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PROBLEMATICHE IN TEMA DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO E UTILIZZO DEI VOUCHER Dott.ssa Anna Rita Caruso

 

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Sommario

1.    Genesi e natura del  contratto di prestazioni occasionali accessorie

2.    Oggetto delle prestazioni e disciplina infortunistica

3.    Modalità di attivazione dei voucher di pagamento

 

1.    Genesi e natura del  contratto di prestazioni occasionali accessorie

 

Il contratto di lavoro occasionale accessorio è stipulato per attività occasionali, rese da lavoratori a rischio di esclusione o non ancora entrati o in procinto di uscire dal mercato del lavoro.

 

L’istituto introdotto con il D. Lgs. 276/03 e rivolto a soggetti a rischio di esclusione o con difficoltà di inserimento o reinserimento, si è trasformato in strumento per contrastare il sommerso.

 

Il D.Lgs. 276/2003, poi modificato dalla Legge 133/2008, quindi dalla Legge 33/2009 e dalla Legge 191/2009, intende per prestazioni accessorie quelle occasionali rese nell'ambito di lavori domestici; giardinaggio; manutenzione di edifici e strade; insegnamento privato; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche; attività in qualsiasi settore effettuate il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani infraventicinquenni se iscritti a un ciclo di studi superiore, ovvero in qualunque periodo dell'anno se iscritti presso l'università o se svolte da pensionati; attività agricole stagionali effettuate da pensionati, casalinghe e giovani; attività dell'impresa familiare; consegna porta a porta; attività svolte nei maneggi e nelle scuderie. Per l'anno 2010, per prestazioni accessorie occasionali si intendono anche quelle rese da lavoratori con contratti part time, purchè il datore sia diverso. Per gli anni 2009 e 2010, le prestazioni accessorie possono essere rese in tutti i settori nel limite massimo di 3.000 euro, anche da percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito.

 

In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni accessorie, in maniera tale da non versare più contributi nello stesso periodo lavorativo (figurativi per le integrazioni e da buono).

 

Con riferimento al medesimo committente non si devono superare euro 5.000 netti nel corso di un anno, le imprese familiari possono utilizzare prestazioni accessorie per un importo pari a 10.000 euro netti.

 

Chi intende utilizzare il lavoro occasionale deve acquistare presso idonee rivendite dei buoni, con cui retribuire il lavoratore, il quale deve recarsi presso l'ente o la società concessionaria per convertire a sua volta i buoni in denaro contante.

 

La determinazione del compenso viene determinata dalle parti che dovranno stabilire con quanti buoni dovrà essere compensato il lavoratore. Ogni buono vale 10 euro e al lavoratore spettano al netto 7,50 euro in quanto 1,30 Euro (il 13%) vengono versati come contributi alla gestione separata INPS, 0,70 Euro (il 7%) all’INAIL e 0,50 euro (5%) per le spese di gestione servizio.

 

Il lavoro accessorio compare per la prima volta nel Libro Bianco del 2001 dove viene presa in considerazione l’esperienza belga con le attività occasionali rese in ambito domestico, insegnamento, giardinaggio, collaborazione a manifestazioni sociali, trattasi comunque di applicazioni la cui finalità è l’emersione del sommerso. Tali attività vengono svolte a beneficio di famiglie, società senza scopo di lucro ed enti pubblici da soggetti disoccupati di lunga durata, casalinghe, studenti, pensionati. Sono utilizzati dei buoni o titres-services, in alternativa ai pagamenti, per semplificare il processo di assunzione e certificare le prestazioni.

 

Segue nel 2003 la legge Biagi che delega il Governo a emanare decreti diretti a realizzare la riforma, nella relazione al decreto viene delineata la disciplina del futuro lavoro accessorio avente le seguenti caratteristiche: durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno; compensi non superiori a 3 mila euro; ambito di applicazione: lavori domestici, insegnamento privato, giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali; collaborazione con enti pubblici per lo svolgimento di lavori di emergenza. Tra i principali beneficiari: disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; extracomunitari soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

 

In attuazione della Legge Biagi, viene emanato il D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina agli artt. 70-73 il lavoro accessorio confermando quanto riportato nella citata relazione. Successivamente il D.L. 35/2005 convertito dalla Legge n. 80/2005 elimina i 30 giorni e introduce il limite dei 5.000 euro nel corso di un anno riferiti ad uno stesso committente. Infine estende l’applicazione del lavoro accessorio all’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c., sia pure ai soli settori del commercio, turismo e servizi.

 

Dopo una prima fase sperimentale (D.M. 30/9/2005, D.M. 1/3/2006), il legislatore interviene con una serie di provvedimenti che ampliano il campo di applicazione del lavoro accessorio.

 

La Legge n. 133/2008 mantiene i casi precedenti e introduce nuove ipotesi: ovvero qualsiasi settore di attività per giovani infraventicinquenni, regolarmente iscritti presso l'università o un istituto scolastico; quindi attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani studenti infraventicinquenni ovvero attività agricole svolte a favore di produttori agricoli aventi un volume di affari annuo inferiore o pari a 7.000 euro.

 

Il D.L. n. 5/2009 convertito, nella Legge n. 33/2009, inserisce come soggetti destinatari anche le casalinghe che possono essere impiegate nelle attività agricole stagionai; i pensionati che possono essere utilizzati in qualsiasi settore; quindi i percettori di prestazioni integrative o sostegno al reddito.

 

Con la Legge n. 191/2010 (legge finanziaria 2010) le novità introdotte riguardano l’assunzione dei seguenti soggetti: studenti infraventicinquenni non più solo il sabato e domenica, ma in qualunque periodo dell'anno se iscritti presso l'università; i pensionati utilizzabili anche da enti locali; i soggetti titolari di contratti a tempo parziale impiegabili in qualsiasi settore, così come i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito; l’impresa familiare che può ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi e non più solo commercio, turismo e servizi.

 

L’Interpello del Min. lavoro n. 37/2009, ha precisato che per prestazioni occasionale accessoria devono intendersi attività di natura eventuale non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo.

 

L’occasionalità della prestazione è comprovata dal tetto massimo dei compensi percepiti ovvero 5.000 euro (al netto dei contributi) nel corso di un anno solare, con riferimento al medesimo committente.

 

Il compenso può essere elargito unicamente tramite buoni lavoro (c.d. voucher), è quindi escluso che una impresa, sia essa cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione. Unica deroga finora ammessa riguarda l’attività di stewarding, dove, come ha precisato il Ministero del lavoro, è possibile ricorrere al lavoro accessorio, anche attraverso l’appalto o la somministrazione, a patto che questo venga svolto esclusivamente in complessi e impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti ed esclusivamente per partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche (Msg. Inps n. 9999/2010).

 

2.    Oggetto delle prestazioni e disciplina infortunistica

 

Riepilogando quindi i soggetti destinatari del lavoro accessorio possono essere: studenti  (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. e); Circ. Inps n. 104/2008 e n. 17/2010), pensionati (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. f) e h-bis); Circ. Inps n. 104/2008, n. 88/2009 e n. 17/2010), casalinghe (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. f); Circ. Inps n. 88/2009), lavoratori part time (Legge n. 191/2009, art. 2, c. 148, lett. f); Circ. Inps n. 17/2010; interpello Min. lavoro n. 16/2010), percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1-bis; Circ. Inps n. 75/2009, par. 2.4, n. 88/2009, n. 17/2010 e n. 107/2010; interpello Min. lavoro n. 16/2010), dipendenti pubblici (D.Lgs. n. 165/2001, art. 53; Circ. Inps n. 88/2009, par. 3), minori fra 16-18 anni, cittadini extracomunitari (Circ. Inps n. 44/2009).

 

Tra i principali committenti si annoverano, ferme le condizioni e i requisiti stabiliti ex lege, i seguenti soggetti: famiglie per i lavori di cura domestica, privati e aziende ma solo per determinate attività, scuole ed università, committenti pubblici, enti locali, datori di lavoro agricolo, imprese famigliari.

 

Le prestazioni, come visto, possono avere ad oggetto: lavori domestici  (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. a); Circ. Inps n. 44/2009); lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. b); insegnamento privato supplementare

 

(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. c); manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. d); D.L. n. 78/2009, conv., con modificazioni, dalla L. n. 102/2009, art. 17, c. 26, lett. a); D.M. 8/8/2007, art. 2, c. 2; Circ. Inps n. 88/2009); attività agricole di carattere stagionale (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. f; Circ. Inps n. 94/2008; interpello Min. lavoro n. 16/2010); attività agricole di qualunque tipo (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. F; interpello Min. lavoro n. 16/2010); attività svolte nell’ambito di imprese familiari (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. g, c. 2-bis, art. 72, c. 4-bis; Circ. Inps n. 17/2010 e n. 76/2009); consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. h; Interpello n. 17/2009); attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. h-bis); qualunque tipologia in tutti i settori produttivi, solo per giovani studenti con meno di 25 anni o universitari, pensionati, titolari di contratti part time o percettori di prestazioni integrative (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1 e 1-bis).

 

Quanto alle disciplina in merito a malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (Circ. Inps n. 76/2009, par. 5), le attività occasionali non danno titolo a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione, né ad assegno per il nucleo familiare.

 

In caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, i lavoratori sono coperti dall’assicurazione che comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente o temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni e le malattie professionali (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 1124/1965).

 

Le prestazioni dell’assicurazione sono quelle contemplate dall’art. 66 del T.U. (indennità per inabilità temporanea; rendita per l'inabilità permanente; assegno per assistenza personale continuativa; rendita ai superstiti; cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; fornitura degli apparecchi di protesi) e dall’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 (danno biologico).

 

In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli artt. 52 e 53 del T.U., nei termini e con le modalità ivi previste.

 

3.    Modalità di attivazione dei voucher di pagamento

 

In merito ai meccanismi di retribuzione mediante buoni lavoro (voucher), (D.Lgs. n. 276/2003, art. 72; Circ. Inps n. 81/2008, par. 4, n. 94/2008, par. 4, n. 104/2008, par. 5), i prestatori vengono retribuiti esclusivamente tramite buoni cartacei o telematici e il compenso deve essere concordato tra committente e prestatore secondo un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione o a forfait per l’intera prestazione.

 

Il valore di ogni singolo buono è pari a 10 euro ed è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps (13%), della contribuzione per l’assicurazione a favore dell’Inail (7%) e della quota per la gestione del servizio, il valore netto di ogni voucher è quindi pari a 7,50 euro.

 

Sono inoltre disponibili anche buoni multipli del valore nominale di 50 euro (equivalente a 5 buoni non separabili) pari al valore netto di 37,50 euro e da 20 euro (equivalente a 2 buoni non separabili) pari al valore netto di 15 euro.

 

Se le prestazioni accessorie sono rese a favore di imprese familiari il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione ordinaria a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD 33%), della contribuzione Inail (4%) e della quota per la gestione del servizio da parte dell’Inps (5%). Il valore netto di ogni voucher è quindi, in questo caso, pari a 5,80 euro.

 

Il prestatore di lavoro può riscuotere il compenso consegnando i buoni presso qualsiasi ufficio postale o facendosi accreditare la somma sulla INPS-card per i voucher telematici. A seguito della convenzione siglata tra l’Inps e la FIT, dal 16 maggio 2010 i voucher possono essere incassati anche nelle tabaccherie aderenti all’iniziativa (Mess. Inps n. 13211/2010).

 

Per le prestazioni in favore di imprese familiari è previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura con voucher telematico e accredito dei compensi sulla INPS card.

 

I prestatori minorenni (16-17) devono presentare, per la riscossione dei buoni, un’autorizzazione del genitore con relativa fotocopia del documento, oppure possono chiedere alle Poste Italiane la riscossione dei buoni tramite bonifico domiciliato.

 

I compensi percepiti per lavoro accessorio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione che rimane quindi inalterato.

 

Per tutte le tipologie il limite massimo delle erogazioni è fissato in un compenso non superiore a 5.000 euro netti nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente, il limite lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondente a 4.995 euro netti per prestatore.

 

E’ prevista una deroga ai 5.000 euro per i percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, in questi casi il limite di importo è pari a 3.000 euro netti complessivi. Le imprese familiari, invece, possono utilizzare prestazioni per un importo complessivo massimo di 10.000 euro (importo lordo euro 13.333).

 

I committenti possono ritirare i buoni e i carnet su tutto il territorio presso le sedi provinciali Inps, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad Inps Dg Lavoro Occasionale Acc.

 

Quindi il committente ritira i buoni all’Inps (o tabaccheria) dopo aver versato all’ente su conto corrente, il prestatore consegna il buono e riscuote presso le poste, tabaccherie o con accredito sulla card Inps.

 

A seguito della convenzione siglata il 26 marzo 2010 tra l’Inps e la FIT (Federazione Italiana Tabaccai), i voucher possono essere venduti, incassati e rimborsati in tabaccheria tramite terminale collegato alla banca per il pagamento.

 

Il ritiro dei buoni da parte dei datori può avvenire anche tramite delle associazioni rappresentative, fornite di delega da parte dei datori, al fine di poter consentire all’istituto l’identificazione degli effettivi utilizzatori. L’eventuale rimborso dei buoni acquistati e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi Inps che disporranno un bonifico per il loro controvalore.

 

Prima dell’inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva (c.d. DNA o denuncia di nuova attività) verso l’Inail, attraverso: il contact center Inps/Inail, il numero di fax Inail, il sito Inail, indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale: l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; il luogo dove si svolgerà la prestazione; le date presunte di inizio e di fine; in caso di spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata nuova comunicazione di variazione all’Inail.

 

Il committente, prima di consegnare al prestatore i buoni, deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

 

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti, presentandoli all’incasso presso le poste o le tabaccherie, dopo averli convalidati con la propria firma. Il processo si conclude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative dei prestatori. I prestatori si registrano presso l’Inps attraverso una delle seguenti modalità: tramite contact center Inps/Inail, sito Inps, sedi Inps.

 

A seguito dell’accreditamento anagrafico, le Poste inviano al prestatore: la carta magnetica (inps Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all’Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate al lavoro occasionale.

 

La fase di ingresso si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della inps Card da parte del prestatore e l’attivazione della stessa presso un qualsiasi ufficio postale, se il prestatore sceglie di non attivare la Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

 

I committenti che intendono utilizzare la procedura del voucher telematico devono registrarsi presso l’Inps attraverso una delle seguenti modalità: contact center Inps/Inail, sito Inps, sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento, associazioni di categoria dei datori. Prima dell’inizio della prestazione, il committente richiede all’Inps i buoni lavoro virtuali. La richiesta dovrà contenere: l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; la data di inizio e di fine presunta dell’attività; il luogo dove si svolgerà la prestazione; il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Il committente deve inviare comunicazione preventiva (c.d. DNA) all’Inail.

 

Il valore dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti, prima dell’inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento della prestazione stessa, con una delle seguenti modalità: tramite modello F24, tramite versamento sul conto corrente postale intestato all’INPS, oppure tramite pagamento on line attraverso il sito Inps.

 

Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative dei prestatori.

 

Il committente acquista i voucher presentando il proprio codice fiscale. Per l’acquisto dei voucher è previsto il versamento della commissione di 1 € al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.500 € di buoni lavoro.

 

 

Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il committente deve comunicare all’Inps le proprie generalità e il luogo di inizio e fine prestazione utilizzando canali informatici o recandosi presso la sede Inps.

 

Questa operazione è necessaria per l’attivazione del buono, la riscossione e il corretto accredito dei contributi. La comunicazione della prestazione soddisfa anche l’obbligo di comunicazione all’INAIL. Infatti sarà l’Inps a trasferire in tempo reale all’INAIL i dati necessari. Il prestatore riceve i voucher dal committente dopo l’esecuzione della prestazione e li riscuote dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria o con il tesserino del codice fiscale, per la verifica del codice fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in cui il buono non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS. La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno dell’emissione (Messaggio Inps n. 28791/2010).

 

Dal 15 gennaio 2011 sono ormai operativi per conto dell’Inps, su tutto il territorio nazionale, i referenti regionali con il compito di favorire la corretta gestione del servizio ‘voucher’ e la promozione dell’utilizzazione dei buoni. I referenti regionali svolgeranno le funzioni di: consulenza ad utenti interni ed esterni per problematiche applicative; interfaccia tra Direzione generale e sedi operative e tra Associazioni di categoria ed Enti locali; segnalazione di situazioni anomale di utilizzo dei voucher.

 

Per i buoni riconsegnati, il controvalore effettivo è pari a 9,50 € per il buono lavoro da 10 €; 19 € per il buono da 20 €; 47,5 € per il buono da 50 €. L’Istituto ha precisato che il rimborso sarà consentito anche per l'acquisto di voucher cartacei nel caso in cui il committente abbia effettuato il versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni, nonché per l'acquisto dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare o utilizzando solo in parte l'importo versato.

 

In caso di furto o smarrimento si procede nel seguente modo: il prestatore comunica alla sede il furto, consegnando copia della denuncia, la sede effettua richiesta di annullamento dei voucher tramite l'invio di una segnalazione alla casella di posta elettronica dell’inps e allegando la denuncia del prestatore. I voucher vengono annullati nella procedura di gestione e in quella di Poste, che riaccredita l'importo relativo nel conto previsto per il lavoro occasionale accessorio; quindi la sede emette un bonifico a favore del prestatore e provvede a trasferire il relativo importo alla Direzione generale; la sede comunica alla casella di posta dedicata l'emissione del bonifico e l'esito della riscossione. A seguito dello storno da parte di Poste, la sede consegna al committente dei nuovi voucher, registrandoli in sostituzione di quelli non più disponibili, in relazione al versamento originario.

 

I vantaggi sono duplici, sia per il datore che per il lavoratore, per il datore perché beneficia delle prestazioni di lavoro accessorio, senza stipulare alcun contratto scritto, ottenendo la copertura Inail, previo versamento di una contribuzione ridotta rispetto alle altre tipologie contrattuali.

 

Per il lavoratore invece il beneficio consiste nel fatto che il compenso ottenuto è esente da ogni imposizione fiscale, infatti l’esenzione vale fino a 5.000 euro netti, per ciascun committente; ciò presuppone che il prestatore possa lavorare occasionalmente presso più datori superando così la soglia dei 5.000 euro, tutti non imponibili fiscalmente. Inoltre il compenso non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione ed è totalmente cumulabile con la pensione e con le integrazioni del reddito (3.000 euro complessivi).

Dott.ssa Anna Rita Caruso

 

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