Avv. Paolo Nesta


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PARERE DEONTOLOGICO PRODUCIBILITA' IN GIUDIZIO E CONSEGNA AL CLIENTE DELLA CORRISPONDENZA INTERCORSA CON IL COLLEGA AI FINI DELLA TRANSAZIONE DELLA CONTROVERSIA

 

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- L’Avv. ………………… ha formulato richiesta di parere deontologico esponendo di avere, in passato, promosso due ricorsi per decreto ingiuntivo nell’interesse di un proprio cliente. Successivamente alla proposizione dei suddetti ricorsi, tuttavia, il cliente ha manifestato la propria intenzione di presentare un esposto al Consiglio dell’Ordine nei confronti del legale di controparte.

Sulla base di quanto sopra, l’Avv. ……… formula i seguenti tre quesiti:

1) se il suo cliente nell’esposto al Consiglio dell’Ordine possa menzionare la corrispondenza intercorsa tra l’Avv. ……….. e l’avvocato di controparte, avente come oggetto la possibilità di transigere la controversia;

2) se sull’Avv. …… incomba l’onere di informare preventivamente la collega avversaria dell’intenzione del proprio assistito di presentare un esposto al Consiglio dell’Ordine nei suoi confronti;

3) se l’Avv. …………… possa consegnare al proprio cliente copia della corrispondenza intercorsa con la collega avversaria.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Rileva

1) relativamente al primo quesito, la richiesta risulta inammissibile, avendo per oggetto un comportamento tenuto da un soggetto (il cliente dell’Avv. ………….) non iscritto all’Ordine degli Avvocati;

2) relativamente al secondo e al terzo quesito, l’art. 22 del Codice Deontologico Forense dispone che “l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare”; l’art. 28, canone III, del Codice Deontologico Forense, invece, dispone che “l’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto a osservare i medesimi criteri di riservatezza”.

Ciò promesso, si sottolinea come, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non sia possibile esprimere giudizi preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti che potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi; si ritiene, tuttavia, che l’Avv. ………………. possa trovare, comunque, soddisfazione alle proprie richieste nella lettura di quanto sopra.

 

 

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