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Detenuti ammessi al lavoro esterno, l'atto è di natura amministrativa- (Tribunale Alessandria, Decreto 11/11/2011)-Ipsoa.it

 

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di Alberto Marcheselli

La qualificazione come atto di natura amministrativa e non giurisdizionale del provvedimento di approvazione dell'ammissione di un detenuto al lavoro esterno: è quanto emerso da una pronuncia del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria.

 

Trattasi infatti di atto che, seppur adottato da un organo giurisdizionale, in quanto rivolto a dare esecuzione al provvedimento di ammissione al lavoro extramurario emesso dalla Direzione dell’Istituto di Reclusione, viene ricompreso nel procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento di ammissione stesso che, in tema di ordinamento penitenziario, ha natura amministrativa.

 

Viene confermato quindi l’orientamento della Corte di Cassazione che si è sempre pronunciata affermando la natura amministrativa del provvedimento di approvazione del Magistrato di Sorveglianza, configurandosi quale atto privo di autonomia dispositiva che si inserisce in altro procedimento, per cui ha escluso sia l’esperibilità dei mezzi di impugnazione previsti dal c.p.p. sia la ricorribilità ex art. 111 Cost., non potendosi la materia, riservata all’autorità carceraria, farsi rientrare in quella relativa alla libertà personale. (ad esempio Cass. Pen. Sez. I, 23 giugno 1993, n. 2985; Cass. Pen. Sez. I, 19 maggio 1995, n. 3063.)

 

Precisata la natura amministrativa del provvedimento di approvazione dell’ammissione al lavoro esterno del detenuto, ne consegue l’applicazione dei principi che disciplinano l’attività amministrativa: in particolare, la pronuncia in questione sottolinea l’applicazione del principio di autotutela per cui la pubblica amministrazione può riesaminare criticamente la propria attività in vista dell’esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell’interesse pubblico ed eventualmente correggerla mediante la revoca di un provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario o l’annullamento d’ufficio di atti illegittimi.

 

A pieno titolo quindi, come rappresentato dal decreto in esame, nel caso di riproposizione per l’approvazione all’Ufficio di Sorveglianza di un provvedimento di ammissione al lavoro esterno riguardante un detenuto precedentemente ammesso dallo stesso Ufficio di Sorveglianza ad un’attività lavorativa esterna non eseguita per problematiche successive connesse agli orari e/o al luogo di lavoro, l’Ufficio di Sorveglianza può negare l’approvazione, trattandosi di legittimo esercizio del potere di rimuovere i propri atti attraverso gli strumenti della revoca e/o annullamento; con la negazione dell’approvazione adottata con provvedimento esplicito debitamente motivato, l’Ufficio di Sorveglianza manifesta implicitamente la volontà revocatoria del precedente provvedimento di approvazione dell’ammissione al lavoro esterno nei confronti dello stesso detenuto, come chiaramente deducibile dall’incompatibilità del contenuto dei due provvedimenti.

 

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