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++In vigore il Millleproroghe 2012 che posticipa le scadenze-Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216-Guida diritto.it

 

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Pietro Racca (Guida al Diritto)

 

Attraverso il decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, entrato immediatamente in vigore, il Governo mette in pista il Milleproroghe 2012  per posticipare l’attuazione di numerose disposizioni legislative. Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento, le proroghe non sono poche: non arrivano a mille, ma sono senz’altro più di sessanta.

 

Sebbene il Consiglio dei Ministri abbia formalmente approvato il nuovo decreto il 23 dicembre, solo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre n. 302 è stato possibile leggerne il testo nella sua stesura definitiva. Nel frattempo il testo iniziale ha subito tutta una serie di aggiustamenti che lo hanno portato all’attuale configurazione. Al momento consta di 30 articoli; in alcuni di essi sono stipati un numero consistente di commi non del tutto omogenei. Sicuramente il provvedimento aumenterà di consistenza durante il passaggio parlamentare che lo convertirà in legge, nel corso del quale presumibilmente saranno inserite anche disposizioni di altra natura.

 

Il provvedimento dello scorso anno

A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, il decreto non adotta il “meccanismo semplificatorio” rivelatosi all’atto pratico complicatissimo. Come si ricorderà, il Milleproroghe 2011, varato con il decreto legge del 29 dicembre 2010 n. 225, mise in campo un nuovo meccanismo in base al quale slittarono in maniera generalizzata al 31 marzo 2011 tutti i termini in scadenza elencati nella tabella allegata al decreto, ma con la possibilità di una ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 affidata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 25 marzo 2011 furono emanati in fretta e furia dodici  decreti presidenziali di difficile lettura per differire al 31 dicembre 2011 le disposizioni già provvisoriamente rinviate al 31 marzo, senza peraltro rispettare la procedura prevista dall’articolo 1 del citato  decreto legge 225, perché sprovvisti dei prescritti pareri della Commissione per la semplificazione.

 

 

Il metodo seguito

 

Non cambia invece granché il modo in cui è scritto il provvedimento: incomprensibile anche agli addetti ai lavori. Per portare alla luce il significato delle norme occorre consultare un’infinità di leggi alle quali i commi fanno ermetico rinvio attraverso riferimenti essenzialmente numerici. Normative siffatte dovrebbero scomparire dalla circolazione e invece si sono talmente radicate nel sistema che sono ormai diventate insopprimibili prassi. Sarebbe quanto meno auspicabile che nel posticipare le disposizioni non si facesse esclusivamente riferimento agli estremi numerici delle norme ma si accennasse in maniera sintetica all’oggetto trattato, per rendere meno gravosa la ricerca delle singole proroghe.

 

 

 

Il decreto legge n. 216 ha tuttavia il pregio di non contenere norme d’altro genere, limitandosi sostanzialmente a prorogare adempimenti che per varie ragioni le amministrazioni centrali e locali non sono riuscite a porre in essere nei tempi imposti. Alcune di queste scadenze hanno subito nel corso degli anni una serie infinita di rinvii. Altre proroghe attengono a misure messe in pista nel corso del 2011 con tempi di attuazione talmente ridotti che gli apparati non sono stati in grado di rispettarli. Altre ancora riguardano disposizioni che vengono messe su un binario morto in attesa di definitiva cancellazione.

 

 

 

Il contenuto

Come si può rilevare dalla lettura della mappa che le sintetizza, le proroghe riguardano i campi più disparati. Si va dall’assunzione di dipendenti pubblici al Commissario straordinario della Croce Rossa, dalle verifiche sismiche per interventi infrastrutturali ai Comuni confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano, dal termovalorizzatore di Acerra agli ammortizzatori sociali, dall’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero al personale del ministero della Difesa, dal programma triennale della pesca alla miniera di carbone del Sulcis, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione all’Enea, dal fondo 5 per mille del gettito Irpef al personale comandato appartenente a Poste Italiane SpA, dall’albo dei consulenti finanziari alla partecipazione dell'Italia  ai  programmi  del  Fondo monetario  internazionale, da Radio Radicale al fondo di garanzia per le imprese.

 

 

 

Non mancano gli slittamenti di termini che riguardano il terremoto dell’Abruzzo del 2009 e le recenti avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio  della  Provincia  di Genova.

 

 

 

Numerose sono le proroghe che riguardano la sanità, l’ambiente, l’interno, le infrastrutture, i trasporti. Non sono pochi gli slittamenti di termini in materia tributaria e di federalismo fiscale.

 

 

 

Ai nostri lettori riteniamo utile segnalare gli articoli 7 e 17 e i commi 9 e 16 dell’articolo 29.

 

 

 

Titoli esecutivi nei  confronti  di uno Stato estero

 

L’articolo 7 proroga al 31 dicembre 2012 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2010 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010 n. 98, in forza della quale l'efficacia dei titoli esecutivi nei  confronti  di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero stesso abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte   internazionale   di   giustizia,   diretto all'accertamento   della   propria   immunità dalla  giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli  esecutivi. La sospensione  dell'efficacia  cessa  con  la pubblicazione della decisione della Corte.

 

 

 

Sovraffolamento carcerario

 

L’articolo 17 proroga fino al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, che attribuisce al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria gli speciali poteri previsti dall’articolo 20 del Dl 29 dicembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. L'esigenza di tale proroga è legata alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, adottata il 13 gennaio 2010 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, attestante il persistere di una situazione emergenziale e la necessità di prorogare i poteri sostitutivi necessari a superare l'inerzia delle amministrazioni coinvolte nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche in questione.

 

 

 

Certificati ipotecari  e  catastali

Il comma 9 dell’articolo 29 differisce al 30 giugno 2012 il termine di decorrenza per  l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi  01  e  02,  e  43, comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri  immobiliari  per l'esecuzione   di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari  e  catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

 

 

 

Sfratti

Infine, il comma 16 dell’articolo 29  proroga al 31 dicembre 2012 l’esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.

 

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