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Il decreto in vigore dal 23 dicembre 2011-Sovraindebitamento: arriva la composizione della crisi

 

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di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

 

 

Il decreto legge n. 212 del 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre scorso e in vigore dal giorno successivo) prevede, tra l'altro una serie di misure volte a porre rimedio alle numerose situazioni di sovrandebitamento, permettendo al debitore di concludere un accordo con i suoi creditori, secondo una speciale procedura di composizione della crisi, in tale documento illustrata. Si riportano in forma tabellare gli aspetti principali della disciplina in commento.

Articolo 1

Definizioni:

i) sovraindebitamento si intende: a) una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile; b) la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

ii) sovra indebitamento del consumatore: è dovuto essenzialmente all’inadempimento delle obbligazioni contratte.

Articolo 2

Presupposti per l’ammissibilità alla composizione delle situazioni di crisi Proposizione ai creditori di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. Tale proposta è ammissibile se il debitore:

i) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;

ii) non ha fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Articolo 3

Contenuto dell’accordo

i) ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma;

ii) sottoscrizione della proposta, nel caso in cui i beni o i redditi del debitori non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano;

iii) eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico o alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Articolo 4

Deposito della proposta di accordoLa proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale e alla stessa sono allegati:

i) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti degli ultimi 5 anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dell’attestazione della fattibilità del piano;

ii) l’elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento e a quello della sua famiglia;

iii) le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa.

Articolo 5

Procedimento

Se la proposta di composizione della crisi presenta i requisiti richiesti il giudice fissa con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori; quindi dispone idonea pubblicità della stessa .

All’udienza, il giudice dispone che, per non oltre 90 giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Articolo 6

Raggiungimento dell’accordo

I creditori fanno pervenire il proprio consenso alla proposta. Ai fini della sua omologazione è necessario il raggiungimento del 70% dei creditori e il 50% nei casi di sovraindebitamento del consumatore.

L’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti previdenziali e assistenziali.

Articolo 7

Omologazione dell’accordo

Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmetta ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta.

Nei 10 giorni successivi tale data è possibile sollevare obiezioni. Verificato il raggiungimento dell’accordo, il giudice omologa lo stesso e ne dispone la pubblicità.

Articolo 8

Esecuzione dell’accordo

Il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva dei beni e delle somme incassate per soddisfare i creditori. L’organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori eventuali irregolarità.

Articolo 9

Impugnazione e risoluzione dell’accordo

L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta parte rilevante dell’attivo. L’accordo può essere risolto se il proponente non adempie alle obbligazioni derivanti dallo stesso.

Articoli 10- 12

Organismi di composizione della crisi

Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento; essi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Gli organismi di mediazione costituiti presso le CCIAA, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli esperti contabili e dei notai sono iscritti nel predetto registro di diritto. I compiti e le funzioni attribuii agli organismi per la composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti.

Articolo 16

Modifica alla disciplina delle società di capitali

Intervenendo sulla formulazione dell’articolo 14:

i) al comma 12, della Legge n. 183/2011 è previsto che a partire dal 1° gennaio 2012, le S.r.l. che non abbiano nominato il sindaco unico possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato;

ii) viene aggiunto il comma 13-bis che prevede che nelle S.r.l., i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati.

Mediante la modifica del comma 4-bis, dell’articolo 6, del D.Lgs. n. 231/2001 viene previsto che se il reato è stato commesso dalle persone in posizione apicale, l’ente non risponde se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Nelle società di capitali il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza predette.

 

 

(D.L. 22/12/2011, n. 212, G.U. 22/12/2011, n. 297)

 

 

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