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Tribunale di Roma: padre separato dalla figlia risarcito per il danno esistenziale-Adiantum

 

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Ci vorrebbe la galera, per il genitore che ostacola con tutti i mezzi possibili la relazione dei figli con l'altro, e pare che nei prossimi mesi esponenti autorevoli della Politica lavoreranno per importanti progetti di legge che prevedano l'inserimento di un nuovo reato - le prime anticipazioni parlano di Impedimento doloso alla cura filiale e collocano la nuova fattispecie di reato all'interno dei delitti contro la famiglia (e non più come semplice violazione dei provvedimenti giudiziali) - all'interno del nostro codice penale, sì da eguagliare il nostro Ordinamento a quello di altri paesi occidentali dove certi comportamenti vengono considerati alla stessa stregua di violenza contro i minori.

 

Nell'attesa di questa importante riforma, un nuovo impulso viene dato dal tribunale di Roma, che ha segnato un notevole precedente giudiziario relativamente ad una vicenda che vedeva un padre ostacolato per anni dalla ex moglie nel vedere la figlia, e pertanto dovrà essere risarcito per danno esistenziale. L'alienazione dell'uomo dalla vita della minore ha segnato la decisione dei giudici.

 

La vicenda. Dopo la separazione, l'ex moglie aveva assunto atteggiamenti che avevano ostacolato ripetutamente padre e figlia. Gli stessi servizi sociali avevano accertato la poca disponibilità della donna a far vedere la minore all'ex marito.  A tal punto che, nel 2005, non essendo riuscita con il ricorso al Tribunale per i minorenni ad ottenere un provvedimento che incidesse sulla potestà paterna, la donna aveva sporto nei confronti del marito la gravissima denuncia di violenza sessuale verso il figlio, chiedendo e ottenendo l’immediata interruzione di ogni rapporto tra i due.

 

La denuncia si era subito rivelata del tutto infondata. I giudici di merito, che si sono pronunciati sul caso, sono trovati di fronte alla lesione del diritto personale alla genitorialità, diritto costituzionalmente garantito dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Avendo comportato nell’uomo, come  dimostrato dagli innumerevoli ricorsi da lui proposti al giudice, una forte sofferenza per non avere potuto assolvere ai doveri verso la figlia e per non aver potuto godere della presenza e dell’affetto della bambina.

 

Interpellata sull'argomento, l'avv. Rita Rossi - da sempre attiva sul tema del danno esistenziale da genitorialità negata - afferma che "Finalmente, anche il diritto alla genitorialità comincia a ricevere tutela da parte di qualche giudice attento e sensibile. Il tribunale di Roma ha affermato a chiare lettere che la condotta della ex coniuge aveva comportato una gravissima compromissione dei rapporti affettivi del padre verso il figlio minore e che dalla privazione era derivata una lesione del diritto del padre alla genitorialità, con conseguente grave sofferenza ed impossibilità per lo sventurato di assolvere ai doveri verso il figlio. "Quello riconosciuto", continua la Rossi, "è niente meno che danno esistenziale e morale e la quantificazione dell’indennizzo è stata fatta in via equitativa, tenendo conto della gravità dei fatti, del loro durare nel tempo, e dei rapporti tra le parti. Una decisione luminosa, che ogni giudice dovrebbe conoscere".

 

Il verdetto ha sancito che "sicuramente responsabile di ciò, è da ritenersi la resistente che, con il suo ostinato, caparbio e reiterato comportamento, cosciente e volontario, è venuta meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell’altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio", causando un danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona e quindi non connotati da rilevanza economica. E' solo in base alla gravità dei fatti, alla lunga durata temporale degli stessi, ai rapporti tra le parti e alla loro personalità, età e condizione socio-culturale, che il Tribunale civile di Roma ha condannato la donna al pagamento di 50mila euro, come risarcimento danni.

 

Fonte: Redazione

 

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