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Questione alle SS.UU.-Giudizio di revisione, processo alla pari? (Cassazione penale Ordinanza 14/11/2011, n. 2011)-Ipsoa,it

 

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di Alfredo Montagna

Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi sulla effettiva parità delle parti anche nel giudizio di revisione. Su tale questione il Collegio remittente ha mostrato di privilegiare la soluzione già in precedenza adottata dalla stessa sezione, allorchè si è affermato che la decisione di inammissibilità della richiesta di revisione non debba essere preceduta dal contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che il ricorrente non potrebbe interloquire sul parere eventualmente espresso dal pubblico ministero.

 

Il Primo Presidente della Corte, con provvedimento del 22 novembre 2011, ha assegnato alle Sezioni Unite il ricorso in materia di revisione di una precedente sentenza di condanna, e con il quale, tra l’altro, veniva sostenuta la nullità della decisione della Corte di Appello in quanto il ricorrente non era stato messo in grado di interloquire sull’acquisito parere del procuratore generale.

 

La questione si pone in quanto a fronte di una richiesta proposta fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 c. p. p., o quanto questa risulti manifestamente infondata, la corte di appello può dichiararne la inammissibilità con procedura de plano.

 

 

Peraltro anche in questa fase è ritenuta possibile l’acquisizione del parere del procuratore generale presso la corte di appello, per cui si pone il problema della necessità o meno, in una procedura de plano, di comunicare al ricorrente il parere emesso in merito.

 

Su tale questione il Collegio ha mostrato di privilegiare la soluzione già in precedenza adottata dalla stessa sezione, allorché si è affermato che la decisione di inammissibilità della richiesta di revisione non debba essere preceduta dal contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che il ricorrente non potrebbe interloquire sul parere eventualmente espresso dal pubblico ministero.

 

Pur tuttavia la prima sezione ha diversamente ritenuto che non consentire al condannato di svolgere le proprie difese in relazione alle argomentazioni del pubblico ministero, non prevedendosi il contraddittorio in caso di esistenza del parere del P.M., comporti la nullità del provvedimento di inammissibilità della istanza.

 

Va evidenziato come la giurisprudenza degli ultimi anni della Corte di Cassazione, anche grazie ad un forte impulso in tal senso proveniente dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, abbia valorizzato i principi sopranazionali, fra i quali quelli della CEDU, in relazioni ai quali vanno interpretate le disposizioni nazionali anche in tema di effettivo esercizio del diritto di difesa e di parità delle parti, per cui è auspicabile un ulteriore intervento in tal senso del massimo consesso di legittimità., chiamato risolvere la questione il prossimo gennaio 2012.

 

 

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