Avv. Paolo Nesta


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PARERE DEONTOLOGICO ESPRESSO NELL’ADUNANZA DEL 29.09.2011

 

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PRODUCIBILITA’ O MENO IN GIUDIZIO DI COMUNICAZIONI RICEVUTE DAI COLLEGHI DI CONTROPARTE E NON QUALIFICATE COME RISERVATE.

 

- L’Avv. ………, in data 26 luglio 2011, ha chiesto un parere in materia deontologica in merito alla producibilità o meno in giudizio di comunicazioni ricevute dai colleghi di controparte e non qualificate come riservate, qualora le stesse risultano sottoscritte congiuntamente dai colleghi e dai loro rappresentati.

Il medesimo Avvocato chiede, inoltre, se il divieto di produzione ex art.28 del Codice Deontologico Forense, può essere derogato producendo corrispondenza scambiata e sottoscritta esclusivamente tra colleghi e a seguito di deposito da parte dei colleghi di controparte di analoghe comunicazioni.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,

Osserva:

- l’art. 28 del Codice Deontologico Forense vieta espressamente la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega, qualora le lettere siano qualificate “riservate” e, comunque, della corrispondenza che contenga proposte transattive.

La suddetta disposizione ammette solo due eccezioni, previste rispettivamente dal I e II canone complementare del succitato articolo, ritenendo consentita la produzione della corrispondenza tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa costituisca attuazione, ovvero quando detta corrispondenza assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.

Trattandosi di eccezioni a una regola di carattere generale, le stesse non sono suscettibili di un’interpretazione analogica o troppo estensiva.

Il comportamento tenuto dai professionisti, comunque, deve sempre essere nel rispetto del principio disposto dall’art.22 Codice Deontologico Forense, il quale prevede che “l'avvocato deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.

Premesso:

- che non è dato conoscere in modo specifico la natura delle citate comunicazioni intercorse tra professionisti e parti, attesa l’omissione della trasmissione a questo Consiglio,

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, posto che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

 

 

 

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