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Codice dei contratti pubblici-Subappalti sì ma la check-list deve essere rispettata-di Federico Gavioli-Ipsoa.it

 

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Il Codice degli Appalti Pubblici prevede che per gli appalti di lavori la stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonchè lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili.

 

La materia del subappalto è regolata dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 meglio conosciuto come Codice degli Appalti Pubblici. Va osservato, preliminarmente, che la normativa non fornisce una definizione diretta del contratto di subappalto, che tra l’altro si ricava indirettamente dall’articolo 1656 del Codice Civile, il quale prevede la necessità dell’autorizzazione per tale contratto da parte del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il contratto con il quale l’appaltatore affida ad un terzo l’esecuzione di determinate lavorazioni nell’ambito di un lavoro che l’appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti di un committente. Il contratto di subappalto, in considerazione della stretta relazione esistente con il contratto di appalto, viene pertanto definito “contratto derivato” e come tale soggetto alle vicende del contratto principale.

 

Nell’articolo 118 del Codice degli Appalti Pubblici di particolare importanza è il comma 2; tale disposizione prevede che per gli appalti di lavoro la stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.

 

Le condizioni del subappalto

 

Le condizioni del subappalto sono le seguenti:

 

a) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

 

b) l'affidatario deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

 

c) al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal citato Codice in relazione alla prestazione subappaltata e “la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38”;

 

d) non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti “previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni”.

 

Le condizioni rispondono all’esigenza di consentire alla amministrazione committente la preventiva conoscibilità dei lavori da conferire in subappalto e dei soggetti subappaltatori. Per quanto riguarda questi ultimi, è sufficiente che la loro conoscenza avvenga poco prima dell’effettivo inizio dei lavori, con la conseguenza abrogazione di altre prescrizioni superflue aventi il solo effetto di creare ulteriori attività e complicazioni all’appaltatore.

 

Il Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 12/06/2009 n. 3696 ha sostanzialmente affermato che vale la considerazione che il subappalto è soggetto ad autorizzazione, sicché l’eventuale superamento della percentuale ammessa non sarebbe autorizzabile nella fase esecutiva del rapporto. Infatti eventuali violazioni dei limiti del subappalto consentito possono valere nella successiva fase, ma la incompletezza delle indicazioni e dei documenti concernenti la identità e la qualificazione dei subappaltatori indicati in sede di offerta preclude la possibilità di esercitare la facoltà di subappalto, ma non determina la esclusione dell’offerente che partecipa alla procedura, ove non venga in rilievo il diverso profilo del difetto di qualificazione di quest’ultima in relazione ai lavori interessati dal subappalto (cfr. sentenza Consiglio di Stato, VI, 13.2.2004, n.557).

 

La giurisprudenza amministrativa ha precisato, inoltre, che il superamento delle percentuali di subappalto non comporta l’esclusione del concorrente, potendo al più comportare l’esclusione del subappalto in caso di aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 5.7.1999, n.1163).

 

Il contratto di subappalto viene stipulato prima di qualsiasi possibilità di controllo da parte dell’ente committente; solo con il deposito del contratto la stazione appaltante riceve la documentazione indispensabile per valutare l’idoneità del subappaltatore. È ovvio che l’impresa aggiudicataria deve ricorrere al subappalto solo quando tale scelta sia giustificata da motivi tecnici; pertanto, a garanzia della serietà del subappalto, l’articolo 118, comma 4 del Codice prevede che l’aggiudicatario pratichi gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (salvo gli oneri di sicurezza, esenti da ribasso).

 

Il rispetto dei contratti di lavoro

 

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC).

 

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

 

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