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Danno da vacanza rovinata, ritardo aereo -GIUDICE DI PACE DI SALERNO, sentenza del 9 ottobre 2011

 

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Vacanza rovinata – ritardato imbarco - forzata attesa in aeroporto - mancata assistenza durante tutto il viaggio di soggiorno – danni – responsabilità dell'organizzatore – liquidazione in via equitativa

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Viaggio aereo

 

DANNI DA VACANZA ROVINATA

 

[Giudice di Pace di Salerno, Avv. Luigi Vingiani,

sentenza del 9 ottobre 2011]

 

Vacanza rovinata – ritardato imbarco - forzata attesa in aeroporto - mancata assistenza durante tutto il viaggio di soggiorno – danni – responsabilità dell'organizzatore – liquidazione in via equitativa

 

 

 

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SALERNO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace Dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. …./10 riservata all’udienza del 11/7/11

TRA

TIZIAX AX , rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dagli Avv.ti Bx Tiziax presso il cui studio elettivamente domicilia in via  ….   (Attrice)

CONTRO

XXXXX KK TOURS SPA (ORA XXXXX ITALIA S.P.A.), con sede in  … in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall’avv. Bxx unitamente agli avvocati  Cxx ed Dxx del Foro di …..  ed el.te dom.to per questa procedura in ….   presso lo studio dell’avv. Bxx - (Convenuta)

NONCHÈ

ZZZZ AIRLINES in persona del legale rapp.te p.t., (Terza chiamata in giudizio)

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con atto di citazione debitamente notificato in data 14/04/2010, Tiziax Ax conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, il TOUR OPERATOR XXXXX Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo di aver al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni riportati (patrimoniali e non patiti in occasione di un soggiorno a Miami e nelle isole Turks svoltosi nel periodo compreso tra il’ 27 Dicembre 2009 ed il 6 Gennaio  del 2010 a causa di gravi carenze organizzative, per indebiti prelievi della carta di credito da parte dell’Hotel L... , per il ritardato imbarco di oltre sei ore per le Isole Turks, per la diversa sistemazione alberghiera presso il Beaches T.... & C..... e per la mancata assistenza durante il viaggio.

Si costituiva in giudizio la XXXXX Italia s.p.a. la quale contestava l’assunto attoreo. In ogni caso chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio il vettore: la ZZZZ Airlines per farsi manlevare in ipotesi di condanna ma successivamente all’udienza di cui all’art. 320 c.p.c. vi rinunciava.

Successivamente veniva assunta la prova testimoniale articolata da parte attrice, con il teste Caio il quale confermava l’assunto attoreo.

Veniva altresì disposta l’escussione della teste Mevia a mezzo dichiarazione testimoniale.

Acquisita la documentazione prodotta da tutte le parti costituite,  previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti  la causa  all’udienza del  11/7/11 veniva riservata a sentenza.

In via preliminare  si osserva quanto segue :

a) la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c., ed ha adempiuto all’obbligo di costituzione in mora della convenuta, mediante raccomandata  depositata agli atti.

b) dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell’attore e degli interventori che la legittimazione passiva della convenuta XXXXX Italia s.p.a. e quella della terza chiamata in giudizio ZZZZ Airlines in persona del legale rapp.te p.t. -

c) L’unico teste indicato dall’attrice è il marito in regime di separazione di beni. Non risulta che lo stesso abbia proposto analogo giudizio e quindi non sussiste l’incapacità a testimoniare. Tuttavia la deposizione resa deve essere valutata con prudenza soppesandone le  dichiarazioni.

Ciò posto, la domanda è solo parzialmente fondata.

In primo luogo, è pacifico tra le parti che la carta di credito sia stata utilizzata esclusivamente dall’Hotel Loewe a garanzia degli extra alberghieri e quindi sui relativi addebiti  non vi è alcuna responsabilità della convenuta che non è in grado di controllare se le consumazioni o servizi siano state effettuate e/o resi.

Per quanto concerne la diversa sistemazione alberghiera non vi è prova della espressa pattuizione della camera “French” al momento della prenotazione e nulla è indicato in contratto.

La teste Mevia poi precisa che era impossibile una diversa prenotazione giacchè la convenzione della XXXXX era solo con per le camere Caribbean.

Risulta invece provato per tabulas  e comunque è pacifico tra le parti il ritardo di oltre sei ore dell’aereo per le Isole Turks con attesa dell’attrice all’aeroporto e spese documentate per circa 141,97 dollari .

Deve  altresì ritenersi provata la ulteriore circostanza della mancata assistenza durante il soggiorno da parte del Tour operator il quale nulla ha provato in proposito e che non ha fornito alcun elemento circa le dovute informazioni all’attore sulla cancellazione e  ritardo del volo costringendo l’attrice a restare per oltre sei ore in attesa all’aeroporto.

D’altra parte seppure in sede di conclusioni la convenuta si è dichiarata disposta a versare la somma di Euro 800,00 a tacitazione di ogni pretesa.

Del merito e della quantificazione del danno da “vacanza rovinata”

Occorre a questo punto valutare se effettivamente la vacanza sia stata "rovinata" e se questo esito sia da riferirsi, in tutto o in parte, alla violazione da parte di XXXXX Italia s.p.a.  di specifici obblighi di professionalità e diligenza ad essa facenti capo nell'ambito del contratto turistico in questione. E' evidente a questo proposito che la cattiva riuscita della vacanza non può dipendere - per dar luogo a risarcimento per quel titolo - da elementi soggettivi e personali del cliente, quali il suo stato d'animo, o di salute, o i cattivi rapporti con i compagni di viaggio e simili. Occorre, invece, che vi sia un diretto (anche se non necessariamente esclusivo) nesso causale tra una o più "mancanze" da parte dell'organizzatore del viaggio e il risultato negativo di esso.

Nella specie, non vi è dubbio che il ritardo nel viaggio, la forzata attesa in aeroporto e soprattutto la mancata assistenza durante tutto il viaggio di soggiorno, sia addebitabile all'organizzatore il quale ha omesso, come è suo dovere professionale e giuridico, di adottare le opportune iniziative, ed abbia comportato gravi disagi  superando il limite della normale tollerabilità, e tali da compromettere la stessa buona riuscita del viaggio,.

In realtà, una volta "rovinata", molto difficilmente una vacanza recupera il suo valore sul finire, é va scordato che XXXXX  non tenne conto dell'accaduto nemmeno in via "compensativa" o riparatoria, al termine del viaggio. L'offerta di uno sconto o di un "buono" a valere per un altro viaggio avrebbe con ogni probabilità contribuito a rasserenare gli animi e ad evitare il presente contenzioso.

Sotto tale profilo deve ritenersi che XXXXX  non abbia fornito (né offerto di fornire) la prova della propria diligenza, come sarebbe stata tenuta a fare in base alla legge (art. 93 Codice del Consumo, art. 13 Legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles).

Su tali basi, deve essere riconosciuta la piena fondatezza della domanda proposta dagli attori nei confronti di XXXXX Italia s.p.a.

L'entità del danno può essere determinata in via equitativa, tenendo conto del fatto che, gli attori poterono comunque pienamente usufruire della vacanza acquistata.

I danni possono quindi determinarsi nella misura di Euro 950,00  tenuto conto altresì  del danno patrimoniale di circa Euro 150,00 per le spese sostenute durante l’attesa in aeroporto.

Sulla somma così  liquidata e determinata a titolo di risarcimento del danno sono poi dovuti gli interessi al tasso legale, diretti a coprire ed a compensare l'ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene; tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla data della perdita del godimento del bene e del correlativo verificarsi dell'arricchimento, e  fino all’effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della convenuta  e vanno liquidate  a favore del procuratore dell’attrice che  ha dichiarato di averle anticipate.

   La domanda di manleva a seguito della mancata notificazione della chiamata in giudizio e della rinuncia va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di SALERNO, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da Tiziax Ax nei confronti di XXXXX ITALIA S.P.A. con atto di citazione notificato il 14/04/2010 e della domanda di manleva  proposta da XXXXX ITALIA S.P.A. nei confronti di ZZZZ AIRLINES in persona del legale rapp.te p.t. con atto del 12.11.2008 , così provvede:

1) Dichiara l’inadempimento e l’esclusiva responsabilità della XXXXX ITALIA S.P.A. relativamente al  contratto per cui è causa;

2) Condanna  XXXXX ITALIA S.P.A.  in persona del legale rappresentante p. t.,  al risarcimento dei danni in favore di Tiziax Ax quantificato nella misura di complessivi  Euro 950,00 cadauno oltre gli interessi legali dalla data del viaggio  e  fino al saldo;

3) Condanna  XXXXX ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante p. t.,  alla rifusione in favore di Tiziax Ax delle spese processuali da questi ultimi sostenute per il presente procedimento, che liquida  in complessivi €. 700,00 , di cui €.  100,00 per spese  , €. 400,00  per diritti ed €. 200,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali ai sensi del D.M. Grazia e giustizia 5/10/94 n.585 e successive modificazioni (sull'importo di diritti ed onorari), nonché oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.  Tiziax .

 4)  Dichiara inammissibile a la domanda di manleva proposta da  XXXXX ITALIA S.P.A.  nei confronti di ZZZZ AIRLINES in persona del legale rapp.te p.t.

5)  Compensa interamente tra la convenuta ed il terzo chiamato in causa le spese del giudizio in ordine alla domanda di manleva. 

Così deciso in SALERNO lì  9.10.2011

Il Giudice di Pace

Avv. Luigi Vingiani

 

 

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