Avv. Paolo Nesta


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2. Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica –

 

L’articolo: a) sopprime il secondo periodo dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private, eliminando la procedura del risarcimento diretto del danno subito dal conducente non responsabile; b) modifica talune disposizioni del codice delle assicurazioni private, introducendo il criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema di risarcimento diretto; c) riduce del 30% l’ammontare del risarcimento per equivalente, qualora questo sia accompagnato da idonea garanzia, in relazione alle riparazioni eseguite, fatte di validità non inferiore a due anni.

 

3. Repressione delle frodi – La disposizione introduce l’obbligo, a carico delle imprese assicuratrici autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile, a trasmettere a cadenza annuale una relazione all’ISVAP, recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, oltre ad altre informazioni che pongano l’organo di controllo in grado di valutare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri nell’ottica di contrasto alle frodi.

 

4. Ispezioni del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni – Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private, il complesso delle disposizioni recate dall’articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l’entità della spesa nel relativo settore.

 

5. Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti - L’articolo interviene sulla materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi l’obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una professione sanitaria, che accertino falsamente un’invalidità, si applicano, oltre che le pene previste al comma 1 dell’art. 55- quinquies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n, 165, anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.

 

6. Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto – L’articolo vieta alle compagnie assicurative la distribuzione dei prodotti o servizi ai clienti finali, disponendo, nel contempo, che i distributori offrano ai clienti prodotti e servizi assicurativi di più compagnie. Previste sanzioni per le compagnie assicurative che limitano, di fatto o con previsioni contrattuali, la libertà dell’agente nell’offrire servizi e prodotti ritenuti più adeguati.

 

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