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L’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi di Antonio Giovanni Riu e Leonardo Riu

 

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Ai sensi del comma 5 dell’Art. 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L), i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q e all’Art 17 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) [articolo sostituito dall’Art. 6 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L)].

Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi (di tutti i rischi).

Quanto detto non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). [nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori].

Sommario
1. Cosa è la valutazione dei rischi?
2. Quando va fatta la valutazione dei rischi?
3. Cosa si intende con “che occupano fino a 10 lavoratori”?
4. Quando va fatta l’autocertificazione dei rischi?
5. Sull’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi deve essere apposta la data certa?
6. Come redigere l’Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi?

1. Cosa è la valutazione dei rischi?

Ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n. 81/2008 la Valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

2. Quando va fatta la valutazione dei rischi?

Ai sensi dell’Art. 28, comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 18 del d.lgs. n. 106 del 2009), relativamente alla valutazione dei rischi, nel caso di costituzione di nuova impresa (o trasformazione a impresa con dipendenti, quindi dall’assunzione del primo dipendente, NdA), il datore di lavoro è tenuto ad effettuarla immediatamente elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Ai sensi dell’Art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, (comma così sostituito dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009) la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui sopra il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

3. Cosa si intende con “che occupano fino a 10 lavoratori”?

Relativamente al conteggio dei lavoratori: ci si rifà all’art. 4 del D. Lgs. n. 81/2008, al comma 2 si dice che tra i lavoratori vanno conteggiati i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre; al comma 3 si dice che fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato; al comma 4 (comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 106 del 2009) si dice che il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria. Non vanno conteggiati ai sensi del comma 1 i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile; i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; (lettera così modificata dall'articolo 4 del d.lgs. n. 106 del 2009); gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto; i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile; i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; i lavoratori in prova. (lettera aggiunta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 106 del 2009).

4. Quando va fatta l’autocertificazione dei rischi?

La normativa sembra non dirlo chiaramente. Sappiamo che la valutazione dei rischi va fatta immediatamente, che il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto, nel caso di costituzione di una nuova impresa (o trasformazione a impresa con dipendenti, quindi dall’assunzione del primo dipendente, NdA) entro novanta giorni dall’inizio dell’attività e che gli aggiornamenti, le rielaborazioni ed integrazioni al documento di valutazione dei rischi devono essere effettuate entro 30 giorni dall’intervento delle causali. Verrebbe spontaneo pensare che la valutazione dei rischi fatta immediatamente e “a mente”, nel caso di impiego di un numero di lavoratori fino a dieci, vada autocertificata solo a richiesta, ossia dietro richiesta degli organi di vigilanza. Questi ultimi compirebbero un accesso presso la Ditta, constaterebbero che il numero dei lavoratori impiegati è inferiore a dieci e chiederebbero l’autocertificazione al datore di lavoro, quest’ultimo sulla scorta della valutazione dei rischi fatta immediatamente (a suo tempo) “a mente” autocertificherebbe questa avvenuta valutazione con uno scritto da lui redatto e con una data successiva o contestuale rispetto alla richiesta dell’organo di vigilanza. In questo caso vedendo la prassi e l’orientamento prevalente verrebbe prontamente sanzionato per non averla fatta, in quanto si ritiene che “l’autocertificazione scritta debba essere fatta prima”, anche se in effetti sembrerebbe non scritto chiaramente da nessuna parte. Il Datore di lavoro sarebbe sanzionato per la mancata redazione di questo documento sostitutivo. Sarebbe cioè sanzionato per la violazione dell’art. 17, comma 1), lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 (che prevede per lo stesso Datore di Lavoro l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, DVR o autocertificazione) con:

  • ammenda da 2.000 a 4.000 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d) [l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri], o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3 [previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Immediata rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; Aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito della rielaborazione della valutazione; Aggiornamento della valutazione dei rischi a seguito della rielaborazione e dell’aggiornamento entro trenta giorni dalle rispettive causali]. Ai sensi dell’art. 55, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009);
  • ammenda da 1.000 a 2.000 euro se adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f) [una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento]. Ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009)

A supporto della obbligatorietà della redazione scritta dell’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi con la stessa tempistica della redazione del Documento di Valutazione dei rischi, possiamo leggere anche l’art. 29, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale dice che Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [documento previsto dall’articolo 28, DVR, o anche presumibilmente ai sensi del comma 5 dell’art. 29, l’autocertificazione], e quello di cui all'articolo 26, comma 3 [DUVRI e/o PSC], devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Dovendo essere custoditi presso l’unità produttiva sembrerebbe essere chiara una redazione anteriore ad un eventuale accesso ispettivo da parte degli organi di vigilanza. Si pensi inoltre che la dimostrazione documentale della avvenuta valutazione dei rischi è necessaria perché non vengano disconosciute eventuali assunzioni a tempo determinato. La tempistica di redazione dell’autocertificazione, essendo quest’ultima una documentazione sostitutiva del Documento di Valutazione dei Rischi non può che essere quella del DVR, di cui si è già dissertato ampiamente.

Per la violazione del comma 4 dell’art. 29 del D. Lgs. n.81/2008 (obbligo di custodia del DVR o dell’autocertificazione presso l’unità operativa) il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009).

Possiamo considerare anche l’interessante caso dei cantieri temporanei e mobili, Titolo IV del Testo Unico. Relativamente al possesso dell’idoneità tecnico professionale delle ditte ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori verifica, nei cantieri la cui entità presunta è superiore o uguale ai 200 uomini-giorno o se inferiore i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 149 del D.Lgs. n. 106/2009, tra le modalità di cui all’ALLEGATO XVII, rientra anche l’obbligo per le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, di esibire al committente o al responsabile dei lavori, tra le altre cose, anche il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

Relativamente sempre alla idoneità tecnica professionale da verificare ad opera del Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi rispettivamente subappaltatrici e subappaltatori anch’egli (DL dell’impresa Affidataria) nel caso dei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, deve fare riferimento all’ALLEGATO XVII, quindi dovrà richiedere l’esibizione, tra le altre cose, anche del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

5. Sull’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi deve essere apposta la data certa?

Ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

Lo stesso discorso appare essere valido per l’autocertificazione, ovviamente la cosa più semplice sarà ricorrere alla data accertata sempre che esista una terzietà fra Datore di Lavoro e alcune delle altre figure che appongono la loro firma ai soli fini della prova della data. Potrebbe infatti accadere, che Datore di lavoro e RSPP coincidano, che il rappresentante dei lavoratori non venga eletto e che esso non possa essere surrogato da quello territoriale perché per quel settore ed in quel territorio non esiste questa figura e che ci si trovi nel caso in cui non deve essere nominato il medico competente.

In questo caso ovviamente si dovrà ricorrere alla Data certa, avvalendosi delle varie possibilità, tra le quali:

  • l’Autoprestazione: Apposizione preso un ufficio postale del timbro direttamente sull’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, avente un corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;
  • posta elettronica certificata (Pec): L’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi in formato PDF è inviato a se stessi utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec). La trasmissione del documento informatico per via telematica, equivale alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale;
  • marca temporale: Consente di datare in modo certo e opponibile a terzi un oggetto digitale (un file). L’apposizione di una marca temporale produce l’effetto giuridico di attribuire ad uno o più documenti informatici una data ed un orario opponibili a terzi. Questo sistema prevede l’apposizione, da parte del datore di lavoro, della firma digitale e successiva apposizione della marca temporale;
  • atto deliberativo: Per le pubbliche amministrazioni la certificazione della data può avvenire mediante l’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, della numerazione e della pubblicazione dell’atto.

6. Come redigere l’Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi?

Sicuramente non basterà scrivere, “il sottoscritto dichiara di aver valutato tutti i rischi”, un utile contributo sulle modalità con le quali redigere una autocertificazione dei rischi e sugli allegati e i documenti coi quali corredare la stessa è stato preparato dalla ASL di Bergamo ed è facilmente reperibile sul suo sito.

In particolare con sentenza 15 giugno 2011, n. 23968 (Udienza Pubblica del 3 marzo 2011, Cassazione Penale Sez. 3, sull’Autocertificazione dei rischi) è stata definita la responsabilità del titolare di una ditta per omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 comma 2 (quello che prevedeva che all'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro dovesse elaborare un documento di valutazione dei rischi con dei ben precisi contenuti); l’imputato obiettava che ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 11, il Datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. La corte ha confermato che il D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 11, che il Datore di lavoro delle aziende con meno di dieci addetti fosse esente dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi non dovesse redigere e conservare un documento della complessità di quello contemplato nei commi 2 e 3 ma che fosse comunque tenuto ed obbligato a redigere un documento che valutasse tutti i rischi seppure in modo meno analitico di quello di cui al comma 1; il Documento da redigere avrebbe dovuto comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. L’obbligo di valutazione dei rischi e d elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81/2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti. C’è quindi continuità normativa con conseguente esclusione dell’abolitio criminis per effetto dell’abrogazione della disposizione recante l’incolpazione. Nella specie l’imputato non ha predisposto e tenuto alcun documento di valutazione dei rischi, sicché distinzione puntualizzata nel ricorso, non inficia la esattezza e legittimità della sentenza impugnata.

Appare quindi ancora più evidente che mai con questa sentenza che l’Autocertificazione della avvenuta valutazione dei rischi debba essere redatta nei casi previsti seppure con modalità semplificate rispetto al Documento di valutazione dei rischi e tenuta presso l’unità operativa alla quale si riferisce la valutazione.

Articolo di Antonio Giovanni Riu e Leonardo Riu. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per le amministrazioni di appartenenza)

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Riferimenti

Normativa

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n. 101, 30 aprile 2008, Suppl. Ord. n. 108/L);
  • Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. n. 180 del 5 agosto 2009);
  • Ex Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 [modificato da: D.Lgs. 242/96, D.Lgs. 359/99, D.Lgs. 66/2000, Legge 422/2000, Legge 1/2002. Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n° 265, Supplemento Ordinario n. 141 - 12 Novembre1994].

Giurisprudenza

  • Sentenza 15 giugno 2011, n. 23968 (Udienza Pubblica del 03/03/2011, Cassazione Penale, Sez. 3)

 

 

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