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RESPONSABILITA' DEL NOTAIO di Maria Cristina IEZZI

 

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Estratto dell’approfondimento di civile inserito nel fascicolo di Dicembre della Rivista cartacea Neldiritto.

 

 

1. La responsabilità professionale del notaio (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2011, n. 22398 ).  

 

 

L’Autrice trae spunto dal recente intervento della Cassazione (circa l’inosservanza dell’obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare) per affrontare il tema della responsabilità professionale del notaio. In questo senso, muove dall’analisi dei profili generali, soffermandosi sui canoni di diligenza delineati dagli artt. 1176 e 2236 c.c. e ricostruendo il dibattito attorno all’apparente iato tra le anzidette disposizioni normative. Affermato il superamento della tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato, si sofferma sulla natura giuridica della responsabilità notarile (contrattuale, extracontrattuale o mista) e giunge infine a verificare l’applicazione dei criteri generali di diligenza all’ipotesi peculiare affrontata nella pronuncia in commento.

 

1.1. Premessa.

 

In una recentissima pronuncia (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2011, n.22398), la Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità professionale del notaio, in relazione ad un’ipotesi quasi manualistica: la inosservanza dell’obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare.

 

In quell’occasione si è specificato che il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall’art. 2236 cod. civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie per l’arretrato in cui versavano le Conservatorie all’epoca della stipula e per la necessità di esaminare le annotazioni provvisorie di cui ai c.d. mod. 60), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un’ipotesi di imperizia, cui si applica quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.

 

Lo spunto è di particolare interesse per scandagliare, in termini generali, i traguardi raggiunti da dottrina e giurisprudenza in materia di responsabilità professionale, per poi calarli nel peculiare contesto della responsabilità notarile.

 

1.2. La responsabilità professionale: profili generali[1].

 

La responsabilità professionale deriva dall’inadempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale.

 

Per attività professionale – è bene precisare- non si intende solo quella espletata dai professionisti intellettuali (medici, avvocati ecc..), ma qualsiasi attività esercitata in forma non occasionale (perciò ‘professionalmente’) allo scopo di ricavarne un utile: quindi anche l’attività artigianale, imprenditoriale ecc.

 

Per questo tipo di rapporti, l’art. 1176, comma 2, c.c. dispone che la diligenza adempitiva “deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività professionale esercitata”.

 

La norma impone, pertanto, al professionista un impegno superiore a quello del comune debitore: in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), si richiede una diligenza particolarmente qualificata dall’osservanza di apposite regole e dall’impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta (id est la perizia)[2].

 

Con la precisazione, peraltro, che il criterio applicabile è pur sempre quello della normale diligenza, in quanto il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria.

 

Tale standard servirà a determinare il contenuto della prestazione dovuta e la misura della responsabilità, conformemente alla regola generale [3].

 

Non può, dunque, parlarsi di una responsabilità aggravata a carico del professionista, ma più semplicemente di una responsabilità calibrata sulla natura dell’attività esercitata[4]. Al contrario, di minore responsabilità è possibile parlare, nei termini e nei limiti di cui si dirà infra, con riferimento a quella particolare categoria di professionisti che va sotto il nome di professionisti “intellettuali”.

 

1.3. La responsabilità del professionista intellettuale.

 

La professione intellettuale, come autorevolmente enunciato in dottrina, consiste “in quelle particolari attività, di particolare pregio per il loro carattere intellettuale, che trovano il loro elemento qualificante proprio nella prestazione dell’opera puramente creativa, a significare la peculiarità che si ravvisa nell’apporto offerto dall’intelligenza e dalla cultura del professionista medesimo”[5].

 

Nel dettaglio, elementi qualificanti della stessa sono:

 

a) la prestazione di un’opera intellettuale, improntata oltre che ai generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole o c.d. leges artis del settore di riferimento del professionista (c.d. perizia);

 

b) la (tendenziale) autonomia e discrezionalità (specialiter tecnica) riconosciuta al professionista nell’esecuzione della prestazione, anche ove si inserisca in un rapporto di lavoro subordinato (su tutti l’esempio del medico dipendente dell’ente ospedaliero)[6];

 

…omissis…

 

[1] Parte del presente saggio è tratto da CHINÈ-ZOPPINI, Manuale di diritto civile, Collana I Manuali Superiori di ALPA-GAROFOLI, Roma, 2010.

 

[2] In dottrina si è coniato il termine di «diligenza determinativa», cfr. MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi (Studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, 199 ss.

 

[3] Cfr. BIANCA, La responsabilità, Milano, 1994, 28; v. anche CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, 72.

 

[4] Precisa, in tal senso, Cass., sez. II, 9 novembre 1982 n. 5885, in Giust. civ. Mass., 1982, fasc. 10-11, che “in tema di responsabilità professionale, l’inadempimento […] và valutato alla stregua del dovere di diligenza che in tale materia prescinde dal criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia e si adegua, invece, alla natura dell’attività esercitata. Consegue che l’imperizia professionale presenta un contenuto variabile, da accertare in relazione ad ogni singola fattispecie, rapportando la condotta effettivamente tenuta dal prestatore alla natura e specie dell’incarico professionale ed alle circostanze concrete in cui la prestazione deve svolgersi e valutando detta condotta attraverso l’esame nel suo complesso dell’attività prestata dal professionista”. Così in dottrina, RODOTÀ, Obbligazioni, in Enc. dir., Milano, 1969, 539 e ss, chiarisce che, pur essendo il concetto di diligenza un criterio obiettivo, va visto ed interpretato nell’ottica del particolare rapporto, in funzione della sua specialità e della natura dell’attività esercitata.

 

[5] CATTANEO, op. cit., 70.

[6] Chiarisce, sul punto, CdA Milano 27 marzo1981 che “Accordi, o istruzioni del cliente in tale ipotesi possono assumere rilevanza sempre che nel corso dell’esecuzione dell’attività non vengano, da parte del professionista, riconosciuti come controproducenti, non rispondenti alla realtà obiettiva, inidonei per il raggiungimento del risultato sperato e contrari alle regole dell’arte e ai principi etici”.

 

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