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Abogado, olè! Cassazione a Sezioni unite civili, sentenza 28340/2011-La Cassazione rimuove qualunque ostacolo al legale che si abilita in Spagna ma esercita in Italia. Rigettato il ricorso del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo e del CNF

 

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L’ordine degli avvocati non può negare l’iscrizione all’albo riservato agli avvocati comunitari stabiliti in Italia, al legale italiano che si è laureato in Spagna e poi torna a lavorare in patria.

 

Lo afferma la Corte di Cassazione a Sezioni unite civili, che, con la sentenza 28340/2011 pubblicata il 22 dicembre,  sdogana gli “abogados”, vale a dire i neo-laureati in legge che ottengono il riconoscimento del titolo in Spagna senza sostenere l’esame professionale attraverso il percorso «stabilimento-integrazione» consentito dalle norme comunitarie.

 

Esclusa dunque qualsiasi possibilità, sia per gli ordini professionali sia per il Consiglio nazionale forense, di derogare a quanto previsto dalle norme comunitarie e in particolare dalle direttive 98/5/Ce e 5/36/Ce, in merito all’esercizio della professione.

 

Inoltre, la Suprema Corte sancisce anche l’alternatività del tirocinio triennale presso un avvocato italiano alla prova attitudinale prevista dal ministero della Giustizia. Per cui, svolgendo il primo si può evitare la seconda.

 

In Spagna infatti, almeno fino al 31 ottobre scorso, il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense prescindeva dalla frequentazione di corsi di formazione successivi alla laurea e al superamento di esame finale di abilitazione. E gli Ermellini non hanno dubbi: l’iscrizione nel registro generale del Collegio degli abogados (nella specie quello di Barcellona) è l’unica condizione richiesta dalle norme Ue e da quelle italiane di recepimento per l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti.

 

Il Cnf non può pertanto opporre un rifiuto di natura discrezionale alla domanda dell’abogado. Non conta che nel Paese omologante, cioè l’Italia, per l’esercizio della professione sia richiesto il superamento dell’esame di abilitazione: secondo il legislatore comunitario l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività professionale risulta tutelato in modo adeguato dalla prova attitudinale prevista dalle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce. E quest’ultima deve ritenersi alternativa al tirocinio: tre anni di esercizio della professione con il titolo di “abogado” presso l’avvocato italiano e la verifica dell’attività svolta fanno scattare la totale integrazione di chi non ha sostenuto l’esame.

 

L’abogado nostrano vince dunque una battaglia che aveva perso in prima battuta con l’ordine di Palermo e poi con il Cnf. Diverse le motivazioni fornite a sostegno di un rifiuto che aveva comunque accomunato i due pareri. Secondo l’ordine palermitano la direttiva 98/5/Ce, invocata dal ricorrente, si applicherebbe soltanto ai cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello stato membro al quale si chiede l’abilitazione. Mentre il Consiglio nazionale forense subordinava l’iscrizione allo svolgimento di un tirocinio teorico pratico presso un legale abilitato e al superamento dell’esame di Stato. ”Paletti‐ spiega la Suprema corte ‐ che sono il segnale di una discrezionalità vietata dalle norme dell’Unione”.

 

E i giudici non mancano di ricordare le uniche due strade, che possono essere imposte a chi si laurea in un altro paese membro, per ottenere l’abilitazione in Italia:

 

1) Chi vuole il riconoscimento immediato del titolo può avvalersi infatti della normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali, indicata dalla direttiva 5/36/Ce attuata dal decreto legislativo 115/1992. La richiesta di iscrizione immediata va fatta al ministero della Giustizia che, su parere dell’apposita conferenza di servizi, individua con un decreto, le prove da sostenere per compensare eventuali diversità di formazione.

 

2) Diversa la strada scelta dal ricorrente che, con l’opzione due, aveva deciso per la procedura di stabilimento-integrazione fissata dalla direttiva 98/5/Ce, attuata con il decreto legislativo 96/2001. L’iscrizione alla sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti è subordinata, in questo caso, soltanto alla prova dell’iscrizione presso la corrispondente autorità di un altro Stato membro, è poi necessario solo agire d’intesa con un avvocato iscritto all’albo italiano. Dopo tre anni di effettiva attività in Italia è possibile chiedere l’iscrizione all’albo ordinario, dimostrando al consiglio dell’ordine di aver svolto un’attività regolare. La strada del ‘parcheggio’ triennale, nell’albo dei comunitari stabiliti, salva dalla prova attitudinale imposta invece a chi chiede l’immediato riconoscimento del titolo e il conseguimento della qualifica.

 

 

Pubblicato da Redazione

 

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