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Il dimezzamento dei termini di costituzione nel giudizio di opposizione a D.I.-Altalex.it

 

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di Riccardo Bianchini)

 

Come noto, intorno alla previsione di cui all’art. 645 c.p.c. secondo comma (la quale prevede(va) che “In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”) è sorto un ampio dibattito dopo che le Sezioni Unite con pronuncia del 9 settembre 2010, n. 19246 avevano fornito una innovativa interpretazione del dato normativo.

 

Infatti, la disposizione sopra citata , in passato, aveva dato origine ad un’interpretazione, cristallizzatasi in modo assai radicato nella coscienza degli operatori, tale per cui ove l'opponente si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione risultava automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario.

 

Il richiamato intervento delle Sezioni Unite aveva invece affermato l’innovativo principio in forza del quale sia i termini di comparizione che i termini di costituzione risulterebbero ridotti automaticamente alla metà in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, a prescindere della volontà dell’attore opponente di dimezzare il termine di comparizione.

 

A seguito di tale revirement giurisprudenziale erano emersi orientamenti interpretativi volti a salvaguardare l’affidamento degli operatori: erano cioè emerse opzioni interpretative volte ad evitare che fosse dichiarata improcedibile l’opposizione depositata tardivamente (tardivamente, beninteso, secondo l’innovativa tesi delle Sezioni Unite) quando fino a quel momento risultava monolitica l’interpretazione fornita dalla giurisdizione nel suo complesso in merito all’applicazione del disposto degli art. 645 c.p.c. e 165 c.p.c.

 

Ebbene, sul tema è intervenuto il legislatore ordinario con la Legge n. 218 del 29 dicembre2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2012), c.d. "salva decreto ingiuntivo" recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo”

 

Il testo di tale disposizione, definitivamente approvato dalla Camera il 6 dicembre 2011, si compone di due soli articoli, i cui contenuti risultano tuttavia capaci di pacificare completamente il dibattuto tema.

 

Al primo articolo, infatti, il legislatore ha previsto una modifica all’articolo 645 c.p.c. nel senso che : “1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.”

 

Ecco allora che, per il futuro, neppure si prospetterà il tema della eventuale dimidiazione dei termini di deposito dell’atto di citazione in opposizione.

 

Il legislatore, all’articolo 2, ha poi voluto intervenire con una disposizione transitoria, di dichiarata natura interpretativa, con la quale si prevede quanto segue: “1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.”

 

In sostanza, quindi, il legislatore ha imposto ex lege una interpretazione delle disposizioni vigenti prima della modifica prevista al primo articolo della legge in questione assolutamente aderente a quello che era il consolidato orientamento giurisprudenziale antecedente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite.

 

Il legislatore, cioè, ha emanato una norma interpretativa – e dunque suscettibile di essere applicata a tutti i rapporti che non siano coperti da giudicato – in modo da ripristinare lo scenario antecedente al noto revirement giurisprudenziale.

 

(

 

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