituzione di società pubbliche

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria – Sentenza 3 giugno 2011 n. 10-(Guida al Diritto) .it

 

 

di Barbara Lilla Boschetti 

L’Osservatorio nasce da una collaborazione tra l 'Università "Luiss-Guido Carli" di Roma e Guida al Diritto, a pochi mesi dall’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, per seguirne l’attuazione in giurisprudenza e lo studio da parte della dottrina. 
L’Osservatorio - realizzato nell’ambito del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” - è aperto a docenti e ricercatori universitari, magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, magistrati della Corte di Cassazione, avvocati di Stato e del libero foro. L’osservatorio opera con un comitato di coordinamento, un nucleo di collaboratori stabili e gruppi di ricerca istituiti per l’approfondimento di temi specifici. Per eventuali segnalazioni di sentenze sull'applicazione del Codice, con la specificazione del principio giuridico in esse contenuto, può essere utilizzato il seguente indirizzo osservatoriocpa@luiss.it.

 

 

di Barbara Lilla Boschetti

 

Nel definire il confine della propria giurisdizione in relazione alle vicende societarie di cui sia parte un ente pubblico, il giudice amministrativo valorizza le potenzialità di tutela scaturenti dal sistema delle azioni del nuovo codice del processo amministrativo.

 

Molte sono le questioni d’interesse processuale esaminate dalla sentenza in commento. La complessa vicenda vede contrapposti un istituto universitario - e alcune società da esso costituite  - ad alcuni Ordini professionali, i quali avevano impugnato i provvedimenti con i quali l’istituto universitario deliberava la scissione di una società da essa partecipata, dapprima in qualità di socio unico, dando vita alla costituzione di una società di engineering operante sui mercati di riferimento dei ricorrenti.

 

La prima questione affrontata – e risolta  positivamente - riguarda la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. L’Adunanza Plenaria esclude, innanzitutto, che la declaratoria d’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla società scissa - nei cui confronti era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio - possa implicare alcun giudicato in punto di giurisdizione, in quanto pronunciata per mere ragioni di rito.

 

Quanto alla giurisdizione, argomentando a partire dalla distinzione tra fase pubblicistica e privatistica nelle procedure negoziali regolate dal Codice dei contratti, afferma la sussistenza della giurisdizione amministrativa sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria posti in essere da un ente pubblico, in quanto atti che incidono sull’organizzazione dell’ente e costituenti espressione di potestà pubblica.

 

Sebbene il giudice amministrativo non possa conoscere delle “sorti” degli atti negoziali che a tali provvedimenti si ricollegano, non potendosi fare applicazione analogica dell’art. 133, c. 1, c.p.a., spetta comunque al giudice amministrativo conoscere dei vizi del procedimento amministrativo; al giudice ordinario, invece, spetterà pronunciarsi sull’invalidità degli atti negoziali, ancorché derivata dalla caducazione dei suddetti provvedimenti amministrativi.

 

Tale impostazione consente di risolvere positivamente anche la questione della sussistenza dell’interesse a ricorrere, e non solo in vista di una pronuncia (del g.o.) sulle cd. “sorti” del contratto. Infatti, l’annullamento consente di azionare rimedi risarcitori e di chiedere l’ottemperanza al giudicato amministrativo – sede nella quale, peraltro, il giudice può anche intervenire sulla sorte del contratto (Cons. Stato, ad.plen., 30 luglio 2008, n. 9). Proprio per questo, peraltro, deve ritenersi sussistente l’interesse al ricorso anche a fronte di eventuali sopravvenienze che possano far venir meno l’interesse all’annullamento, in applicazione dell’art. 34, c. 3, c.p.a. (nel caso di specie, l’ingresso di un nuovo socio pubblico nella compagine della società di engineering e l’iscrizione della società nel registro delle imprese): come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2817/11, il petitum di annullamento consente infatti anche l’accertamento a fini risarcitori.

 

In relazione  alla sussistenza dell’interesse al ricorso, la questione del rito applicabile viene ritenuta del tutto irrilevante e comunque rilevabile d’ufficio: le sopravvenienze dalle quali il Tar aveva conseguito l’inammissibilità dei ricorsi erano infatti state introdotte con memoria tardiva se si fosse ricaduti – ma sul punto l’Adunanza Plenaria risolve negativamente perché gli atti impugnati non avviano procedure di privatizzazione (il capitale delle società partecipate è interamente pubblico ) né sono estensibili per analogia i casi sottratti al rito ordinario - nel rito dell’ex art. 23 bis, l. Tar (ora art. 119 c.p.a.).

 

La sentenza affronta anche altre questioni d’interesse, statuendo che il grado di specificità dei motivi d’appello, alla luce dell’art. 101, c. 1., c.p.a., deve essere parametrato alla specificità della sentenza contestata; la legittimazione degli ordini professionali laddove sia in gioco la par condicio nel settore di riferimento (e solo nei limiti di questo); l’impossibilità di appellare la parte della sentenza relativa alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.

 

Entrando nel merito, l’Adunanza plenaria ritiene illegittimi i provvedimenti impugnati in quanto per essi l’istituto universitario costituisce una società commerciale con oggetto non strettamente ai propri fini istituzionali né dotata dei meccanismi per assicurare la strumentalità.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici