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Non commette illecito disciplinare l'avvocato che non si presenta all'udienza penale-Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 13 giugno 2011 n. 12903-Commento-Guida al diritto.it

 

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CODICE DEONTOLOGICO

 

Non è qualificabile come illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato difensore che in un processo penale non si presenta in udienza per assistere il proprio cliente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 12903/2011 con la quale ha chiarito che tale comportamento può rientrare “in una strategia processuale”.

 

 

Il caso era quello di un avvocato, anche parlamentare, che aveva subito la “sanzione disciplinare della censura” dall’ordine di Pinerolo ma poi era stato assolto dal consiglio nazionale forense secondo cui “l’assenza da una udienza non integra abbandono della difesa” e può ricollegarsi anche “a ragioni di scelta processuale”.

 

 

Secondo i giudici di Piazza Cavour, che hanno condiviso la testi del Cnf, “il quadro delle garanzie che le norme deontologiche mirano ad assicurare è quello dell’apprestamento della difesa nell’ambito del mandato defensionale” e “fuoriesce dalla esatta e doverosa prospettiva sanzionatoria quell’atto che - per la assoluta episodicità - non sia riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore ma ad una scelta individuale di un singolo comportamento”.

 

 

Infatti, argomenta la Suprema corte, la valutazione del comportamento “omissivo” del difensore “è frutto di interpretazione affidata al giudice del merito”. E, secondo la comune giurisprudenza, “la sola assenza ad una udienza del difensore di fiducia non può interpretarsi come sintomo di un atto abdicativo espresso o di revoca dell’incarico, né tampoco di un comportamento di abbandono ai fini della concessione al difensore di ufficio del termine a difesa”. Non solo, ma l’ipotesi di abbandono prevista dall’articolo 105 del Cpc “non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia (anche nell’ipotesi di mancata comparizione all’interrogatorio di garanzia) stante l’equivocità di un dato di mera astensione e la sua riconducibilità ad una diversa, alternativa ed insindacabile, strategia processuale”.  

 

 

 

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