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Tariffe professionali forensi tra diritto interno e comunitario- Mancuso Raffaele

 

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1-Introduzione - 2 Le tariffe professionali e la Corte di Giustizia Europea - 3 La direttiva“Bolkestein” sui servizi nel mercato interno

 

1)Introduzione

 

Con un parere motivato del 2008, la Commissione aveva evidenziato come le tariffe forensi massime obbligatorie fossero in contrasto con le regole Ue.

 La professione di avvocato  disciplinata in Italia dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale (GURI n. 281, del 5 dicembre 1933, pag. 5521), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (GURI n. 24, del 30 gennaio 1934), come successivamente modificato . In base agli artt. 52?55 del regio decreto legge, il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il «CNF») è istituito presso il Ministero della Giustizia ed è costituito da avvocati eletti dai loro colleghi, in numero di uno per ciascun distretto di Corte d’appello.

Tali criteri sono determinati in funzione del valore delle controversie, del grado dell'autorità adita e della durata dei procedimenti.

Il procedimento legislativo che ha portato all’approvazione del c.d. “Decreto Bersani” (D.L. 223/2006) ed alla sua conversione nella L. 248/2006 conteneva misure a dire di alcuni per il rilancio economico e sociale riguardanti svariati settori produttivi con l’intento dichiarato di promuovere crescita e competitività, assicurando al contempo tutela ai consumatori.1

L’art. 2 del d.l. 248 del 6 agosto 2006 aveva  previsto l’abrogazione di tre tradizionali divieti2: il divieto di deroga alle tariffe professionali fisse o minime, nonché quello di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.3

Approvato il decreto di “liberalizzazione”, arrivano subito le considerazioni “sorprese” ed “indignate” degli organismi professionali4

La portata innovativa della liberalizzazione c.d Bersani fù come conseguenza delle varie proteste5 del 2006 ridimensionata con l’introduzione del comma 2-bis, che modifica l’art. 2233, ultimo comma, c.c. secondo cui le tariffe professionali forensi (a differenza di tutte le altre tariffe professionali) possono essere derogate solo a mezzo di pattuizioni scritte tra avvocati e clienti; la forma è prevista ad substantiam.

Il Prof. Mario Monti durante un suo discorso disse : "Occorre anche rimuovere gli ostacoli strutturali alla crescita, affrontando resistenze e chiusure corporative. In tal senso, è necessario un disegno organico, volto a ridurre gli oneri ed il rischio associato alle procedure amministrative, nonché a stimolare la concorrenza, con particolare riferimento al riordino della disciplina delle professioni regolamentate, anche dando attuazione a quanto previsto nella legge di stabilità in materia di tariffe minime.

Intendiamo anche rafforzare gli strumenti d'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di disposizioni legislative o amministrative, statali o locali, che abbiano effetti distorsivi della concorrenza ...".

 

Il Prof. Jacques Attali noto intellettuale ed economista francese disse: “C’è una grande fiducia nei confronti della situazione italiana che non è certo disperata, secondo me”. E inoltre : “La situazione finanziaria in italia è sempre stata definita catastrofica, in qualche modo questa è l’Italia. Ma nel mio incontro con Monti porterò queste idee: l’Italia ha problemi, certo, ma è una nazione forte”.

Maurizio de Tilla, presidente dell’Oua, " affermava in quei giorni: "Sbagliare è umano, perseverare è diabolico ... a fine gennaio cento città saranno interessate dalle iniziative contro la rottamazione della giustizia civile e le liberalizzazioni selvagge. Successivamente, quindi, Congresso Straordinario Forense ed altre iniziative dure e incisive".

 

L’articolo 33 D.L. 201/2011  si occupa invece degli ordini professionali che entro il 12 agosto 2012 dovranno uniformare i propri ordinamenti a quanto prescritto nel decreto legge 138 del 2011 ( se non lo faranno viene proposta la decadenza di tale tipo di ordinamento, la nuova versione dell’art. 33 prevede l’inserimento di un comma 5bis all’art. 3 del D.L. 138/2011 che mira a circoscrivere l’automatica decadenza delle norme sugli ordinamenti professionali entro il prossimo agosto a quelle sole norme attualmente vigenti che contrastino con i principi di liberalizzazione e di apertura al mercato.

L’Antitrust auspicava già da almeno un paio d’anni un intervento del legislatore volto a modificare la legge Bersani,prevedendo: l’abolizione delle tariffe minime o fisse: l’abrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità esercitabile dagli ordini;l’istituzione di lauree abilitanti;

lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studiola presenza di soggetti ‘terzi’ negli organi di governo degli ordini.

 

Con le c.d. liberalizzazioni Monti del 20/01/2012 si ha,.finalmente, l’abbattimento delle tariffe minime e massime, la negoziazione del costo della prestazione intellettuale del libero professionista sarà lasciata alla trattativa tra le parti.

 

2)Le tariffe professionali e la Corte di giustizia

 

La Corte di giustizia ha emesso  una importante sentenza in merito: sentenza per le cause riunite C-94/04 e C-202/04 Federico Cipolla/Rosaria Portolese e Stefano Macrino, Claudia Capodarte/Roberto Meloni.

La Corte conclude che è lo Stato italiano (e non l'ordine professionale) che detiene il potere decisionale relativamente ai minimi tariffari per gli onorari degli avvocati.

Secondo la Corte di giustizia del Lussemburgo sulle tariffe degli avvocati italiani non si applicano le norme Ue sulla concorrenza. Non perchè i legali sfuggano alla definizione comunitaria di impresa, ma perchè il processo di formazione dei corrispettivi minimi e massimi, di regola inderogabili, non è delegato tout court al Consiglio nazionale forense. Sulla proposta dell'organizzazione di categoria si esercita, infatti il controllo del ministero della Giustizia. Il che qualifica la tariffa -varata attraverso un Dm- come "misura statale" , cui non si applica l'articolo 85 (e 5) del Trattato Ce.

L’art. 49 TCE non consente l’applicazione di normative nazionali che abbiano l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna (tra le altre, sentt. Coster del 29 novembre 2001, in causa c-17/2000 e Mobistar dell’8 settembre 2005 in cause riunite C-544/03 e C-545/03).

A questo proposito, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 177 del Trattato, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa.

La Corte, pur ammettendo che senz’altro i minimi tariffari costituiscono una restrizione della libera circolazione, conclude rimettendo al giudice interno la soluzione della questione: “spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarla e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi

La Corte ha dichiarato che si è in presenza di una violazione degli artt. 5 e 85 del Trattato quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica.

Lo stesso vale quando i membri dell'organizzazione di categoria possono essere qualificati come esperti, indipendenti dagli operatori economici interessati, e sono tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non soltanto gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese del settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi

L'art. 60 del regio decreto legge dispone che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto legge, tenuto conto della gravità e del numero di questioni trattate.

Da Strasburgo è giunto anche l’auspicio alla maggiore apertura possibile delle libere professioni “alla libera concorrenza, sia all’interno dei singoli Stati membri che al di là delle frontiere interne dell’Unione, nell’interesse dei consumatori, della qualità del servizio e dell’economia Ue nel suo insieme” (risoluzione sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per le libere professioni del 16 dicembre 2003). In tema di tariffe professionali obbligatorie, il Parlamento, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, si è dichiarato favorevole ad una conciliazione della concorrenza con un certo livello di regolamentazione, da modularsi in riferimento alle specificità delle diverse professioni: più precisamente, ha ritenuto gli Stati membri autorizzati a stabilire tariffe obbligatorie, ma ha anche sottolineato come queste debbano essere poste a tutela dell’interesse generale e non di quello della professione. Con riferimento agli avvocati e ai professionisti legali, gli onorari sono considerati compatibili con il diritto comunitario antitrust “purchè la loro adozione sia giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico e gli Stati membri controllino attivamente l’intervento di operatori privati nel processo decisionale” (risoluzione sulle professioni legali e l’interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici del 23 marzo 2006).6

Come chiarisce la motivazione della pronuncia, il giudice dovrà verificare se vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati e se la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, vale a dire la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia. Infatti, “se è vero che una tariffa che fissi onorari minimi non può impedire ai membri della professione di fornire servizi di qualità mediocre, non si può escludere a priori che tale tariffa consenta di evitare che gli avvocati siano indotti, in un contesto come quello del mercato italiano, il quale, come risulta dal provvedimento di rinvio, è caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati iscritti ed in attività, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti”.

Ad avviso della Corte, il giudice dovrà verificare se le altre norme professionali relative agli avvocati, in particolare le norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, siano di per sé sufficienti a raggiungere gli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia. Se così fosse, si dovrebbe concludere, infatti, per l’incompatibilità degli obblighi tariffari rispetto al diritto comunitario e, trattandosi di norme direttamente applicabili, il diritto interno contrastante andrebbe disapplicato.7

1)La direttiva “Bolkestein” sui servizi nel mercato interno

 

La direttiva Bolkestein8, formalmente direttiva 2006/123/CE, è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativa ai servizi nel mercato interno, presentata dalla Commissione Europea nel febbraio 2004. La direttiva è stata definitivamente approvata da Parlamento e Consiglio, profondamente emendata rispetto alla proposta originaria, il 12 dicembre 2006, divenendo la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (L 376) il 27 dicembre 2006 ed è stata recepita dall'Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 20109.

E’ intervenuta, in sintonia  della sentenza Cipolla, la direttiva sui servizi,nota alle come direttiva Bolkenstein dal nome del commissario capofila, autore dell’originaria proposta normativa. L’obiettivo dichiarato è quello di “eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l’informazione dei consumatori- in modo da consentire agli stessi la più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori”,10 il principio generale a cui si ispira è stato individuato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella famosa sentenza Cassis de Dijon, del 1979, relativa alla libera circolazione dei beni.Lo schema di decreto che recepisce la direttiva Bolkestein, DL 232011, è stato approvato dal governo il 17 dicembre 2009, entro il limite dei 3 anni previsti. Il decreto è però entrato in vigore il 19 marzo 2010, dopo avere ricevuto il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato. Va tenuto conto del fatto che i contenuti del Decreto legislativo, una volta entrato in vigore, si applicheranno con il principio di “cedevolezza” fino a quando le Regioni italiane non avranno adottato la Direttiva 2006/123/CE con una normativa propria. In tema di tariffe minime e massime in tale direttiva ci si riferisce ai prezzi a cui gli operatori si devono conformare al momento di offrire i loro servizi sul mercato. Tali tariffe12 costituiscono un grave ostacolo al mercato interno.13

Per concludere a tutela dei consumatori, anche per quanto riguarda la professione legale, la direttiva impone misure  sulle comunicazioni che i prestatori di servizi dovranno fornire: la normativa statale dovrà prevedere, infatti, che siano rese disponibili “in modo chiaro” e “prima che il servizio sia prestato” il prezzo del servizio o le modalità di calcolo dello stesso o un preventivo sufficientemente dettagliato, informazioni sulle regole professionali, sui codici di condotta cui il professionista è assoggettato, sull’esistenza di organismi di conciliazione per la risoluzione delle controversie. (art. 22)14.

 

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