Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

PARERE SULL’APPLICABILITA’ DELL’ART. 19  DEL CODICE DEONTOLOGICO

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

- L’Avv. …………, con istanza pervenuta il 25 ottobre 2011, ha posto il seguente quesito deontologico: “E’ contraria all’art. 19 del Codice deontologico o ad altra norma, la condotta dell’avvocato che propone attività di consulenza legale nelle materie di propria competenza a tariffa onnicomprensiva e predeterminata su siti internet che pubblicizzano e realizzano la vendita di beni e servizi di varia natura?”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso:

- che l’attività posta in esame coinvolge i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense: art. 5 (Doveri di probità, dignità e decoro); art. 10 (Dovere di indipendenza); art. 17 (Informazioni sull’attività professionale); art. 17-bis (Modalità dell’informa-zione); art. 19 (Divieto di accaparramento di clientela); art. 36 (Autonomia del rapporto).

- Art. 5 II “L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense”;

- Art. 10 “Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni”;

- Art. 17 –I- “L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale”; -II- “Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine”; -III- “Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale”; -V- “Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione”;

- Art. 17 bis terzultimo “L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso”; Penultimo “Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma”; Ultimo “Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo”;

- Art. 19 “E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza o decoro; -I- “L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente”; -II- “Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi”; -III- “E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

- Art. 36 –I- “L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante”; -II- “In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente esattamente individuato”.

Dall’esame dei predetti articoli risulta che l’attività posta in essere, debba essere valutata nella sua concreta realizzazione, in primo luogo, se le informazioni in essa presentate rispettino, i veri canoni: a) di trasparenza e veridicità del contenuto delle informazioni sulla propria attività, per la finalità di tutela dell’affidamento della collettività; b) della dignità e il decoro.

Inoltre, la forma e il contenuto in cui sono espresse dette informazioni devono essere previamente e tempestivamente comunicate al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, cui compete vagliare in merito.

Risulta chiara, dall’esame dell’art. 17 bis, la modalità con cui detta informazione sia consentita e quando non possa porsi in essere;

ritiene

considerato quanto sopra evidenziato, di aver esaurientemente risposto al quesito.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici