Avv. Paolo Nesta


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PARERE DEONTOLOGICO ESPRESSO NELL’ADUNANZA DEL 19.5.2011-Possibilità per l’avvocato di effettuare consulenza gratuita presso un’associazione di promozione sociale senza ricevere alcun compenso”

 

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- L’Avv. …………, in data 14 aprile 2011, ha formulato richiesta di parere deontologico circa la possibilità di effettuare un giorno a settimana consulenza gratuita presso i locali di una APS (Associazione di Promozione Sociale) senza ricevere alcun compenso.

Il medesimo Avvocato precisa che non verranno apposte targhe, insegne, nè altre forme di pubblicità, se non quella recante la dicitura “consulenza legale in sede” risultante sul manifesto dell’Associazione medesima, mentre il ricevimento avrebbe luogo in spazi separati e atti a mantenere la privacy e la segretezza delle conversazioni.

L'Avv. ….., in conclusione, ha chiesto a questo Consiglio se con la predetta condotta incorre in qualche responsabilità e/o sanzione disciplinare.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,

Premesso:

- che non è dato conoscere in modo specifico la natura della citata Associazione, attesa l’omissione della trasmissione a questo Consiglio del relativo statuto;

- che il III canone complementare dell’art. 19 del Codice Deontologico Forense “Divieto di accaparramento di clientela” recita “E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico” (periodo così modificato dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 18 gennaio 2007, in sostituzione del II canone complementare dell’art. 17, trasferito nel suddetto articolo);

- che “la gratuità delle prestazioni rese [dall’avvocato] non determina nessuna lesione ove sia determinata e ispirata da motivi esclusivamente etici, nè viola il divieto di accaparramento di clientela (Consiglio Nazionale Forense, 28 dicembre 2005, n. 217); viceversa, comporterebbe violazione della normativa deontologica quando “in concreto riveste il carattere della gratuità, così assumendo un chiaro sapore accaparratorio di clientela lesivo del prestigio e del decoro forense” (Consiglio Nazionale Forense, 19 dicembre 2008, n. 169);

- che questo Consiglio può fornire soltanto pareri interpretativi delle norme deontologiche e non anche consulenze preliminari ad eventuali comportamenti non rispondenti al dettato deontologico, considerato che gli stessi potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi,

ritiene

che l’Avv. …………..potrà dare la propria attività professionale attenendosi alla normativa sopra richiamata, rispettando, inoltre, i generali principi comportamentali che il Codice Deontologico Forense impone a ciascun professionista (a titolo esemplificativo: art 5 “Doveri di probità, dignità e decoro; art. 10 “Dovere di indipendenza”; art. 35 “Rapporto di fiducia”, art. 36 “Autonomia del rapporto”; art. 37 “Conflitto di interessi”).

 

 

 

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