IUS SIT.IT
Vacanza rovinata – ritardato
imbarco - forzata attesa in aeroporto - mancata
assistenza durante tutto il viaggio di soggiorno – danni
– responsabilità dell'organizzatore – liquidazione in
via equitativa
.
Viaggio aereo
DANNI DA VACANZA ROVINATA
[Giudice di Pace di Salerno, Avv.
Luigi Vingiani,
sentenza del 9 ottobre 2011]
Vacanza rovinata – ritardato
imbarco - forzata attesa in aeroporto - mancata
assistenza durante tutto il viaggio di soggiorno – danni
– responsabilità dell'organizzatore – liquidazione in
via equitativa
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SALERNO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Dott. Luigi
Vingiani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al
R.G.A.C. n. …./10 riservata all’udienza del 11/7/11
TRA
TIZIAX AX , rapp.to e difeso,
giusta mandato a margine dell’atto di citazione dagli
Avv.ti Bx Tiziax presso il cui studio elettivamente
domicilia in via …. (Attrice)
CONTRO
XXXXX KK TOURS SPA (ORA XXXXX
ITALIA S.P.A.), con sede in … in persona del legale
rapp.te p.t. rapp.ta e difesa giusta procura in atti
dall’avv. Bxx unitamente agli avvocati Cxx ed Dxx del
Foro di ….. ed el.te dom.to per questa procedura in
…. presso lo studio dell’avv. Bxx - (Convenuta)
NONCHÈ
ZZZZ AIRLINES in persona del legale
rapp.te p.t., (Terza chiamata in giudizio)
CONCLUSIONI: come da verbali di
causa e comparse depositate.
Esposizione delle ragioni in fatto
ed in diritto della decisione
Con atto di citazione debitamente
notificato in data 14/04/2010, Tiziax Ax conveniva in
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, il TOUR
OPERATOR XXXXX Italia s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore, esponendo di aver al fine di
conseguire il risarcimento di tutti i danni riportati
(patrimoniali e non patiti in occasione di un soggiorno
a Miami e nelle isole Turks svoltosi nel periodo
compreso tra il’ 27 Dicembre 2009 ed il 6 Gennaio del
2010 a causa di gravi carenze organizzative, per
indebiti prelievi della carta di credito da parte
dell’Hotel L... , per il ritardato imbarco di oltre sei
ore per le Isole Turks, per la diversa sistemazione
alberghiera presso il Beaches T.... & C..... e per la
mancata assistenza durante il viaggio.
Si costituiva in giudizio la XXXXX
Italia s.p.a. la quale contestava l’assunto attoreo. In
ogni caso chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio
il vettore: la ZZZZ Airlines per farsi manlevare in
ipotesi di condanna ma successivamente all’udienza di
cui all’art. 320 c.p.c. vi rinunciava.
Successivamente veniva assunta la
prova testimoniale articolata da parte attrice, con il
teste Caio il quale confermava l’assunto attoreo.
Veniva altresì disposta
l’escussione della teste Mevia a mezzo dichiarazione
testimoniale.
Acquisita la documentazione
prodotta da tutte le parti costituite, previa la
precisazione delle conclusioni e la discussione come in
atti la causa all’udienza del 11/7/11 veniva
riservata a sentenza.
In via preliminare si osserva
quanto segue :
a) la domanda, così come proposta,
va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato
il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e
164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c., ed ha adempiuto
all’obbligo di costituzione in mora della convenuta,
mediante raccomandata depositata agli atti.
b) dalla documentazione prodotta
risultano altresì provate sia la legittimazione attiva
dell’attore e degli interventori che la legittimazione
passiva della convenuta XXXXX Italia s.p.a. e quella
della terza chiamata in giudizio ZZZZ Airlines in
persona del legale rapp.te p.t. -
c) L’unico teste indicato
dall’attrice è il marito in regime di separazione di
beni. Non risulta che lo stesso abbia proposto analogo
giudizio e quindi non sussiste l’incapacità a
testimoniare. Tuttavia la deposizione resa deve essere
valutata con prudenza soppesandone le dichiarazioni.
Ciò posto, la domanda è solo
parzialmente fondata.
In primo luogo, è pacifico tra le
parti che la carta di credito sia stata utilizzata
esclusivamente dall’Hotel Loewe a garanzia degli extra
alberghieri e quindi sui relativi addebiti non vi è
alcuna responsabilità della convenuta che non è in grado
di controllare se le consumazioni o servizi siano state
effettuate e/o resi.
Per quanto concerne la diversa
sistemazione alberghiera non vi è prova della espressa
pattuizione della camera “French” al momento della
prenotazione e nulla è indicato in contratto.
La teste Mevia poi precisa che era
impossibile una diversa prenotazione giacchè la
convenzione della XXXXX era solo con per le camere
Caribbean.
Risulta invece provato per tabulas
e comunque è pacifico tra le parti il ritardo di oltre
sei ore dell’aereo per le Isole Turks con attesa
dell’attrice all’aeroporto e spese documentate per circa
141,97 dollari .
Deve altresì ritenersi provata la
ulteriore circostanza della mancata assistenza durante
il soggiorno da parte del Tour operator il quale nulla
ha provato in proposito e che non ha fornito alcun
elemento circa le dovute informazioni all’attore sulla
cancellazione e ritardo del volo costringendo l’attrice
a restare per oltre sei ore in attesa all’aeroporto.
D’altra parte seppure in sede di
conclusioni la convenuta si è dichiarata disposta a
versare la somma di Euro 800,00 a tacitazione di ogni
pretesa.
Del merito e della quantificazione
del danno da “vacanza rovinata”
Occorre a questo punto valutare se
effettivamente la vacanza sia stata "rovinata" e se
questo esito sia da riferirsi, in tutto o in parte, alla
violazione da parte di XXXXX Italia s.p.a. di specifici
obblighi di professionalità e diligenza ad essa facenti
capo nell'ambito del contratto turistico in questione.
E' evidente a questo proposito che la cattiva riuscita
della vacanza non può dipendere - per dar luogo a
risarcimento per quel titolo - da elementi soggettivi e
personali del cliente, quali il suo stato d'animo, o di
salute, o i cattivi rapporti con i compagni di viaggio e
simili. Occorre, invece, che vi sia un diretto (anche se
non necessariamente esclusivo) nesso causale tra una o
più "mancanze" da parte dell'organizzatore del viaggio e
il risultato negativo di esso.
Nella specie, non vi è dubbio che
il ritardo nel viaggio, la forzata attesa in aeroporto e
soprattutto la mancata assistenza durante tutto il
viaggio di soggiorno, sia addebitabile all'organizzatore
il quale ha omesso, come è suo dovere professionale e
giuridico, di adottare le opportune iniziative, ed abbia
comportato gravi disagi superando il limite della
normale tollerabilità, e tali da compromettere la stessa
buona riuscita del viaggio,.
In realtà, una volta "rovinata",
molto difficilmente una vacanza recupera il suo valore
sul finire, é va scordato che XXXXX non tenne conto
dell'accaduto nemmeno in via "compensativa" o
riparatoria, al termine del viaggio. L'offerta di uno
sconto o di un "buono" a valere per un altro viaggio
avrebbe con ogni probabilità contribuito a rasserenare
gli animi e ad evitare il presente contenzioso.
Sotto tale profilo deve ritenersi
che XXXXX non abbia fornito (né offerto di fornire) la
prova della propria diligenza, come sarebbe stata tenuta
a fare in base alla legge (art. 93 Codice del Consumo,
art. 13 Legge di ratifica della Convenzione di
Bruxelles).
Su tali basi, deve essere
riconosciuta la piena fondatezza della domanda proposta
dagli attori nei confronti di XXXXX Italia s.p.a.
L'entità del danno può essere
determinata in via equitativa, tenendo conto del fatto
che, gli attori poterono comunque pienamente usufruire
della vacanza acquistata.
I danni possono quindi determinarsi
nella misura di Euro 950,00 tenuto conto altresì del
danno patrimoniale di circa Euro 150,00 per le spese
sostenute durante l’attesa in aeroporto.
Sulla somma così liquidata e
determinata a titolo di risarcimento del danno sono poi
dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire
ed a compensare l'ulteriore pregiudizio costituito dal
mancato godimento dei frutti di un bene; tali interessi,
dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della
perdita del godimento del bene e del correlativo
verificarsi dell'arricchimento, e fino all’effettivo
soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza nei
confronti della convenuta e vanno liquidate a favore
del procuratore dell’attrice che ha dichiarato di
averle anticipate.
La domanda di manleva a seguito
della mancata notificazione della chiamata in giudizio e
della rinuncia va dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di SALERNO,
dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando
sulla domanda principale proposta da Tiziax Ax nei
confronti di XXXXX ITALIA S.P.A. con atto di citazione
notificato il 14/04/2010 e della domanda di manleva
proposta da XXXXX ITALIA S.P.A. nei confronti di ZZZZ
AIRLINES in persona del legale rapp.te p.t. con atto del
12.11.2008 , così provvede:
1) Dichiara l’inadempimento e
l’esclusiva responsabilità della XXXXX ITALIA S.P.A.
relativamente al contratto per cui è causa;
2) Condanna XXXXX ITALIA S.P.A.
in persona del legale rappresentante p. t., al
risarcimento dei danni in favore di Tiziax Ax
quantificato nella misura di complessivi Euro 950,00
cadauno oltre gli interessi legali dalla data del
viaggio e fino al saldo;
3) Condanna XXXXX ITALIA S.P.A. in
persona del legale rappresentante p. t., alla rifusione
in favore di Tiziax Ax delle spese processuali da questi
ultimi sostenute per il presente procedimento, che
liquida in complessivi €. 700,00 , di cui €. 100,00
per spese , €. 400,00 per diritti ed €. 200,00 per
onorari, oltre al rimborso forfettario per spese
generali ai sensi del D.M. Grazia e giustizia 5/10/94
n.585 e successive modificazioni (sull'importo di
diritti ed onorari), nonché oltre accessori
previdenziali e tributari, se documentati a mezzo
fattura e non detraibili, con attribuzione ai
procuratori antistatari avv. Tiziax .
4) Dichiara inammissibile a la
domanda di manleva proposta da XXXXX ITALIA S.P.A. nei
confronti di ZZZZ AIRLINES in persona del legale rapp.te
p.t.
5) Compensa interamente tra la
convenuta ed il terzo chiamato in causa le spese del
giudizio in ordine alla domanda di manleva.
Così deciso in SALERNO lì
9.10.2011
Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Vingiani
|