2. Efficienza produttiva del
risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica –
L’articolo: a) sopprime il secondo
periodo dell’art. 149 del codice delle assicurazioni
private, eliminando la procedura del risarcimento
diretto del danno subito dal conducente non
responsabile; b) modifica talune disposizioni del codice
delle assicurazioni private, introducendo il criterio
dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel
sistema di risarcimento diretto; c) riduce del 30%
l’ammontare del risarcimento per equivalente, qualora
questo sia accompagnato da idonea garanzia, in relazione
alle riparazioni eseguite, fatte di validità non
inferiore a due anni.
3. Repressione delle frodi – La
disposizione introduce l’obbligo, a carico delle imprese
assicuratrici autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilità civile, a trasmettere a cadenza annuale
una relazione all’ISVAP, recante informazioni
dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è
ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al
rischio di frodi, oltre ad altre informazioni che
pongano l’organo di controllo in grado di valutare
l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei
sistemi di liquidazione dei sinistri nell’ottica di
contrasto alle frodi.
4. Ispezioni del veicolo, scatola
nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni –
Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del
codice delle assicurazioni private, il complesso delle
disposizioni recate dall’articolo tende a rendere più
rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella
prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei
controlli antifrode e di ridurre, in generale, l’entità
della spesa nel relativo settore.
5. Sanzioni per frodi
nell’attestazione delle invalidità derivanti da
incidenti - L’articolo interviene sulla materia delle
false certificazioni relative agli stati di invalidità
conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi
l’obbligo del risarcimento del danno a carico delle
società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una
professione sanitaria, che accertino falsamente
un’invalidità, si applicano, oltre che le pene previste
al comma 1 dell’art. 55- quinquies, del d.lgs. 30 marzo
2001, n, 165, anche le sanzioni disciplinari di cui al
comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono
estese ai periti assicurativi, in presenza delle
medesime fattispecie.
6. Obbligo di confronto delle
tariffe r.c. auto – L’articolo vieta alle compagnie
assicurative la distribuzione dei prodotti o servizi ai
clienti finali, disponendo, nel contempo, che i
distributori offrano ai clienti prodotti e servizi
assicurativi di più compagnie. Previste sanzioni per le
compagnie assicurative che limitano, di fatto o con
previsioni contrattuali, la libertà dell’agente
nell’offrire servizi e prodotti ritenuti più adeguati. |