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Le Sezioni Unite penali chiariscono i casi in cui il giudice può comunque decidere-Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 9 giugno 2011 n. 23122-(Lex24).it

 

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Le Sezioni unite intervengono sulla questione «se sia affetta da nullità la decisione che definisce il procedimento assunta dal giudice ricusato prima che la dichiarazione di ricusazione sia dichiarata inammissibile o infondata dall’organo competente»:

 

La questione è stata definita enunciando due principi base:

1) la decisione che definisce il procedimento, assunta dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione è viziata inveceve da nullità assoluta nel caso in cui la ricusazione sia accolta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusazione o dopo il suo accoglimento.

2)la medesima decisione definisce il procedimento assunta dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione in violazione del divieto istituito dall'articolo 37 comma 2, codice di procedura penale conserva validità se la ricusazione è dichiarata inammissibile o infondata dall'organo competente ex articolo 40 codice di procedura penale.

 

 

 

Ricusazione - Viziata - Accolta - Nullità

 

La decisione che definisce il procedimento, assunta dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione è viziata inveceve da nullità assoluta nel caso in cui la ricusazione sia accolta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusazione o dopo il suo accoglimento.

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza 9 giugno 2011, n. 23122

 

 

 

 

 

Rimessione del processo - Onere di notifica - Impugnazione

 

L`onere di notificare l`atto alle altre parti, che l`art. 46, comma primo, cod. proc. pen., pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l`istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve comunque curare, a pena di inammissibilita`, il rigoroso formale adempimento della notifica dell`istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria.

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza 16 giugno 1995, n. 6925

 

 

 

Rimessione del processo - Annullamento senza rinvio - Possibilita' per la cassazione di ritenere il giudizio

 

Qualora il giudice, cui sia stata presentata richiesta di rimessione del processo ai sensi dell`art. 45 cod. proc. pen., abbia irritualmente provveduto a dichiararne l`inammissibilita`, la Corte di cassazione, annullata l`ordinanza impugnata, puo` decidere direttamente nel merito dell`istanza, in applicazione del principio generale, desumibile dagli artt. 620, lett.  i), e 621 cod. proc. pen., secondo il quale,nel caso in cui altro giudice abbia pronunciato in materia di sua competenza la Corte procede all`annullamento senza rinvio e ritiene il giudizio.

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza 16 giugno 1995, n. 6925

 

 

 

Rimessione del processo - Richiesta inammissibile - Declaratoria - Trasmissione degli atti alla Corte di cassazione

 

Il giudice al quale sia stata presentata richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen., non puo`, perche` funzionalmente incompetente, adottare pronuncia alcuna in relazione alla richiesta medesima, ma deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di cassazione, astenendosi dall`emettere la sentenza fino a che non sia intervenuta la relativa decisione: e cio` anche nelle ipotesi in cui l`inammissibilita` o l`infondatezza della istanza siano rilevabili "ictu oculi", ovvero nel caso in cui l`interessato abbia riproposto la istanza di rimessione dopo che la precedente sia stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione; i suddetti obblighi del giudice, tuttavia, presuppongono l`esistenza di un atto avente i caratteri propri della richiesta di rimessione nei termini precisati dall`art. 45 cod. proc. pen., con la conseguenza che non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 46, terzo comma, e 47, primo comma, cod. proc. pen., che li prevedono, qualora l`atto presentato sia privo della prescritta motivazione o provenga da soggetto non legittimato (quale, ad esempio, la parte civile), e con l`ulteriore conseguenza che, non potendo esso qualificarsi per quello che vorrebbe essere, al giudice e` consentito constatarne la non corrispondenza al tipo previsto dalla legge.

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza 16 giugno 1995, n. 6925

 

 

 

Rimessione del processo - Sentenza pronunciata dal giudice "a quo" - Cassazione sull'istanza di rimessione

 

La sentenza pronunciata in violazione del divieto posto dall`art. 47, comma primo, cod. proc. pen., che inibisce al giudice di definire il giudizio finche` non sia intervenuta l`ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione del processo, e` nulla solo nel caso in cui la Corte medesima abbia accolto l`istanza, mentre conserva piena validita` tutte le volte che essa sia dichiarata inammissibile o rigettata: il predetto divieto, infatti, integra un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilita` di pronunciare la sentenza e condizionato alla decisione della Corte di cassazione dichiarativa della sussistenza delle condizioni per la rimessione del processo ad altro giudice, e quindi della competenza, con la conseguenza che la valutazione di validita` o meno della sentenza irritualmente adottata avviene "secundum eventum".

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza 16 giugno 1995, n. 6925

 

 

 

contra

 

 

 

Giudice penale - Ricusazione - Pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della ricusazione di cui all'art. 41, comma 1, c.p.p. - Pronuncia di sentenza da parte del giudice ricusato - Esclusione.

 

In pendenza di ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione di un giudice, pronunciata de plano ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.p., deve ritenersi che sia inibito al giudice ricusato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, c.p.p., pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza, operando al riguardo, in difetto di espressa deroga, la regola generale dell'effettivo sospensivo dell'impugnazione, affermata nell'art. 588, comma 1, c.p.p.

 

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza 14 novembre 2001, n. 40511

 

 

 

Giudice penale - Ricusazione - Ordinanze - Effetto sospensivo dell'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità.

 

In tema di ricusazione, in pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione pronunciata de plano ai sensi del primo comma dell'art. 41 c.p.p., è inibito al giudice ricusato di pronunciare sentenza, operando la regola generale dell'effetto sospensivo dell'impugnazione (art. 588, comma 1, c.p.p.), che trova deroga solo nelle ipotesi di decisione sul merito della ricusazione previste dal comma 3 del medesimo art. 41 in virtù dell'espresso richiamo all'art. 127 c.p.p. il quale espressamente prescrive che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

 

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza 14 novembre 2001, n. 40511

 

 

 

Giudice penale - Incompatibilità - Procedimento incidentale di ricusazione - Precedente decisione su istanza di coimputato

 

In tema di incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 c.p.p., allorché uno o più dei componenti del collegio chiamato a decidere sull'istanza di ricusazione abbiano anteriormente deciso nel procedimento incidentale aperto su una simile richiesta del coimputato, non si versa in caso d'incompatibilità, il cui presupposto è che il giudice abbia assunto in precedenza una decisione avente riflesso diretto sul giudizio di merito riguardante la contestazione mossa all'imputato che ha presentato l'istanza.

 

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza 14 novembre 2001, n. 40511

 

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