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DANNI RISARCITI DAL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA" - Riccardo MAZZON

 

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Persona e danno.it

 

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

 

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

 

b) il veicolo o natante, che ha cagionato il sinistro, non risulti coperto da assicurazione;

 

“se un veicolo a motore non soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile viene modificato illegittimamente, e la trasformazione ne determini l'inclusione in altra categoria di mezzi per il quale sia invece prescritto tale obbligo, del sinistro causato da tale veicolo deve rispondere, ai fini risarcitori nei confronti dei terzi, l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendosi ritenere determinato da veicolo non coperto da assicurazione, ai sensi dell'art. 19 l. 24 dicembre 1969 n. 990. (Fattispecie relativa a sinistro avvenuto prima dell'introduzione dell'obbligo assicurativo per i ciclomotori, e causato da un ciclomotore la cui cilindrata era stata illegittimamente aumentata) Cassazione civile, sez. III, 19/08/2009, n. 18401 Soc. Ras assicur. c. Saraceni e altro Giust. civ. Mass. 2009, 7-8, 1193 Arch. giur. circol. e sinistri 2010, 1, 29 Giust. civ. 2010, 3, 626 (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011)

 

c) il veicolo o natante, che ha cagionato il sinistro, risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

 

“nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a., legittimati passivi rispetto alla pretesa dell'assicurato di essere tenuto indenne dalle richieste del terzo danneggiato sono l'impresa designata nelle ipotesi di l.c.a. ordinaria, ed il commissario liquidatore, in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel caso di l.c.a. con cessione del portafoglio” Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14644 Soc. Europcar Italia c. Soc. fond. Sai ed altro Giust. civ. Mass. 2009, 6, 964

 

d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

 

e) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb) del codice delle assicurazioni, e, nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis) sempre del medesimo codice, lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione (ipotesi aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198);

 

f) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (ipotesi aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198).

 

Nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona; in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare.

 

Il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 C.d.A.,

 

“in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto, ai fini del computo del massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto − come ad esempio i congiunti di quella che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l'invalidità della persona immediatamente pregiudicata; ne consegue che l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ove intenda impugnare la sentenza di merito la quale l'abbia condannata a pagare una somma superiore al massimale di legge, non può limitarsi a dedurre tale eccedenza, ma, in presenza, di più persone danneggiate, deve allegare e dimostrare che la condanna ha comportato il superamento sia del massimale per ogni persona danneggiata, sia del massimale catastrofale” Cassazione civile, sez. III, 15/07/2009, n. 16455 Assitalia c. F.V. e altro Resp. civ. e prev. 2010, 1, 187

 

relativamente alle autovetture ad uso privato; la percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Non è imposto, al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto, il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento.

 

Infatti, alla denuncia (così come all'omessa denuncia) non può essere assegnata una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro (oppure no) riconducibile alla fattispecie astratta descritta al paragrafo precedente: a decidere sarà, invece, il giudice di merito, nell'ambito di una ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, di cui dovrà dar conto in motivazione.

 

Tale principio è stato, anche recentemente, affermato dalla Corte di Cassazione, con decisione chesi esprime, in relazione all'intervento dell'ente solidaristico, nelle ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 283 C.d.A. (già art. 19 l. 990/1969), vale a dire quella originata dalla responsabilità del conducente di veicolo non identificato, chiarendo come il legislatore intendesse soltanto rafforzare la tutela fornita mediante lo strumento della responsabilità civile e non, al contrario, assicurare comunque al danneggiato un risarcimento (come, invece, avviene in taluni ordinamenti stranieri ispirati al sistema c.d. "no fault"):

 

“in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nei casi previsti dall'art. 19 comma 1 lett. e) della l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge n. 990 del 1969 in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault”. Cassazione civile, sez. III, 25/07/1995, n. 8086 Gatta c. Soc. Assitalia Giust. civ. Mass. 1995, 1424 - cfr. amplius, Riccardo Mazzon, Il danno da circolazione, Utet, Torino 2010.

 

In altri termini, il meccanismo di intervento del Fondo non deroga alla regola generale in materia probatoria secondo cui spetta al danneggiato provare il fatto generatore del danno, vale a dire il sinistro, nonché l'attribuzione della responsabilità dello stesso al conducente del veicolo rimasto sconosciuto (elemento spesso valutato dalla giurisprudenza con un certo rigore, al fine di evitare il rischio di gravare il patrimonio del Fondo di un considerevole onere finanziario, conseguente a sinistri la cui autenticità risulterebbe difficilmente accertabile), nonché la sussistenza di nesso eziologico tra i danni lamentati ed il sinistro.

 

Nel caso di specie, la Corte di appello aveva rigettato la domanda del danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto nei confronti dell'impresa designata, ritenendo che la normativa sulla r.c. auto obbligatoria richiedesse, quanto meno, che dopo l'incidente venisse presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini compiute da queste o dall'autorità giudiziaria avessero avuto esito negativo, non potendo altrimenti, a suo avviso, ritenersi realizzato il presupposto di fatto (danno alla persona causato dalla circolazione di veicolo non identificato) del coinvolgimento del Fondo di garanzia; la Suprema Corte, peraltro, correttamente respinge tale impostazione, affermando che l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così come la presentazione della denuncia o della querela contro ignoti non valgono, di per se stesse, a dimostrare che quanto asserito dal danneggiato risponda al vero:

 

“...l'assunto è erroneo in diritto. Questa corte ha bensì affermato: (a) che la denuncia all'autorità di sinistro con danno alla persona cagionato da veicolo non identificato può esigere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ad integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, per converso; (b) che il difetto di quella denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, ma non ha mai enunciato il principio; (c) che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto non possa essere provata altrimenti. E, nella specie, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado con affermazione non contestata da alcuno, lo è stata mediante la prova testimoniale assunta in primo grado. Altro e diverso problema è quello dell'ipotetica inattendibilità dei testi e, dunque, del possibile insuccesso della prova che in tal modo sia offerta. Ma il Giudice del merito è in tal caso tenuto ad esporre le ragioni per le quali non ritenga che la prova del fatto sia stata raggiunta, in relazione alle caratteristiche del caso sottoposto al suo esame, nell'ambito della valutazione di merito che gli compete, rigettando per tale ragione la domanda. Quante volte, invece, abbia ritenuto che la prova è stata raggiunta indipendentemente dalla denuncia all'autorità, il fatto costituito dal danno alla persona arrecato da veicolo non identificato non è suscettibile di essere considerato indimostrato in ragione dell'omessa denuncia. Quanto all'affermazione della Corte d'Appello che Tribunale aveva, con motivazione congrua, escluso che "il sinistro stradale per cui è causa fosse da attribuire a comportamento colposo di un automobilista non identificato", è anch'essa erronea in diritto nella parte in cui è possibile riconnettervi un significato confermativo dell'opinione del primo giudice che, nel caso di cui all'art. 19 citato, il presupposto della responsabilità patrimoniale del Fondo di garanzia è costituito dalla prova positiva della colpa del conducente del veicolo non identificato. Anche in tal caso, invero, trova piena applicazione l'art. 2054 c.c., commi 1 e 2, secondo il quale la colpa del conducente, o quella paritetica dei conducenti in caso di scontro tra veicoli, si presume fino alla prova contraria che ciascuno abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno....”. Cassazione civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532 Morinelli e altro c. Soc. Generali assicur. Resp. civ. e prev. 2007, 11 2444

 

 

Nel decidere la vertenza, la Suprema Corte commenta “autenticamente” anche due precedenti pronunce,

 

“....le sentenze citate dalla Corte d'Appello non avallano in alcun modo le conclusioni cui la stessa è addivenuta. La prima (Cass. n. 8086/95), in fattispecie nella quale era dubbia la effettiva causa del sinistro per non essere stati offerti elementi affidabili sulla dinamica dello stesso) chiarisce che la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), non intende assicurare un sistema di tutela a prescindere dalla colpa del danneggiante, come accade in ordinamenti ispirati al sistema della cosiddetta "nofault", e in tale contesto argomentativo afferma che il danneggiato che agisca per il risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia (ora Consap) deve provare che il sinistro s'è verificato per fatto doloso o colposo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto: ma con ciò intendendo non già che l'art. 2054 c.c., subisca deroghe di sorta, bensì che occorre anzitutto la prova del nesso causale tra circolazione del veicolo non identificato e danno e, in secondo luogo, che tale fatto sia connotato da dolo o colpa del conducente (secondo il generale paradigma di cui all'art. 2054 c.c.,, senza peraltro incidere sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c.,, a carico del conducente (o, pariteticamente, di ciascuno dei veicoli venuti a collisione) una volta che sia acquisito che il danno è eziologicamente ricollegabile a (fatto del conducente del) veicolo non identificato. La seconda (Cass. n. 10484/01), in fattispecie nella quale il rapporto dei carabinieri intervenuti sul posto non avallava la tesi degli attori, secondo i quali la loro autovettura era uscita di strada, cappottandosi, a causa di abbagliamento da parte di veicolo che assumevano non identificato; e nella quale, inoltre, i testimoni indotti dagli attori erano stati considerati inattendibili, sicchè la domanda era stata rigettata, ribadisce pressochè letteralmente le affermazioni di cui all'altra sentenza, chiarendo anche che l'116 c.p.c., sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova e consacra il principio del libero convincimento del Giudice, per cui lo stesso deve valutare globalmente le risultanze processuali secondo il suo prudente apprezzamento, dando conto degli elementi sui quali abbia inteso fondare il proprio convincimento....”; Cassazione civile , sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532 Morinelli e altro c. Soc. Generali assicur. Resp. civ. e prev. 2007, 11 2444

 

per poi concludere come segue:

 

“...va conclusivamente affermato che l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata. Da tali principi la sentenza s'è discostata laddove la Corte d'Appello ha conferito determinante rilievo alla circostanza che gli attori non avevano provato di avere quantomeno presentato una denuncia alle competenti autorità di polizia e che le stesse avevano dato esito negativo, come sarebbe stato a suo avviso necessario secondo la giurisprudenza di legittimità. Va dunque cassata con rinvio ad altra corte d'appello, che si designa in quella di Napoli, affinchè decida la causa nel rispetto degli enunciati principi....”. Cassazione civile , sez. III, 03 settembre 2007, n. 18532 Morinelli e altro c. Soc. Generali assicur. Resp. civ. e prev. 2007, 11 2444

 

 Inoltre, come non è imposto, al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto, il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti così, al danneggiato che abbia sporto regolare denuncia, non può essere richiesta nessuna ulteriore attività, quale, ad esempio, quella di farsi carico di particolari indagini finalizzate alla individuazione del veicolo rimasto sconosciuto.

 

Pertanto, fermo restando che la denuncia alle autorità competenti non costituisce né presupposto necessario dell'esperibilità dell'azione diretta verso il Fondo, né atto avente efficacia probatoria automatica circa la sussistenza di sinistro che ha coinvolto un veicolo ignoto, nel caso in cui la denuncia medesima sia stata presentata, nessuna ulteriore indagine può essere richiesta al danneggiato.

 

 

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