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Il termine per il deposito della sentenza penale che ricade in giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo e con esso il termine per impugnare.-Cassazione penale, sez. unite, 10 gennaio 2012, n. 155-commento

 

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Termine impugnazione deposito sentenza giorno festivoLe Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto in tema di decorrenza dei termini nel processo penale allorché il termine stabilito a giorni scade in data festiva:

a) «la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza»;

b) «nei casi in cui, come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente»;

c) «tale situazione, tuttavia, non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l’inizio del secondo».

Ne deriva che se il termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ricade in giorno festivo lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno non festivo (principio sub a) cosicché anche il termine per impugnare la sentenza inizia a decorrere dal primo giorno feriale successivo come sopra determinato (principio sub b).

 

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