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Osservatorio : rapporto sulla Disabilita' 2011-OLD.IT

 

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a cura di avv. Margherita Corriere

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Le politiche sociali sono sempre state considerate la cenerentola delle politiche, eppure hanno un ruolo prioritario nella qualità della vita del soggetto disabile in difficoltà. Oggi si vive per più anni e questo comporta l'aumento della percentuale delle invalidità. La condizione e la qualità di vita di persone con disabilità sono ancora oggi veramente precarie; si parla spesso di integrazione, di supporti alla disabilità, di tutela dei diversamente abili, ma molto c'è ancora da fare.

 

Già se si osservano gli importi medi annui delle pensioni di disabilità si può avere una visione non propria rosea del supporto di tipo monetario che lo Stato offre alle persone disabili. I benefici di tipo monetario rimangono infatti la principale tipologia di supporto e rappresentano ad oggi ancora una delle poche fonti che consente di dimensionare la condizione economica delle persone con disabilità. I corrispettivi valori in Italia sono mediamente di 2.252.574 maschi disabili che percepiscono in media 12.334 euro annui di pensione, 2.464.306 femmine che percepiscono in media 11.130 euro l'anno, per un totale di 4.716.880 disabili e una pensione media di 11.705 euro l'anno.

 

Alla Calabria - secondo un rapporto nazionale - spetta il primato negativo della minore spesa pro capite per assistenza sociale ai disabili: a fronte di una media italiana di 2.184,3 euro l'anno per le persone con disabilità, la spesa sociale che ha come utenza la popolazione disabile in Calabria è di appena 326,4 euro pro capite. Le politiche sociali relative alla disabilità hanno subito in modo particolare la concezione assistenzialistica e di custodia, poiché la disabilità viene troppo spesso erroneamente considerata malattia e, come tale, è privata dalla concezione essenziale che fa intravedere una prospettiva inclusiva: quella secondo cui la disabilità è la conseguenza della malattia e, al di là delle limitazioni con cui bisogna fare i conti, la persona con disabilità può vivere una vita dignitosa se accompagnata da un sostegno mirato e in molti casi diventare soggetto attivo e produttivo.

 

La Legge 104/92, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", specialmente nel meridione, non è mai stata recepita nel suo vero significato e nella sua autentica ratio. Ad oggi, in tal senso, non sono bastate le pressioni del mondo associativo. L'assenza di adeguati servizi per numero e qualità di standard, nel territorio, ha favorito la permanenza di risposte di tipo prettamente assistenzialistico. Infatti, se andiamo a verificare la situazione esistente, ci accorgiamo che i servizi che hanno trovato più spazio e diffusione sono le Residenze Sanitarie Assistenziali, i Centri Diurni Riabilitativi e la Riabilitazione ambulatoriale: tutti servizi riconducibili all'area del diritto alla salute. Per il resto, abbiamo una frammentazione di servizi territoriali, come ad esempio i Centri Socio-Educativi e dell'Assistenza Domiciliare, concentrati particolarmente nelle zone in cui è più presente l'associazionismo attivo e fattivo.

 

Molti Centri Socio-Educativi per persone diversamente abili sono organizzati dalle associazioni di familiari di persone con disabilità e usufruiscono di contributi dei Comuni o di donazioni.; altri sono promossi dagli enti locali; altri ancora sono gestiti da associazioni non-profit, in convenzione con il pubblico. L'assistenza domiciliare si è sviluppata in particolar modo negli ultimi anni, ed è andata a sostituire il servizio di aiuto alla persona, garantito con i fondi della Legge 162/98.La Legge 328/2001, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede la realizzazione di "Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona.

 

Nulla di valido potrebbe essere realizzato senza tenere nel dovuto conto l'assetto organizzativo dei servizi alla persona e le linee metodologiche e strumenti per la predisposizione del Piano di Zona. Probabilmente tali strumenti sono insufficienti e, comunque, non hanno prodotto l'effetto sperato nell'avvio dei Piani di Zona in Calabria, come nelle altre realtà regionali. C'è da rilevare che, con l'avvio dei piani di zona, i Comuni hanno ricevuto ingenti fondi da gestire, non solo quelli del fondo indistinto, ma anche quelli per la non autosufficienza , quelli relativi all'impegno delle donne in difficoltà nei servizi di assistenza domiciliar e quelli per gli anziani gravi allettati. Ma una autentica buona politica sociale potrà essere raggiunta solo con una costruttiva concertazione e attraverso scelte condivise e legate ai bisogni delle persone e dei territori e il coinvolgimento delle parti sociali.

 

Ma tutto questo potrebbe non bastare. Potrà essere necessario ridisegnare la mappa delle risorse e dei bisogni, dandosi l'obiettivo di garantire un'eguale opportunità a tutte le persone disabili e alle loro famiglie. È fondamentale che ci sia una campagna di sensibilizzazione che favorisca l'integrazione nel substrato sociale delle persone portatrici di handicap e si realizzino interventi specifici mirati allo stato di disabilità della persona. Bisogna riflettere anche sull'importanza di creare pari opportunità a tutela dei disabili: oggi una persona con grave disabilità che vive in un piccolo paesino interno non ha le stesse opportunità di una persona con le stesse caratteristiche che vive in una città.

 

I singoli Comuni hanno sempre operato in base alle risorse economiche e alla relazione con le risorse del territorio. Molti piccoli Comuni non hanno neppure l'assistente sociale e una voce in bilancio finalizzata alle politiche sociali. Altri si limitano a dare piccoli contributi a pioggia alle famiglie in difficoltà che chiedono abitualmente tali interventi. Questo modo di affrontare i bisogni locali ha favorito nei piccoli Comuni una rete stabile di relazioni, riconosciute dalla cittadinanza, che individua nel primo cittadino più un benefattore che il Sindaco.

 

Ma i disabili non sono dei beneficiati, sono soggetti di diritto,che pretendono l'applicazione della legge e di essere trattati come cittadini pari agli altri e non di serie b o c.

Dobbiamo attuare un costante e lungo cammino di civiltà affinché la persona disabile si riappropri dei suoi diritti ed in primis del diritto a vivere una vita di senso e non a lasciarsi vivere in maniera passiva. La disabilità è una condizione dell'essere umano e come tale deve essere accettata, ma non può restare solo come fonte di sofferenza; occorrono interventi che diano l'opportunità alle persone con disabilità di vivere una vita di senso: non ghetti ma luoghi di vita, luoghi in cui le persone disabili si sentano parti della comunità, componenti attivi della società. Sono indispensabili percorsi che aiutino le persone con disabilità a comprendere e utilizzare le loro potenziali abilità e a diventare soggetti attivi nella società.

 

La disabilità diventa insostenibile se vissuta nella solitudine e nell'abbandono. È importante il sostegno attraverso una rete di servizi e di relazioni umane che favoriscano l'inclusione sociale. E mi sia permesso di sottolineare che l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità residue comincia dalla scuola. Ma quali opportunità oggi concede agli studenti diversamente abili e, soprattutto a quelli portatori di handicap in situazione di gravità? Molteplici volte abbiamo evidenziato come sia la legislazione nazionale (legge 104/1992) che le varie normative internazionali, tra cui da ultimo la dichiarazione internazionale dei diritti delle persone disabili, sottolineano l'importanza della formazione scolastica, del diritto allo studio del minore disabile grave, mediante il supporto del docente di sostegno con rapporto individualizzato 1:1.

 

Ma attualmente anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 purtroppo viene spesso negato il diritto allo studio dei disabili gravi: a costoro spesso viene negato di usufruire del sostegno con rapporto individualizzato, dovendo accontentarsi di 11-12 ore settimanali. Anche quest' anno ci siamo imbattuti in numerosi casi di tal genere, che sono di una gravità inaudita. Sono molteplici, ma quelli veramente più gravi sono quelli che riguardano minori disabili gravi che passano ad un corso superiore (es . dalla scuola dell'infanzia alla primaria) e che, all'improvviso, nel nuovo anno scolastico, devono sopportare il nuovo carico scolastico depauperati dalla presenza dell'insegnante di sostegno con rapporto 1:1.

 

Si possono intuire i gravosi problemi quando l'alunno viene supportato dal docente di sostegno solo per 11 ore settimanali: ci saranno dei giorni in cui lo studente rimane senza il valido ausilio e si troverà in balia di se stesso alla mercé di docenti curriculari, che, nonostante la loro buona volontà, non saranno in grado di badare contemporaneamente a lui e all'intera classe. È allora che lo studente disabile comincerà a provare disagio, si sentirà isolato, abbandonato, discriminato… E magari ci saranno le volte in cui qualcuno a scuola "consiglierà " ai genitori di non portarlo a scuola quel tot giorno in cui non c'è l'insegnante di sostegno…

 

Ma tutto questo non può essere permesso, i diritti non hanno handicap; i diritti fondamentali, quali quello allo studio, allo sviluppo della propria personalità, devono essere garantiti e tutelati. Proprio per questo sono stati avviati dei ricorsi antidiscriminazione a tutela dei disabili: abbiamo questa normativa , procediamo e facciamo valere i diritti dei disabili. Infatti le scuole che riducono le ore del sostegno rispetto al precedente anno scolastico compiono una discriminazione e devono ripristinare il monte ore stabilito per l'anno precedente, ai sensi della Convenzione Onu e della importante legge n.67 del 2006 (normativa contro le discriminazioni perpetrate nei confronti di persone portatrici di grave handicap).

 

Per primo si è pronunciato il Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso proposto da Ledha e da un gruppo di genitori contro i tagli al sostegno scolastico degli alunni disabili. Il Tribunale ha dichiarato che ridurre le ore di sostegno assegnate ad uno studente portatore di handicap l'anno precedente, senza una motivazione di carattere pedagogico, ma solo per ragioni di risparmio, è discriminazione verso gli alunni con disabilità. Ha specificato poi che non vi sarebbe stata discriminazione se fossero state ridotte le ore di scuola a tutti gli alunni della classe. Ma il fatto oggettivo di avere invece ridotto solo le ore di sostegno agli alunni con disabilità pone questi ultimi in condizione di disuguaglianza nei confronti dei compagni.

 

L'esistenza di un diritto soggettivo "incomprimibile" del disabile a un adeguato sostegno scolastico era già stata affermata in varie pronunce dei TAR e anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 80/2010, ma la decisione del Tribunale di Milano è importante perchè è la prima che si è pronunciata in una causa che ha utilizzato la speciale procedura della "azione civile contro la discriminazione" introdotta dapprima dal D.Lgs. 216/2003 per la discriminazione del disabile in ambiente di lavoro e estesa poi dalla L. 67/2006 a tutti gli ambiti della vita sociale e dunque anche alla scuola.

 

Il Tribunale di Milano, nella sua ordinanza ha sottolineato che, anche sulla base della convenzione ONU 13.12.2006 recepita con la legge 18/2009 il divieto di discriminazione comporta non solo il riconoscimento di una astratta "parità", ma anche l'obbligo per la pubblica amministrazione di porre il disabile in condizioni tali da poter effettivamente esercitare i diritti fondamentali, tra i quali appunto il diritto all'istruzione. La decisione ha quindi una importanza fondamentale ed è utilizzabile per intraprendere nuove azioni antidiscriminazione in tutta Italia.   

 

Osservatorio : rapporto sulla Disabilita' 2011 - 3

a cura di avv. Margherita Corriere*

 

Si segnala una interessante pronuncia del Giudice Tutelare del Tribunale di Varese che evidenzia come il diritto alla sessualità sia un diritto inviolabile, tutelato dalla Costituzione, da riconoscere anche alle persone adulte con disabilità psichiche, non potendosi la misura di protezione (nel caso di specie: l'interdizione) tradursi in un "esproprio" dei diritti fondamentali dell'individuo.

 

Testualmente afferma il decreto del 24 ottobre 2011 che "almeno dalla riforma dei delitti sessuali del 1996, il Legislatore ha voluto riconoscere il diritto alla affettività e alla sessualità anche alle persone affette da minorazione fisica o psichica. Riconoscimento che la legislazione contemporanea più recente ha amplificato e ribadito. E' sufficiente far riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte".

 

È stato precisato il principio che il diritto soggettivo inviolabile non può essere "congelato" in conseguenza della misura di protezione giuridica dell'adulto incapace , specificando che non è in questione il diritto del disabile alla sessualità, ma può venirne in rilievo il suo concreto esercizio, nel senso che potrebbe risultare che la sessualità non è consapevolmente vissuta dall'interdetto il quale non è "soggetto" della situazione sessuale ma "oggetto". Pertanto Il Giudice tutelare può, invece, intervenire dove accerti che la sessualità è vissuta dall'interdetto non come soggetto ma come "oggetto", nel senso, cioè, che vi sia il rischio di violenze, abusi o sfruttamento della situazione di vulnerabilità.

 

A proposito di salvaguardia dell'integrità psicofisica delle persone disabili è bene ricordare le importanti sentenze che hanno posto l'attenzione sulla tutela di persone diversamente abili vittime di abusi e violenze sessuali.

 

In particolare segnaliamo la sentenza del 2dicembre 2011 emessa dal Gup del Tribunale di Cosenza, dott. Salvatore Carpino nel cosiddetto processo contro gli Orchi: sono state comminate condanne per mezzo secolo di carcere; infatti il Gup ha irrogato pene pesanti nei confronti dei nove imputati che hanno scelto d'essere giudicati col rito abbreviato. La condanna più alta è stata di sette anni di reclusione più l'interdizione dai pubblici uffici. Dagli atti emerge una storia turpe e atroce di tredici uomini che avrebbero abusato in maniera tremenda di un ragazzo affetto da disturbi mentali. È una storia che va al di là di ogni immaginazione, una storia di orrori e degrado emerso chiaramente anche dalle confessioni che alcuni degli indagati avevano reso davanti al Pubblico Ministero, dott. Tridico.

 

A Roma, invece, un assistente scolastico di 38 anni, è stato condannato dal Tribunale a 2 anni e mezzo di reclusione e all' interdizione perpetua da ogni ufficio in strutture frequentate da minori, comprese le scuole. Gli episodi risalgono al 2008 quando l' uomo, in servizio in un istituto riservato a ragazzi con handicap, avrebbe abusato, toccandolo nelle parti intime, di un adolescente di 16 anni con disturbi psichici.

 

A Monza è stata condannata a otto anni di reclusione per violenza sessuale aggravata una neuro-psicomotricista, accusata di aver abusato di una bambina di otto anni. Per la donna, il PM Vincenzo Nicolini aveva chiesto 10 anni di reclusione basandosi sulla testimonianza della piccola, portatrice di handicap fisico e mentale. Tutto ebbe inizio quattro anni fa: la piccola paziente, seguita dall'imputata, dopo qualche mese confidò ai genitori di aver ricevuto particolari attenzioni durante la terapia. I genitori presentarono immediatamente denuncia alla Procura di Monza, accusando la donna di aver palpeggiato la figlia, un comportamento che basta ad a integrare il reato previsto dall'articolo 609 bis del codice penale, che disciplina il reato di violenza sessuale.

 

Queste sentenze sono molto importanti, in quanto evidenziano come sia cresciuta l'attenzione verso la tutela concreta, in campo processuale, delle persone affette da handicap motorio o psichico, però è importante anche attivare e ottimizzare al meglio la prevenzione contro tali reati, cercando di combattere anche il degrado sociale e morale di alcuni ambienti dove vengono perpetrati alcuni di questi reati, anzi direi i più orribili. Cambiando argomento, ma trattando sempre di fondamentali diritti del disabile, quale il diritto al lavoro, nel 2011 si è avuta l'interessante sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro n.17720, che statuisce i seguenti importanti principi:

 

1- nell'ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968 n. 482, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 cod. civ., se l'invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche (in violazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968), derivando in tal caso l'impossibilità della prestazione dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore (Cass. 15 dicembre 1994, n. 10769; Cass. 23 aprile 2004, n. 7730);

 

2 - al fine di accertare l'obiettiva incompatibilità fra le malattie che determinano le assenze dal lavoro e la condizione di invalidità del dipendente assunto obbligatoriamente, non si può non prendere in considerazione il principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. penale che trova applicazione anche nel settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e, comunque, rispetto agli obblighi di tutela ex art. 2087 cod. civ., imponendo di riconoscere un ruolo di concausa anche ad elementi che, in ipotesi, possano avere una influenza causale minima ;

 

3- sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall'invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore - tanto più se invalido - di pretendere, sia, correlativamente, dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore (arg. ex: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27845 cit.);

 

4 - in particolare, nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482. il datore di lavoro, che a norma dell'ex art. 2087 cod. civ. deve adottare tutte le misure necessarie per l'adeguata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, deve in ispecie in osservanza delle disposizioni della detta legge far sì che le mansioni alle quali il lavoratore invalido viene adibito siano compatibili con la sua condizione;

 

5 - in questo ambito, gli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 della legge n. 300 del 1970, attengono proprio all'interesse del datore di lavoro di controllare l'idoneità fisica del lavoratore, diversamente dagli accertamenti sanitari previsti dalle norme concernenti particolari istituti della sicurezza sociale, che sono finalizzati a soddisfare l'interesse del lavoratore ad un determinato trattamento previdenziale-assicurativo diretto a soccorrere o ad attenuare lo stato di bisogno conseguente alle menomate condizioni di salute.

 

6 - Tali principi trovano fondamento nella Costituzione ( artt. 3, 32, 38, terzo comma) e devono essere oggetto di applicazione ancora più rigorosa in conseguenza dell'evoluzione normativa di origine internazionale e UE che si è avuta in questa materia. Infatti, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (detta anche Carta di Nizza) è stata originariamente proclamata a Nizza nei 2000 e, pure prima che le venisse attribuito il valore giuridico dei trattati (col Trattato di Lisbona), ad essa era stato riconosciuto "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei" (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente quindi, come tale, valore di ausilio interpretativo.

 

In merito alla gestione del servizio educativo-assistenziale alla persona a favore degli studenti disabili frequentanti la scuola secondaria di secondo grado si porta all'attenzione il Parere della Corte dei Conti 8 -Lombardia n. 576/2011. La Corte dei Conti, in particolare, conferma che il servizio di trasporto degli alunni disabili rientra nel concetto di "supporto organizzativo per l'integrazione scolastica" e, richiamando il principio di sussidiarietà, ribadisce l'onere del Comune di attivarsi per evitare l'interruzione del servizio, salvo poi chiedere alla Provincia il rimborso delle spese sostenute. La Corte dei Conti sottolinea che spetta alla Regione la competenza legislativa nell'ambito dei principi fissati dalla legge statale, incardinando nelle Province i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni disabili.

 

In particolare la Corte afferma che "Appare evidente l'intenzione del legislatore nazionale, seguita dal legislatore regionale, di distinguere dai servizi sociali i servizi di supporto organizzativo dal servizio di istruzione, legando questi ultimi alle competenze in materia di istruzione scolastica. Essi, pertanto, per la specialità della previsione normativa finalizzata ad assicurare l'effettività del diritto all'istruzione, non possono essere inseriti nell'ambito dei servizi di integrazione sociale."

 

La Corte dei Conti, pertanto, non assegna al Comune la competenza dell'assistenza scolastica agli alunni disabili delle superiori, anzi esclude che la materia possa rientrare nell'ambito dei servizi di integrazione sociale, tipicamente assegnati ai Comuni, ma rinvia all'ambito scolastico la competenza in proposito. C'è da rilevare che l'ANCI Lombardia ha manifestato la propria volontà di segnalare agli organi competenti il richiamo agli obblighi in materia di istruzione, auspicando modelli convenzionali tra Regione, Provincia e Comune per l'attuazione degli interventi richiesti ed invitando i Comuni a proseguire nella collaborazione alla gestione del servizio di trasporto, chiedendo alla Provincia il rimborso delle spese sostenute, distinguendo quelle per il trasporto da quelle per l'assistenza. In merito alle spese per terapie di riabilitazione si segnala la sentenza della Corte di Cassazione , sezione Lavoro, n.17541 del 23.06.2011. Ecco l'antefatto della sentenza: Il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, aveva condannato l'Azienda Sanitaria all'erogazione gratuita in favore di un cittadino della terapia per recupero motorio, denominata "Dikul" per tutto il tempo necessario alla stessa. Ma l'Azienda promuoveva appello.

 

Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado e motivava la decisione di rigetto osservando che non esisteva un margine di discrezionalità dell'amministrazione sanitaria nei casi, quali quello di specie, nei quali la richiesta di intervento economico era giustificata da motivi di urgenza o dalla necessità di evitare pregiudizi gravi o irreversibili, che la sussistenza del diritto al rimborso delle spese andava parametrata alla sussistenza dei soli presupposti di legge e che, tra questi, quello dell'efficacia doveva essere valutato unitamente a quello della appropriatezza, inteso nel senso di un confronto tra i risultati positivi della cura e eventuali riflessi negativi della terapia stessa sulle condizioni di vita del paziente. L'Azienda Sanitaria promuoveva ricorso per Cassazione, rappresentando che non sussistevano nella fattispecie i motivi di urgenza per la richiesta dell'intervento economico connesso alla particolare terapia medica di cui trattasi, tali da consentire la mancanza della discrezionalità dell'amministrazione sanitaria in ordine allo stanziamento della relativa spesa e che non sussisteva neppure il pericolo di un pregiudizio grave o irreparabile.

 

Ma la Corte di Cassazione, con l'importante sentenza, rigettando il ricorso, ha ribadito che, data la dimensione di diritto assoluto e primario, costituzionalmente garantito, della situazione soggettiva fatta valere, questa non poteva essere definitivamente sacrificata o compromessa, per cui allorquando si prospettano motivi di urgenza suscettibili di esporla a pregiudizi gravi e irreversibili, alla pubblica amministrazione manca qualsiasi potere discrezionale di incidere su tale diritto Pertanto la Corte ribadisce il diritto all' erogazione a carico del SSN di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, allorquando siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi e irreversibili, accertati sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dall'art. 1del decreto_legislativo_229_1999.

 

Con la decisione n. 1607 del 2011 il Consiglio di Stato ha preso posizione su un problema di grande rilievo economico e sociale, quello del costo dei servizi sociali a favore dei disabili, in particolare, delle rette per le residenze sociali assistite, RSA. La querelle era sul punto se sia legittimo per regioni ed enti locali considerare, nella determinazione di tali costi e rette, la situazione economica della famiglia dell'assistito, nonché pretendere il coinvolgimento dei familiari nei relativi pagamenti. Il Consiglio di Stato ritiene legittimo considerare la situazione economica dei familiari e attendersi che questi aiutino l'assistito nel partecipare ai costi del servizio, tuttavia questa tesi è accompagnata da importanti precisazioni e, soprattutto, eccezioni.

 

Ecco le precisazioni:

 

1- i crediti alimentari rimangono strettamente personali, sicché il comune non può sostituirsi al titolare nel loro esercizio, ma può solo pretendere che essi siano dichiarati e attivati.

 

2- il sistema della previsione regolamentare locale "lascia fermo" l'obbligo per il comune di valutare quelle situazioni, in cui la condizione di bisogno permane anche a causa di una obiettiva inerzia dei soggetti obbligati o dei familiari"; il che sembra riferirsi non solo ai casi in cui i crediti alimentari non esistono, ma anche a quelli in cui essi non sono esigibili o comunque non sono prontamente accessibili alla persona non autosufficiente.

 

Ed ecco poi le eccezioni: - L'art. 3, co. 2-ter, del d.lgs. n. 109 del 1998 (introdotto dal d.lgs. correttivo e integrativo n. 130 del 2000) ha previsto norme speciali per l'accesso di disabili gravi e persone ultrasessantacinquenni (non autosufficienti) a prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo. In questi casi, la disciplina generale dell'ISEE si applica nei limiti che avrebbero dovuto essere stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Tale decreto avrebbe dovuto essere adottato "al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione", ma non è stato mai emanato. In sua assenza, deve ritenersi comunque vincolante per regioni ed enti locali la regola di evidenziare la situazione economica del solo assistito, e quindi non la situazione economica familiare. Pertanto secondo il Consiglio di Stato "anche in attesa dell'adozione del decreto, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza".

 

Non si può ultimare questa rassegna senza citare la sentenza della Corte Costituzionale n.329 del 16 dicembre 2011, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.80 c.19 della legge n. 388/2000 - Legge finanziaria 2001- nella parte in cui subordina l'erogazione dell'indennità di frequenza per i minori extracomunitari alla titolarità della carta di soggiorno.

 

L'introduzione dell'art. 80 c.19 della legge finanziaria 2001 limitava l'accesso a tale beneficio economico solo ai minori invalidi extracomunitari titolari di carta di soggiorno (o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti). La Consulta ha evidenziato come tale discriminazione è incompatibile con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n.18 e richiamata dalla stessa Corte nell' ordinanza n.285/2009 in cui veniva censurata la parte relativa all'indennità di frequenza.

 

Nella sentenza, la Corte non ha mancato di sottolineare il diritto alla tutela psico-fisica della persona disabile, affermando che: "il contesto in cui si iscrive la indennità di frequenza è, dunque, quanto mai composito e costellato di finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l'esigenza di agevolare il futuro progresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale".

 

L'Osservatorio, per questo nuovo anno, si augura che la società e le istituzioni tutte prendano sempre più coscienza dei diritti dei disabili e che una autentica cultura del rispetto e dell'attenzione verso il diverso si diffonda: la diversità deve essere sempre di più intesa come risorsa, come potenzialità di capacità indispensabili per una sana e coerente crescita del substrato di una collettività.

 

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