Avv. Paolo Nesta


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Il Tar Lazio annulla il regolamento del CNF sulle “specializzazioni”-Avvocato.it

 

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Il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 8807 del 9 giugno 2011 ha accolto il ricorso proposto da molti Avvocati per l’annullamento del “regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista” approvato dal CNF nella seduta amministrativa del 24.9.2010

 

N. 05151/2011 REG.PROV.COLL.

N. 08807/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8807 del 2010, proposto da:

Marcello Anastasio Pugliese, Daniele Berardi, Riccardo Bolognesi,

Alberto Bonu, Fabrizio Bruni, Federico Bucci, Fabiana Canale, Silvia

Cappelli, Adalberto Carrozzini, Gloria Caruso, Luigi Castriota,

Giandomenico Catalano, Settimio Catalisano, Donatella Cere', Luigi

Chilelli, Irma Conti, Andrea Costanzo, Francesca D'Alessio, David

Del Gigante, Pietro Di Tosto, Caterina Flik, Carlo Fontana, Clemente

Frascari, Antonino Galletti, Massimo Gruarin, Alessia Guerra,

Pierluigi Guerriero, Valentina Guzzanti, Antonella Iannotta, Onorio

Laurenti, Tiziano Lepone, Giorgio Lombardi, Giuseppe Lombardi,

Walter Lombardi, Samantha Luponio, Claudio Macioci, Vittorio

Amedeo Marinelli, Mauro Monaco, Roberto Nicodemi, Francesco

Notari, Fabrizio Pacileo, Stefano Rubeo, Stefano Ruggiero, Antonella

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Sannino, Mauro Vaglio, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino

Galletti, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in

Roma, via Lucrezio Caro, n. 63;

contro

Consiglio nazionale forense - CNF, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Fabio Merusi e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio

del secondo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

Autorita' garante della concorrenza e del mercato, rappresentata e

difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede

domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani - AGI, Associazione

Italiana Avvocati per la Famiglia - AIAF, Unione Camere Penali

Italiane UCPI, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

UNCAT, Societa' Italiana Avvocati Amministrativisti SIAA,

rappresentate e difese dagli avv.ti Benedetta Lubrano, Enrico

Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio

dell ultimo in Roma, via Flaminia, n. 79;

Unione Nazionale Camere Civili- UNCC;

per l'annullamento:

- del regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato

specialista approvato dal CNF nella seduta amministrativa del 24

settembre 2010;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in

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ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Visto il ricorso;

Visto l atto di costituzione in giudizio del Consiglio nazionale forense;

Visto l atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati

Giuslavoristi Italiani, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia,

Unione Camere Penali Italiane, Unione Nazionale Camere Avvocati

Tributaristi e Societa' Italiana Avvocati Amministrativisti;

Visto l atto di costituzione in giudizio dellAutorita' garante della

concorrenza e del mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 aprile 2011 il cons. Anna

Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2010, depositato il

successivo 19 ottobre, gli istanti, premesso di essere tutti avvocati

iscritti all albo professionale tenuto presso lOrdine di Roma,

espongono che il regolamento approvato dal Consiglio nazionale

forense nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, che, a

partire dal 30 giugno 2011, introduce e disciplina le condizioni e le

modalità per il riconoscimento ed il mantenimento in capo agli

avvocati del titolo di avvocato specialista, in un massimo di due

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materie tra le undici aree del diritto ivi individuate, è lesivo della loro

professionalità.

Ciò in quanto, proseguono i ricorrenti, il provvedimento, senza

alcuna base normativa, realizza una vera e propria riforma

dell ordinamento professionale, incidente, sia pur su base volontaria,

sul lavoro di ciascun professionista, con ricadute anche economiche

di assoluto rilievo sul piano della concorrenza, poichè, da un lato,

convoglia l offerta al pubblico delle prestazioni professionali,

dall altro istituisce il nuovo mercato della formazione dell avvocato

specialista. I ricorrenti stigmatizzano anche che a mezzo del

provvedimento il CNF, che attualmente gestisce il solo albo degli

avvocati cassazionisti, si è indebitamente auto-assegnato la tenuta di

undici elenchi di specialisti nelle predette materie, nonché di un

registro delle associazioni, costituite tra avvocati specialisti, abilitati

all istituzione e gestione delle scuole e dei corsi di alta formazione

propedeutici al conseguimento della specializzazione.

Di tale regolamento i ricorrenti espongono indi l illegittimità e

domandano l annullamento, deducendo, a sostegno della domanda, le

doglianze di seguito illustrate nei titoli e, sinteticamente, nel

contenuto.

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2,

del d. lgs. 30/ 2006, 54 e 91 del r.d. 1578/ 1933, convertito dalla l.

36/ 1934, 48 del d. lgs. 59/ 2010, con riferimento all art. 1 delle

preleggi nullità ex art. 21 septies della l. 241/ 90 per difetto di

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attribuzione ed incompetenza assoluta.

Il CNF, organo giurisdizionale con limitate funzioni amministrative, è

del tutto carente di potestà regolamentare nella materia de qua,

attribuita con la riforma del Titolo V della Costituzione alla

legislazione concorrente, spettando alla legge dello Stato, in sede di

determinazione dei principi fondamentali, la individuazione delle

figure professionali, con conseguente nullità e comunque annullabilità

del provvedimento impugnato. Del resto, il divieto posto dall art. 91

del r.d. 1578/ 1933, secondo il quale alle professioni di avvocato e

procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di

specialista nei vari rami di esercizio professionale, può essere superato

esclusivamente a mezzo di una legge dello Stato, ed è in corso di

esame da parte del Parlamento il d.d.l. recante la nuova disciplina

dell ordinamento della professione forense, il quale, pur facendo venir

meno il divieto in parola, non attribuisce affatto al CNF poteri quali

quelli previsti dal regolamento.

2) Eccesso di potere per sviamento violazione dei principi di libera

concorrenza nei servizi carenza di attività istruttoria

Non sussiste una norma che attribuisce al CNF, che è organo

giurisdizionale, la facoltà di regolamentare l interesse pubblico,

addotto dal regolamento, a tutelare l affidamento della collettività e

garantire la qualità delle prestazioni professionali mediante l istituto

delle specializzazioni, vieppiù senza alcun criterio e parametro

predeterminato ovvero senza una effettiva e oggettiva attività

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istruttoria. Il regolamento, anche mediante l introduzione di un

regime transitorio arbitrario ed illogico, legittima pratiche distorsive,

restrittive e discriminative della concorrenza, in violazione del

principio comunitario di concorrenza, che esige una distinzione tra la

regolazione autoritativa delle attività private, appannaggio di soggetti

pubblici, espressivi di interessi generali, e le norme di autodisciplina

degli interessi che possono essere dettate dagli stessi privati

interessati. Il regolamento viola il principio di concorrenza come

delineato in sede comunitaria anche perché in detta sede sono

tollerate esclusivamente misure restrittive di grado minimo,

imprescindibili per raggiungere l obiettivo di interesse generale

assunto dal soggetto pubblico, secondo un criterio di proporzionalità,

nella specie totalmente carente. Il regolamento, oltre ad essere stato

assunto anche in palese sviamento di potere, è altresì inopportuno,

tenuto conto che esso è intervenuto a soli tre mesi di distanza dal

rinnovo dei componenti del CNF, e senza aver atteso le

determinazioni del XXX Congresso nazionale forense.

3) Violazione di legge per la distorsione dei principi di libera iniziativa

economica ex art. 41 Cost., nonché di quelli anche di matrice

comunitaria relativi alla tutela della concorrenza violazione dell art.

97 Cost. e dei principi d imparzialità, sviamento per cinismo

amministrativo per la definizione gerontocratica del titolo di

specialista ai danni degli avvocati con minore anzianità d iscrizione

all albo violazione e falsa applicazione dell art. 3, comma 1 del d.

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lgs. 30/2006 eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza.

Il regolamento, adottando una obsoleta visione gerontocratica della

professione, introduce una disciplina distorsiva della concorrenza, in

quanto prevede tout court il divieto per i giovani avvocati nei primi sei

anni di professione di conseguire il titolo di specialista.

4) Violazione e falsa applicazione di legge per la distorsione dei

principi di libera iniziativa economica, di quelli anche di matrice

comunitaria in tema di concorrenza, eccesso di potere per sviamento

e per cinismo amministrativo per la possibilità prevista, con disciplina

di diritto transitorio, di semplificare il conseguimento di titolo di

specialista soltanto in capo ai professionisti con maggior anzianità di

iscrizione all albo eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di

istruttoria.

Il regolamento per un verso penalizza in modo irrazionale i giovani

avvocati, per altro verso introduce un regime transitorio per gli

avvocati iscritti all albo da più di venti anni, che, ancorchè vessatorio

ed inutile, risulta per essi semplificato e vantaggioso, in quanto

consente di conseguire il titolo di specialista per il solo fatto della

anzianità di iscrizione, senza alcuna motivazione o ragione logica e

razionale. Il termine di venti anni per accedere automaticamente alla

specializzazione risulta irrazionale ed illogico anche nei confronti

degli avvocati in possesso del titolo di cassazionista, per conseguire il

quale occorrono dodici anni.

5) Violazione di legge per la distorsione dei principi di libera iniziativa

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economica e di quelli anche di matrice comunitaria di concorrenza,

eccesso di potere per cinismo amministrativo per la illogica,

irrazionale e non motivata predeterminazione di un numero massimo

di specializzazioni in astratto conseguibili da ciascun professionista

violazione dell art. 3 della l. 241/90.

Il regolamento disciplina, senza trovare alcun eguale negli

ordinamenti di altre professioni (ad. es. nella professione medica), una

illogica limitazione del numero massimo (due) di specializzazioni

conseguibili dai professionisti, i quali, vieppiù, ricorrendone le

condizioni, possono avvantaggiarsi della disciplina transitoria

agevolata per il conseguimento di una sola di esse.

6) Eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento.

Il regolamento indica tra le specializzazioni aree del diritto

effettivamente specialistiche e macroaree o settori di diritto

(amministrativo, penale), con conseguente disparità di trattamento tra

professionisti ed indebito vantaggio di quelli che, conseguendo la

specializzazione in una di tali macroaree, possono fregiarsi del titolo

per tutte le aree in essa ricomprese.

7) Eccesso di potere per la violazione del principio di sussidiarietà.

Il regolamento, nell affidare ai consigli dell ordine compiti molto

limitati, viola il principio di sussidiarietà fatto proprio dal vigente

ordinamento professionale, incentrato proprio sul ruolo centrale degli

ordini professionali, nonché esprime una visione accentrata ed

autarchica dell ordinamento professionale.

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8) Eccesso di potere in ordine ai criteri per la verifica delle qualità

delle prestazioni assicurate dagli enti formatori.

Il regolamento, laddove elargisce l iscrizione immediata e di diritto

all elenco dei formatori a sole sei associazioni (riconosciute

maggiormente rappresentative dal Congresso nazionale forense), e, al

contempo, non riconosce immediata validità ed efficacia alle

specializzazioni universitarie, lede il principio della pluralità

dell offerta.

9) Eccesso di potere per l irrazionalità e la irragionevolezza dei criteri

fissati nel regolamento per la nomina dei componenti della

commissione esaminatrice.

Il regolamento viola le garanzie di imparzialità e terzietà delle

commissioni esaminatrici, laddove determina l inammissibile

commistione consistente nella previsione che due dei cinque

componenti delle commissioni incaricate dell esame propedeutico al

rilascio del titolo di specializzazione siano nominati dall associazione

specialistica competente.

10) Eccesso di potere per genericità, illogicità ed irrazionalità dei

requisiti richiesti alle associazioni.

Il requisito della diffusione territoriale posto alle associazioni

specialistiche ai fini dell iscrizione al registro dei formatori premia, in

violazione del principio di sussidiarietà, le organizzazioni più

imponenti, e nulla dice in ordine alla qualità dell offerta formativa.

11) Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità dei requisiti

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richiesti alle associazioni.

Il regolamento aggrava irrazionalmente gli obblighi formativi in capo

al coloro che hanno conseguito il diploma di specialista, prevedendo

per il mantenimento della specializzazione il conseguimento di 120

crediti formativi nel triennio, in luogo dei 90 crediti richiesti agli altri

professionisti.

12) Eccesso di potere per il contrasto tra il regolamento sulle

specializzazioni ed il vigente codice deontologico forense eccesso di

potere per sviamento e per l illogica e irrazionale proliferazione delle

aggettivazioni in capo al titolo di avvocato eccesso di potere per il

mancato riconoscimento del titolo di specialista ai soggetti così

qualificati in ambito universitario in contrasto con la vigente

previsione del codice deontologico illegittimità del regolamento

nella parte in cui esclude di fatto gli iscritti all albo speciale della

possibilità di conseguire il titolo di specialista.

Nel vigente ordinamento della professione legale il titolo di specialista

stride con le previsioni deontologiche, generando confusione e

distorsioni concorrenziali, in violazione anche dei principi di libertà di

stabilimento ed esercizio professionale da parte degli avvocati

comunitari. Il ruolo assegnato alla formazione post universitaria è

irrisorio. Nei fatti è impedito agli iscritti all albo speciale il

conseguimento del titolo di avvocato specialista, per l impossibilità di

ottenere dalle amministrazioni di appartenenza permessi per almeno

200 ore/anno.

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Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame,

con conseguente annullamento del regolamento oggetto di censure.

Si è costituita in resistenza senza formulare specifiche difese

l Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Si è costituito in giudizio il Consiglio nazionale forense, eccependo

l'infondatezza delle esposte doglianze ed instando per la reiezione

dell'impugnativa.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate anche dalle

controinteressate Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani - AGI,

Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia - AIAF, Unione

Camere Penali Italiane UCPI, Unione Nazionale Camere Avvocati

Tributaristi UNCAT, Societa' Italiana Avvocati Amministrativisti

SIAA, individuate nel regolamento in questione come soggetti aventi

tiolo, sin dall anno accademico 2010-2011, ad espletare il corso di

durata biennale, per un minimo di 200 ore complessive di frequenza,

propedeutico all esame di specialista presso il CNF.

Nell ambito delle predette difese, sono state spiegate anche varie

eccezioni di carattere pregiudiziale.

Le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi

difensive.

La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6

aprile 2011.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità del regolamento, approvato

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dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 24

settembre 2010, che, a partire dal 30 giugno 2011, introduce e

disciplina, anche a mezzo di un regime transitorio, le condizioni e le

modalità per il riconoscimento ed il mantenimento in capo agli

avvocati, a domanda, del titolo di avvocato specialista, in un massimo

di due materie tra le undici aree del diritto ivi indicate, suscettibili di

successivi aggiornamenti.

Limitando, per economicità di mezzi espositivi, la descrizione del

provvedimento impugnato, composto di 14 disposizioni molto

articolate, va rappresentato che, a regime, secondo il regolamento, il

titolo di avvocato specialista, che consiste nel rilascio di un diploma e

nell inserimento in appositi registri pubblici tenuti dal Consiglio

nazionale forense, attesta l acquisizione nelle predette aree di diritto,

in capo all avvocato ininterrottamente iscritto all albo da almeno sei

anni, ed in possesso di ulteriori requisiti, tra cui la frequenza biennale

di una scuola o di un corso di alta formazione riconosciuti dal CNF e

tenuti da enti o soggetti iscritti in apposito registro del CNF, per un

minimo di 200 ore complessive, nonché all esito di apposito esame

sostenuto con esito favorevole presso il CNF, di una specifica e

significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito

diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere

conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua (art. 2).

La controversia è proposta dagli avvocati ricorrenti, iscritti all albo

professionale tenuto presso lOrdine di Roma, che, esposta la lesività

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del provvedimento nei confronti della loro professionalità, ne

deducono la nullità e l annullabilità per vari profili, tra cui, in primis, il

difetto di attribuzione in capo al CNF di potestà regolamentare nella

materia de qua.

Resiste il Consiglio nazionale forense.

Resistono, altresì, le controinteressate Associazione Avvocati

Giuslavoristi Italiani - AGI, Associazione Italiana Avvocati per la

Famiglia - AIAF, Unione Camere Penali Italiane UCPI, Unione

Nazionale Camere Avvocati Tributaristi UNCAT, Societa' Italiana

Avvocati Amministrativisti SIAA.

Queste ultime, unitamente alla Unione Nazionale Camere Civili-

UNCC, alla luce dell impugnato regolamento (art. 11), hanno titolo in

sede di prima applicazione ad espletare i corsi propedeutici al

sostenimento dell esame di specialista presso il CNF.

2. Com è d uopo il Collegio deve prioritariamente affrontate le

questioni pregiudiziali.

2.1. Va respinta l eccezione di carenza di interesse all impugnazione,

formulata dalle nominate associazioni, che, sottolineato che il

regolamento è destinato ad operare esclusivamente a domanda,

laddove il professionista intenda fregiarsi del titolo di avvocato

specialista, sostengono che il regolamento non incide ex se

sull esercizio della professione legale come disciplinata dalla vigente

normativa, difettando così di potenzialità lesiva della sfera dei

ricorrenti, i quali, al più, potrebbero venirne incisi sotto un profilo di

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mero fatto, che non può trovare tutela nella sede adita.

L eccezione non può essere condivisa né nell impianto né nelle

conclusioni.

E noto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,

nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato

dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire

di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione

concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva

utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale

annullamento dell'atto impugnato, dovendo il ricorso essere

considerato inammissibile per carenza di interesse laddove

l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in

grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del

ricorrente (C. Stato, V, 4 marzo 2011, n. 1734).

Tali coordinate interpretative vanno calate nella fattispecie in esame

apprezzando gli effetti discendenti dal gravato provvedimento, alla

cui luce verificare sia se sussiste la lesione della sfera giuridica dei

ricorrenti paventata in gravame, sia se i medesimi deriverebbero un

vantaggio dall accertamento della ricorrenza dei vizi dedotti e dalla

conseguente statuizione giurisdizionale demolitoria del

provvedimento stesso.

In tale percorso, si osserva che il regolamento assume espressamente

lo scopo di tutela dell affidamento della collettività (art. 7, comma 5), e

ricollega altrettanto espressamente al rilascio del titolo di

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specializzazione, esclusivamente dal Consiglio nazionale forense ,

l attestazione, nei confronti del professionista già iscritto all ordine, di

una specifica e significativa competenza teorica e pratica , in relazione alle

considerate aree di diritto (art. 2).

E pertanto innegabile che il regolamento introduce una nuova,

ulteriore e precipua qualificazione, con carattere di esclusività,

attinente all esercizio dell attività forense, che si aggiunge,

innovandola e arricchendola, a quella già attestata dall iscrizione

all ordine, che, laddove protrattasi ininterrottamente per un dato

periodo, ne costituisce solo uno dei presupposti.

Tale qualificazione si risolve in una ben precisa differenziazione che

assume rilevanza esterna essendo pubblicata a cura del CNF e

spendibile sia nei rapporti tra avvocati e clienti sia nei rapporti tra gli

stessi avvocati, ed è connotata dal carattere meritocratico

testimoniato dalla frequenza dei corsi e dal superamento dell esame

da svolgersi presso il CNF della posizione dei professionisti, già

abilitati all esercizio della professione legale, i quali, sussistendone le

condizioni e sottomettendosi agli oneri, anche economici, recati dal

provvedimento, conseguono il titolo, vedendosi in tal modo

riconoscere un ampliamento di matrice pubblicistica delle attestazioni

a loro favore, rispetto a quelli che ne restano privi, o per non aver

assunto gli oneri stessi o per averli assunti senza esito positivo.

Ne deriva che non può porsi fondatamente in dubbio che è l intera

classe forense ad essere destinataria della nuova conformazione

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dell attività professionale recata dal provvedimento.

In particolare, l avvocato iscritto all ordine forense, anche laddove,

essendo in possesso dei prescritti requisiti, assuma volontariamente di

non dotarsi del titolo di specializzazione, non perciò stesso può

ritenersi giuridicamente indifferente alle scelte operate dal

provvedimento, del quale è comunque destinato a risentire

direttamente gli effetti, in termini di sopraggiunta scomparsa

dell elemento di apicalità del percorso professionale precedentemente

rappresentato dalla sola iscrizione all albo, superato dal possesso del

titolo di avvocato specialista.

Conseguenzialmente, risulta pienamente ammissibile la domanda

avanzata in questa sede dagli avvocati ricorrenti, tutti iscritti all ordine

professionale, di verifica giudiziale della conformità a legge dell atto

impugnato, che risulta preordinata all utilità consistente nel

mantenimento delle prerogative così come discendenti dall iscrizione

all ordine.

Ed è evidente che, risolvendosi nella richiesta di tutela di un'attività

professionale il cui esercizio è dal vigente ordinamento condizionato

all'iscrizione in un albo, e che è volta al mantenimento delle stesse

condizioni da esso ordinamento precedentemente assicurate, va

anche escluso che, come in subordine sostenuto dagli eccepenti, il

sottostante interesse possa qualificarsi come di mero fatto.

2.2. Le controinteressate associazioni ed il CNF eccepiscono altresì

l inammissibilità del gravame per la sussistenza di posizioni autonome

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e configgenti tra i ricorrenti (con particolare riferimento alla presenza

o meno in capo ai ricorrenti dei requisiti che consentono di avvalersi

della procedura prevista dal regolamento impugnato).

Neanche tale eccezione è conducente.

Rilevato che, in un ricorso collettivo, la ricorrenza dell eventuale

conflitto tra le posizioni dei ricorrenti va scrutinata in relazione

all'interesse astrattamente perseguito (C. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n.

710), osserva il Collegio che nella fattispecie non ricorre alcun

conflitto, avendo i ricorrenti tutti adito la tutela giudiziale vantando la

stessa qualità di iscritti all ordine professionale, ed a difesa delle

prerogative allo stato da tale iscrizione discendenti per ciascuno di

essi.

La identità dell interesse, di rilievo giuridico, speso in giudizio rende

del tutto indifferente la eventuale diversificazione della concreta

posizione dei ricorrenti rispetto alle disposizioni introdotte con il

regolamento impugnato.

Tale elemento, infatti, viene in rilievo esclusivamente in sede di

applicazione del regolamento impugnato, ed è pertanto suscettibile di

essere travolto dall accoglimento del gravame e dal conseguente

annullamento dell atto.

3. Ulteriori eccezioni pregiudiziali sono state dalle parti resistenti

spiegate in relazione a singoli motivi di ricorso.

Il Collegio può, peraltro, senz altro prescindere dal loro esame, atteso

che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la

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assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF a regolare la materia

de qua, per il quale non si pone alcuna questione pregiudiziale, e che

presenta carattere assorbente, è fondato.

4. Ai sensi del terzo comma dell art. 117 Cost., come sostituito

dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la materia

delle professioni appartiene alla legislazione concorrente dello Stato e

delle Regioni.

Con legge 5 giugno 2003, n. 131, sono state dettate disposizioni per

l adeguamento dell ordinamento alla predetta legge costituzionale n. 3

del 2001.

L art. 1 della ridetta legge 131/ 2003, ribadito al comma 3 che nelle

materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni

esercitano la potestà legislativa nell'àmbito dei princìpi fondamentali

espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili

dalle leggi statali vigenti, ha delegato al comma 4, il Governo ad

adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno

o più decreti legislativi ricognitivi dei princìpi fondamentali che si

traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117,

terzo comma, Cost..

La ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni è

intervenuta con d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30.

In tale ambito, chiarito dall art. 3, titolato Tutela della concorrenza e del

mercato , che l esercizio della professione si svolge nel rispetto della

disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella

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delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi

pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di

interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e

dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale

(comma 1), recita l art. 4, comma 2, che La legge statale definisce i

requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle

attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di

interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato .

Resta pertanto affermato che, anche in relazione alla tutela della

concorrenza, è la legge statale a dover individuare i requisiti tecnicoprofessionali

ed i titoli professionali necessari per l esercizio delle

attività che richiedono una specifica preparazione a garanzia di

interessi pubblici generali.

In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte

Costituzionale, principio fondamentale in materia di professioni è la

riserva a favore dello Stato per l individuazione di nuove figure

professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti, nonché

della istituzione di registri professionali e la previsione delle

condizioni per l iscrizione ad essi" (da ultimo, Corte Cost., 15 aprile

2010, n. 132).

5. Chiarito il quadro normativo in cui si inserisce la controversia, il

Collegio ritiene anzitutto di precisare, in via preliminare, che nella

presente fattispecie va tenuta in disparte ogni questione di merito

attinente l opportunità o l utilità della introduzione di una disciplina

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delle specializzazioni dell attività forense, notoriamente non rimessa a

questa sede.

Altrettanto è a dirsi in ordine alla necessità che l ordinamento appresti

utili misure per affrontare le auto-proclamazioni pubblicitarie di

inesistenti specializzazioni forensi, descritto dalle parti resistenti: la

problematica, di cui non si intende sminuire né la portata né la

negativa incidenza sull interesse pubblico generale all amministrazione

della giustizia e sul diritto di difesa in giudizio, non può, però,

evidentemente rilevare in tema di individuazione del soggetto

pubblico competente all individuazione ed all adozione delle misure

stesse.

6. Tanto premesso, ed in relazione al sopra descritto quadro

normativo, dal quale emerge graniticamente che la materia de qua è

riservata al legislatore statale, osserva il Collegio che non risulta che il

medesimo abbia esercitato detta riserva, né riformando direttamente

l ordinamento della professione forense, sede propria per

l introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima

inesistenti, destinato ad innovare profondamente i termini dello

svolgimento dell attività, né attribuendo al CNF la competenza ad

adottare in via regolamentare la disciplina delle specializzazioni della

professione legale.

Di talchè al Collegio non è dato comprendere da quale fonte

normativa il CNF abbia derivato la potestà, esercitata con l atto

impugnato, di creare ex novo una figura professionale

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precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento quella

dell avvocato specialista che si aggiunge alle figure dell avvocato

iscritto all albo e dell avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle

giurisdizioni superiori.

6.1. Al riguardo, infatti, a nulla vale sostenere, come fanno le parti

resistenti, che la figura professionale dell avvocato, anche dopo

l introduzione delle specializzazioni, rimane assolutamente unica ,

potendo comunque il professionista forense, dopo il superamento

dell esame di Stato, e l iscrizione all albo degli avvocati, svolgere la

propria attività professionale in tutti i settori dell ordinamento

indipendentemente dall aver partecipato alla procedura prevista per il

conseguimento del titolo qualificante di specialista .

La valenza istitutiva di nuove figure professionali della impugnata

normativa si desume infatti pacificamente dalla circostanza che il

gravato regolamento prevede l istituzione da parte del CNF di

appositi registri pubblici ove possono iscriversi, sulla base del

verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata

qualificazione professionale, gli avvocati specialisti nelle considerate

aree di diritto (art. 5, comma 2).

Come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale, la stessa

istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni

per l'iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza che tale

iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello

svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, hanno, già di per

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sé, una funzione individuatrice della professione (sentenze n. 57 del

2007; n. 355 del 2005; n. 300 del 2007).

6.2. Né, ai fini dell esame della presente controversia, occorre

spendere molte parole in punto di accertamento della natura, e dei

poteri, anche amministrativi, del CNF, ovvero in ordine ai c.d.

regolamenti liberi previsti dall'art. 17, comma 1, lett. c), della l. 23

agosto 1988, n. 400 [ovvero di quei regolamenti che derogano al

principio generale secondo cui il potere regolamentare, espressione di

una potestà normativa, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e

disciplinante in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una

regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente

innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti

aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza, rispondendo a

regole di stretta tipicità, deve sempre trovare nella legge la propria

legittimazione (C. Stato, Atti norm., 7 giugno 1999, n. 107)], ovvero

dei regolamenti indipendenti o autonomi (perché promananti da

enti dotati, come il CNF, di indipendenza od autonomia),

manifestazione di un potere di autoregolamentazione o autogoverno,

invocati dal CNF, ma comunque ascrivibili alla compagine dei primi.

Invero, da un lato, si versa, come già sopra chiarito, in una materia

riservata alla legge dello Stato, ciò che fa escludere ab origine l astratta

operatività degli strumenti invocati dalla parte resistente, in forza della

prescrizione dettata dalla lett. c) del sopraccitato art. 17, quanto ai

regolamenti liberi , e, oltre a ciò, in forza del principio di unitarietà

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dell ordinamento giuridico, quanto ai regolamenti indipendenti .

Dall altro, ed in ogni caso, alla luce della perdurante vigenza dell art.

91 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore , convertito dalla l. 22 gennaio

1934, n. 36, che dispone che Alle professioni di avvocato e di procuratore

non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami

di esercizio professionale , non è consentito dubitare che la via

regolamentare è assolutamente inidonea ad incidere autonomamente

su tale preclusione, posta da fonte di rango normativo primario.

E, quanto a quest ultimo profilo, non è privo di significato che le

difese resistenti neanche tentino di illustrare la compatibilità delle

norme regolamentari di cui si discute con l art. 91 del r.d.l. n. 1578 del

1933.

Infine, merita comunque di essere segnalato che neanche è

condivisibile l argomentazione relativa alla rilevanza meramente

interna delle norme regolamentari impugnate, spesa dalle parti

resistenti in uno alle considerazioni relative alla potestà di autonoma

regolamentazione: essa, infatti, per quanto sin qui esposto, si risolve

in una mera asserzione teorica, ovvero priva di qualsiasi riscontro

nell impianto dispositivo oggetto di giudizio.

6.3. Le parti resistenti tentano infine di aggirare l ostacolo costituito

dalla carenza di una norma che attribuisca specificamente in capo al

CNF la regolazione della materia de qua invocando recenti statuizioni

di questo Tribunale (per tutte, Tar Lazio, III-quater, 17 luglio 2009, n.

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7081), in forza delle quali, in tema di formazione forense, è stata

riconosciuta la sussistenza del potere di normazione interna del CNF,

e ciò ai sensi dell art. 2 ( Disposizioni urgenti per la tutela della

concorrenza nel settore dei servizi professionali ), comma 3, del d. l.

4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Recita la invocata disposizione dell art. 2 del d. l. 223/2006:

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di

libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli

utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione

delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente

decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con

riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi

parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le

specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il

prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e

veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da

parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che

l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il

medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica

prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati,

sotto la propria personale responsabilità ..

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3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che

contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione

di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1°

gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data

le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle .

Alla luce della norma, però, neanche tale argomentazione risulta

conducente.

Infatti:

- l avvenuta abrogazione, da parte del riportato art. 2, comma 1, delle

disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, in riferimento

a tutte le attività libero professionali ed intellettuali, il divieto anche

parziale di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le

specializzazioni professionali, nulla dice in ordine alla necessarietà o

all opportunità dell introduzione in uno di tali settori dell istituto delle

specializzazioni, espressamente vietate dal relativo ordinamento a

mezzo di una previsione di perdurante vigenza alla data della norma,

costituita dall art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933;

- nell art. 2 del d.l. 223/ 2006 non vi è traccia né esplicita né implicita

di una volontà o di un ratio abrogatrice del suddetto art. 91;

- la valorizzazione delle disposizioni deontologiche e pattizie e dei

codici di autodisciplina emergente dal comma 3 dell art. 2 in parola è

chiaramente una misura adeguatrice, o di accompagnamento, con

effetti interni allo stesso ambito regolatorio interno, di quanto già

direttamente disposto dal comma 1 della norma primaria, in

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applicazione di un principio di tendenziale rispetto della eterogeneità

e della separatezza delle fonti;

- il meccanismo contemplato al comma 3 del ridetto art. 2, con

l apposizione di un termine perentorio all attività adeguatrice

deontologica o pattizia o dei codici di autoregolamentazione, scaduto

il quale subentra la previsione della nullità ope legis delle norme

deontologiche o pattizie o codicistiche in contrasto con il comma 1

dello stesso articolo, sottolinea, piuttosto che annullare, la primazia

nella materia della legge statale sulla fonte pattizia;

- la comminatoria della nullità ope legis di cui al ripetuto comma 3 è

testualmente riferita alle sole previsioni deontologiche, pattizie e

codicistiche in contrasto con il comma 1 dello stesso articolo, e non

può certamente essere estesa alla norma di fonte primaria di cui

all art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933;

- alla già detta valorizzazione della sede pattizia e deontologica

operata dal comma 3 viene senz altro riconnessa, oltre che una pars

destruens, una pars costruens, ma alla stessa non può ascriversi una

portata generale od illimitata, ovvero travalicante il mero

ordinamento a valenza meramente interna, attesa la carenza di

qualsiasi indicazione del legislatore che legittimi le sedi deontologiche

e pattizie al compimento di scelte di portata riformatrice della

struttura portante delle considerate professioni, in sostituzione del

legislatore stesso;

- in particolare, il richiamo operato dal ridetto comma 3 alla qualità

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delle prestazioni professionali , riferito, com è, al (normativamente)

variegato ambito delle attività libero professionali ed intellettuali

contemplato dall art. 2 che lo contiene, non risulta suscettibile, sotto il

profilo ermeneutico, di una considerazione che lo renda talmente

avulso dal complessivo contesto nel quale il rimando si pone, da farlo

involvere, prima, in una manifestazione di volontà del legislatore

statale di recedere dalla regolazione di tutte le attività professionali, ed

in particolare dell attività forense, quasi alla stregua di una loro

liberalizzazione , poi, segnatamente, in una delega in bianco al CNF:

entrambe tali conclusioni, che le difese resistenti sembrano

propugnare, si profilano infatti abnormi rispetto sia al dato testuale

che allo spirito della considerata disposizione dell art. 2.

Infine, è appena il caso di osservare che l art. 91 del r.d.l. n. 1578 del

1933 è rimasto del tutto estraneo alla congerie normativa considerata

dalle sentenze amministrative di primo grado come appena sopra

invocate da parte resistente. La circostanza, unitamente alla valenza

meramente interna della regolazione della materia della formazione ivi

considerata, fa escludere la sussistenza di qualsiasi profilo di

sovrapponibilità, anche in relazione all esito, delle relative

controversie rispetto alla questione all odierno esame.

6. Per tutto quanto precede, in accoglimento del primo motivo di

doglianza, il ricorso deve essere accolto.

Per l effetto, accertata la assoluta carenza di attribuzione in capo al

CNF della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento,

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lo stesso deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 21- septies, l. 7

agosto 1990, n. 241, categoria di invalidità dell atto amministrativo

per la quale l art. 31, comma 4 del codice della giustizia

amministrativa facoltizza il Collegio al rilievo d ufficio.

Nella specie, comunque, la doglianza accolta, seppur senza trovare

precisa corrispondenza nelle conclusioni rassegnate in ricorso, ha

lamentato la nullità dell atto impugnato.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di

lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo

accoglie nei sensi di cui in motivazione, dichiarando, per l effetto, la

nullità del regolamento impugnato di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 con

l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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