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Il decreto svuota carceri, per intervenire sul sovraffollamento dei penitenziari, ma anche le novità introdotte nelle ultime settimane e negli ultimi mesi in tema di giustizia civile: vediamoli.

 

Dal 6 ottobre 2011 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulla giustizia previste dal Decreto legislativo n. 150 del primo settembre 2011 recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011. Si tratta di un'importante riforma per realizzare un decongestionamento delle cause civili. I riti previsti sono stati drasticamente ridotti da 33 a tre schemi processuali:

 

    Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;

    Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;

    Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

 

L'attuale governo ha introdotto una norma di estinzione automatica di tutti i processi in appello ed in Cassazione pendenti da più di tre anni, senza avviso alle parti ed è stata prevista una multa per chi non vuole pagare le spese di mediazione.

 

I numeri del Ministero della Giustizia indicano un arretrato civile di dimensioni enormi: al 30 giugno 2010 si stimano 5.698.054 di cause pendenti di cui ben 3.476.109 presso i Tribunali, 1.578.519 presso i giudici di pace, 429.844 presso le Corti d'Appello, 118.144 presso i Tribunali dei minorenni e 95.438 in Cassazione.

 

Lo scorso 16 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato alcuni provvedimenti in materia di giustizia civile e penale. Oltre a un decreto-legge sull'emergenza carceri sono stati approvati:

 

    Il disegno di legge con interventi per il recupero dell'efficienza del processo penale;

    Il regolamento che introduce la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti;

    Il decreto-legge sul sovraindebitamento del piccolo imprenditore e del consumatore e sull'efficienza del processo civile;

    Il primo decreto legislativo di attuazione della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie relativo ai giudici di pace.

 

Per quanto attiene alle carceri il decreto legge, definito "svuota-carceri", considera le indicazioni del Parlamento europeo che ha chiesto agli Stati membri di adottare "misure urgenti per garantire la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo". Allo stato attuale sono più di 68.144 i detenuti nelle 206 carceri italiane che potrebbero ospitarne solamente 45.654.

 

La normativa introdotta con decreto legge prevede i domiciliari per gli ultimi 18 mesi di pena (rispetto ai precedenti 12 mesi previsti dalla L. 199/2010) in alcuni casi specifici e l'introduzione di due nuove pene detentive non carcerarie con la reclusione e l'arresto presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora. La detenzione carceraria viene sostituita in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni. Si calcola che beneficeranno di questa norma 3.300 detenuti che si aggiungono ai 4.000 rientranti della L.199/2010.

 

Inoltre, sempre nel caso  di reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni, è possibile una "sospensione del procedimento con messa alla prova":

viene data delega al Governo di definire una serie di prestazioni, tra cui un'attività lavorativa di pubblica utilità che, qualora diano esito positivo, comportino l'estinzione della pena.

 

Inoltre viene considerata la situazione della "detenzione in transito" relativa a quelle persone che sono costrette a transitare per le strutture carcerarie per un periodo di qualche giorno. E in effetti nel 2010 sono stati oltre 21.000 i soggetti detenuti per un periodo non superiore a tre giorni.

 

Nel caso di arresto in flagranza di reato deve svolgersi il processo per direttissima entro e non oltre 48 ore e, per reati di non particolare gravità, la detenzione deve essere a cura delle forze di polizia (salvo la mancanza di strutture, lo stato di salute dell'arrestato o la sua pericolosità).

 

Con disegno di legge al Governo viene conferita delega (entro il termine di 18 mesi) per la trasformazione in illecito amministrativo dei reati punti solo con pena pecuniaria, tiuttavia esclusdendo i reati in materia di edilizia urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica. Escluso anche il vilipendio  e i delitti contro la personalità dello Stato.

 

Ulteriore delega riguarda la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. Come indicato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo occorre che il soggetto imputato sia effettivamente a consocenza del processo che lo riguarda. Pertanto se irreperibili il dibattimento è sospeso con la correlata sospensione della prescrizione per un periodo pari a quello previsto per la prescrizione del reato. Qualora si presuma che il soggetto imputato sappia del procedimento (come i latitanti o nel caso di reati di mafia, terrorismo o altri reati di competenza delle direzioni distrettuali) questa sospesnione non ha luogo.

 

La novità interessante in ambito civile è l'introduzione con decreto legge del "FALLIMENTO - LIGHT" per le famiglie e le piccole imprese, soggetti esclusi dalla Legge fallimentare (L.267/1942). Per gli imprenditori la legge fallimentare non viene applicata a coloro che nei tre esercizi precedenti l'istanza di fallimento hanni iscritto in bilancio un attivo patrimoniale annuo con superiore a 300mila euro e ricavi lordi annui non superiori a 200mila euro e sono gravati da un ammonatre di debiti non superiore a 500mila euro.

 

Il nome scelto è in realtà "composizione della crisi", intesa come crisi economica dei soggetti suindicati, che sino ad oggi si trovano ad affrontare azioni esecutive individuali, con il solo limite di tempo determinato dalla prescrizione del credito.

 

Concretamente viene istituita una categoria di professionisti (inteso come organismo di composizione della crisi) che vanno ad affiancare i debitori nella difficilissima trattativa con la controparte creditrice, al fine di idividuare un piano di rientro condiviso che stronchi il fenomeno odioso dell'usura.

 

La procedura avviene con la supervisione dell'autorità giudiziaria che interviene ad omologare l'accordo raggiunto.

 

Per quanto attiene attiene ai giudici di pace, ossia ai magistrati onorari in servizio, vengono prorogati di un anno nelle loro funzioni anche se si prevede un accorpamento di diversi uffici con un risparmio di 28 milioni di euro.

 

Inoltre per eliminare il contenzioso seriale di fronte ai giudici di pace viene posto un tetto agli onorari di avvocato riconosciuti alla parte vincente per i giudizi di valore fino a 516,46 euro. Si tratta di quelle cause per cui il cittadino può autodifendersi e le cui spese legali (addebitate alla parte perdente) da oggi saranno liquidate in base al tariffario di legge e non più a discrezione del giudice di pace.

 

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