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Giustificato il licenziamento per riassetti organizzativi- SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24.it

 

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Tribunale Milano, Sezione Lavoro civile - Sentenza 15 settembre 2011, n. 4050

 

Lavoro - Licenziamento - Asserita illegittimità - Infondatezza della doglianza - Sussistenza dei giustificati motivi di licenziamento - Nesso causale tra i giustificati motivi ed il licenziamento intimato.

 

E' infondato il ricorso esperito dalla ricorrente, al fine di veder dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatole laddove lo stesso sia stato disposto dal datore di lavoro per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento dell'impresa. In tali evenienza il datore di lavoro è onerato dal dover provare, in primo luogo, la reale esistenza dei motivi di recesso dedotti e posti alla base del licenziamento nonché la ricorrenza di un concreto nesso di causalità tra essi ed il recesso medesimo. Nel caso di specie, risultando assolto siffatto onere probatorio, è destituita di fondamento la richiesta inerente l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, intimato per esigenze di mercato ed in vista del riassetto organizzativo dell'azienda finalizzato ad una più economica gestione dell'impresa.

 

 

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile - Sentenza 17 novembre 2010, n. 23222

 

Licenziamento - licenziamento per giustificato motivo oggettivo - ragioni tecniche, organizzative e produttive - ridimensionamento organizzativo causato da situazioni favorevoli non contingenti - rilevanza - relativa scelta imprenditoriale - sindacabilità - limiti - conseguenze

 

Alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed imponenti un'effettiva necessità di riduzione dei costi; tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.

 

 

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile - Sentenza 27 ottobre 2009, n. 22648

 

Licenziamento - licenziamento per giustificato motivo oggettivo - riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda - rilevanza - relativa scelta imprenditoriale - sindacabilità - limiti - conseguenze.

 

Il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo, attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa. Ne consegue che non è sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo, del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato. Infatti, la soppressione del posto di un lavoratore costituisce, di per sé, un valido motivo oggettivo di licenziamento, sempre che risultino l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.

 

 

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile - Sentenza 14 giugno 2005, n. 12769

 

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - Presupposti di fatto - Ragioni inerenti all'attivita' produttiva - Onere della pro va - Incidenza sul datore di lavoro - Fattispecie.

 

 

Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare sia l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, sia l'impossibilità di ricollocare diversamente il dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, risultava adeguatamente provata sia l'attività di addetta alla rilevazione manuale delle presenze del personale in azienda, svolta dalla lavoratrice licenziata, sia l'informatizzazione di tale servizio da parte del datore di lavoro, che consentiva risparmio di tempo anche ad altra impiegata, che avrebbe potuto svolgere oltre alle proprie anche le attività residue prima rientranti nelle competenze della lavoratrice licenziata).

 

 

 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile - Sentenza 26 luglio 2004, n. 14034

 

Licenziamenti individuali - giustificato motivo - oggettivo - configurabilità - presupposti - riassetto organizzativo attuato per una più economica gestione dell'azienda - inclusione - ammissibilità - sussistenza - accertamento del giudice di merito - criteri - onere probatorio a carico del datore di lavoro - oggetto - individuazione - riferimento all'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento e alla impossibilità di reimpiego del licenziato, nell'ambito della propria organizzazione aziendale - necessità - sussistenza - assolvimento mediante la prova della perdita del contratto di appalto del servizio di pulizia al quale il lavoratore era addetto - sufficienza - esclusione - prova della mancata conclusione o del mancato rinnovo di altri contratti - necessità - sussistenza

 

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo -nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli e non contingenti che influiscono decisivamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi- grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto dell'impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Di fronte alla perdita del lavoro ossia, presumibilmente, di mezzi di sostentamento di cui all'art. 36 Cost., una siffatta motivazione non è sufficiente, giacché la scadenza di un contratto non equivale all'impossibilità di rinnovarlo.

 

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