Avv. Paolo Nesta


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La vendita di una casa, priva del certificato di abitabilità, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene-Cass., sez. II, sentenza del 29 agosto 2011 n. 17707-Condominio web

 

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In caso di vendita di immobili senza certificato di abitabilità, ravvisa un'ipotesi di "aliud prò alio" ed un inadempimento di carattere generale, comportante la risoluzione del contratto ex art. 1453 ce, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale;

 

La vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull’attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un’ipotesi di vendita di “aliud pro alio”, legittima l’acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene. Inoltre la relativa azione si prescrive soltanto dopo dieci anni.

 

 

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