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Nota alla sentenza Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011 n. 6573/2011- Il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento……..- Mauriello Giuseppe-Diritto.it

 

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Massima: “Il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual'era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Ne consegue che, impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, anche ai fini di una reformatio in melius delle somme attribuite a titolo risarcitorio, non può invocarsi il giudicato in ordine ai criteri di computo al capitale degli interessi precedentemente attribuiti.

 

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Nel caso deciso con la sentenza in commento, la vittima di un grave sinistro stradale conveniva in giudizio i responsabili del fatto ed i rispettivi assicuratori al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. La domanda era parzialmente accolta dal Tribunale che riconosceva somme a vario titolo - con interessi dalla data del sinistro - ma non il danno patrimoniale sul presupposto che mancasse la prova dell’incidenza della lesione sulla capacità lavorativa specifica dell’infortunato. La Corte di Appello, investita del gravame sul punto da parte dello stesso infortunato, ampliava il risarcimento del danno biologico e di quello morale riconoscendo il pregiudizio alla capacità lavorativa. Il giudice del gravame, però, modificava i criteri di computo degli accessori al capitale in senso sfavorevole all’appellante. Più precisamente riteneva che gli stessi dovessero decorrere: a) sugli importi liquidati per l’inabilità temporanea, da una data mediana tra l’evento dannoso e la guarigione clinica; b) sulle somme attribuite per l’invalidità permanente, dalla data di stabilizzazione dei postumi e quindi di cessazione dell’inabilità temporanea.

 

Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione lamentando che, in mancanza una specifica impugnazione delle parti soccombenti sul capo della sentenza riguardante la decorrenza degli interessi, la corte di appello non avrebbe potuto rivedere in senso peggiorativo il criterio utilizzato dal primo giudice, stante il divieto di reformatio in peius.

 

A riscontro dei motivi di ricorso, la Suprema Corte ha offerto un’interessante applicazione del principio sancito in Cass. Civ., sez. Un. sentenza n. 8520/2007, a mente del quale: “Il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual'era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Ne consegue che, impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato), restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi“ .

 

Il giudice di legittimità, riportandosi, in maniera succinta al precedente surriportato, ha ribadito che gli interessi sul debito di valore, condividendo con quest’ultimo la natura compensativa, costituiscono una componente del risarcimento per cui la statuizione che li riguarda non è suscettibile di autonomo passaggio in giudicato.

 

Ha tuttavia trascurato di considerare il profilo qualificante del motivo di ricorso presentato dal danneggiato e cioè che la modalità meno favorevole di computo degli accessori era stata determinata dalla corte di appello a seguito dell’impugnazione della parte vittoriosa in giudizio, corrispondente con quella cui il risarcimento doveva essere erogato.

 

In questi termini la sentenza appare difficilmente coordinabile con i principi che regolano l’interpretazione della domanda giudiziale.

 

Sul punto, la Cassazione, con la sentenza del 28 agosto 2009 n. 18783 ha precisato che “la domanda giudiziale deve essere interpretata tenendo conto non solo della sua letterale formulazione, ma anche del contenuto sostanziale delle sottese pretese con riguardo alle finalità perseguite dalla parte, secondo la natura delle situazioni dedotte in giudizio”.

 

Nel determinare l’estensione dell’impugnazione - e delle statuizioni per converso suscettibili di passare in giudicato – non si poteva quindi prescindere, nella fattispecie, da una considerazione della posizione rispetto ai fatti di causa assunta dal soggetto che invocava la riforma della sentenza.

 

Il risultato che la parte impugnante intendeva perseguire attraverso il gravame avrebbe dovuto apprezzarsi a maggior ragione nell’ottica della valutazione dell’interesse ad impugnare, quale species dell’interesse ad agire che, per esplicita volontà del Legislatore, funge da presupposto per il legittimo ricorso dei cittadini allo strumento processuale.

 

L’appello spiegato dal danneggiato in ordine all’entità del danno non avrebbe potuto interessare anche il profilo relativo al computo degli accessori al capitale, sussistendo sul punto la mancanza di interesse rispetto ad una pronuncia meno favorevole.

 

Il suddetto profilo poteva, invero, essere riesaminato solo in presenza di impugnazione del quantum ad opera di una delle parti tenute ad erogare il risarcimento.

 

Diversamente argomentando, e la Cassazione pare trascurarlo, il danneggiato-appellante che impugni la liquidazione del danno assumendone l’inadeguatezza, correrebbe il rischio di veder vanificato l’eventuale accoglimento del gravame dall’applicazione, sulla sorta capitale rideterminata in melius, di criteri di computo degli accessori più penalizzanti rispetto a quello utilizzati in primo grado. Paradossalmente, la rideterminazione del pregiudizio potrebbe condurre alla negazione degli interessi compensativi sul rilievo della insussistenza di un danno da ritardo. (v. Cass. civ., 24 ottobre 2007, n. 22347).

 

Sembra allora che, più coerentemente, il giudice di legittimità avrebbe dovuto escludere l’applicabilità al caso di specie del principio espresso dalle Sezioni Unite, limitandone l’operatività ai soli casi in cui la misura del danno liquidato sia stata impugnata dal responsabile civile. Questa è peraltro l’ipotesi esaminata dalle stesse Sezioni unite nella fattispecie che ha dato luogo al precedente.

 

Al limite, la riforma avrebbe potuto riguardare il computo degli accessori sulle somme ulteriori riconosciute in sede di gravame, lasciando inalterate le modalità di calcolo stabilite per quelle liquidate in primo grado.

 

 

 

 

 

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