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Riforma Brunetta-Legittima la revoca dell'incarico al dirigente pubblico-(Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 28/11/2011, n. 25036)-Ipsoa.it

 

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Federico Gavioli

La Corte di Cassazione ha confermato che è legittimo il provvedimento di revoca dell'incarico se è giustificato da manchevolezze e negligenze del dirigente pubblico. La vicenda presa in esame dai giudici di legittimità è di notevole importanza per il mondo del pubblico impiego che dopo una serie di riforme attuate in questo ultimo decennio e, dopo la cura "Brunetta" del precedente esecutivo di Governo, tende ad assomigliare sempre più al privato.

 

Con la sentenza n. 25036 del 28 novembre 2011 la Corte di Cassazione, in tema di pubblica amministrazione, ha confermato che è legittimo il provvedimento di revoca se è giustificato da manchevolezze e negligenze del dirigente pubblico.

 

La vicenda presa in esame dai giudici di legittimità è di notevole importanza per il mondo del lavoro del pubblico impiego che dopo una serie di riforme attuate in questo ultimo decennio e, dopo la cura “Brunetta “ del precedente esecutivo di Governo, tende ad assomigliare sempre più al privato.

 

Il caso nasce a seguito del fatto che il Tribunale ordinario aveva dichiarato l’illegittimità del decreto della Agenzia delle Entrate, con cui un suo dirigente pubblico era stato rimosso dall'incarico di Capo di un Reparto dell'Ufficio IVA di una città siciliana, ordinando alla stessa Agenzia delle Entrate di reintegrare il ricorrente in mansioni ritenute equivalenti a quelle svolte in precedenza dal lavoratore presso il suddetto Ufficio e condannando, l'Amministrazione, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente per effetto del demansionamento.

 

Per converso i giudici di secondo grado hanno “ribaltato” la sentenza dei giudici di primo grado ritenendo che il provvedimento di revoca dell’Agenzia delle Entrate fosse giustificato alla luce di una valutazione complessiva delle numerose violazioni dei doveri d'ufficio commesse dal dipendente e dei risultati negativi della gestione del reparto, osservando altresì che non vi era comunque prova che le nuove mansioni assegnate al dipendente ricorrente non rientrassero tra quelle proprie della qualifica rivestita dal ricorrente.

 

Avverso tale sentenza il dirigente pubblico ricorre in Cassazione.

 

La rimozione dell’incarico nella pubblica amministrazione

 

Occorre preliminarmente rilevare che con la riforma Brunetta viene introdotto per la prima volta il criterio della trasparenza e della pubblicità nel procedimento per l’affidamento degli incarichi e, dando un forte rilievo alla valutazione, si punta sulla rivoluzione del merito.

 

Occorre rilevare che dopo i numerosi interventi interpretativi della magistratura volti a tutelare la dirigenza riaffermando la separazione del potere politico da quello gestionale (vedi in particolare le sentenze della Corte Costituzionale 103/2007 e 104/2007, nonché 161/2008) la riforma Brunetta ha cercato (e sta cercando nel suo intento) di porre rimedio ai problemi connessi con l’attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali.

 

L’incarico può essere revocato (art. 21 del D.Lgs 165/2001) in caso di responsabilità dirigenziale per mancanza di raggiungimento degli obiettivi fissati, da accertare attraverso le risultanze del sistema di valutazione previsto dal D.Lgs 150/2009, o per inosservanza delle direttive; la revoca deve essere ancorata a dati oggettivi e valutabili e non già “ad nutum e deve seguire precise garanzie procedimentali (atto comunicato al dirigente con congruo avviso, motivato e previo contraddittorio, sottoposto al controllo giurisdizionale in relazione alla sua legittimità sostanziale e al rispetto delle garanzie procedimentali)”.

 

Il D.Lgs. 165/2001 prevede, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. A proposito della gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli o può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

 

L’analisi dei giudici

 

I giudici di legittimità con la sentenza citata nel paragrafo iniziale osservano che i giudici di merito hanno ritenuto giustificato il provvedimento di revoca dell'incarico, adottato dall'Amministrazione nei confronti del dirigente ricorrente, sulla base di un esame complessivo delle manchevolezze riscontrate nella gestione del reparto al quale il dirigente ricorrente era preposto, manchevolezze ritenute "di essenziale importanza, in quanto relative alla principale finalità istituzionale dell'Agenzia delle Entrate", oltre che reiterate in un arco temporale inferiore ad un anno, osservando che il ritardo nell'invio di numerosi atti di contestazione e avvisi di accertamento alla firma del Dirigente non poteva trovare alcuna valida giustificazione, considerato anche "il rischio derivante dal ritardo nell'attività di riscossione" e "il pregiudizio che ne risente l'attività amministrativa, gravemente penalizzata dalla necessità di avviare alla notifica, in prossimità della scadenza, una gran mole di atti che ben potevano, invece, se correttamente gestiti, essere scaglionati nel tempo".

 

Altrettanto grave e ingiustificato era il calo di produttività del reparto, che si attestava intorno al 74% e che, date le proporzioni, non poteva essere spiegato con le pur lamentate carenze di organico.

 

Per i giudici di legittimità si tratta, come è evidente, di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile in cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

 

Per la Corte di Cassazione, quindi, il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata.

 

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