Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Ricognizione di debito- WikiJus.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Autore: Daniele Minussi

Elenco dei capitoli

 

    Note

    Bibliografia

   

    Percorsi argomentali

 

L'atto ricognitivo del debito è contemplato dall'art. 1988 cod. civ. : colui a favore del quale è rilasciato, viene dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale. La fattispecie è simile a quella della promessa di pagamento: mentre questa pone eventualmente il problema di effettuare il pagamento promesso, nel caso in esame invece ci si riconosce puramente e semplicemente debitori nota1 . Ad esempio Tizio rilascia a Caio una dichiarazione nella quale afferma di essere debitore di costui della somma di 100.

 

Mediante il riconoscimento del debito il creditore che volesse agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto è assai agevolato: non dovrà infatti fornire la prova dei fatti costitutivi del credito, presumendosi l'effettiva sussistenza di esso (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5106/87 ).

 

Questo riconoscimento non possiede tuttavia un valore assoluto, sostanziale: è pertanto possibile, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. , fornire da parte del debitore la prova della insussistenza del debito nota2 . Si tratta in definitiva di una presunzione juris tantum di esistenza del debito che vale ad invertire la regola generale in tema di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ. ).

 

L'efficacia della ricognizione del debito è in ogni caso limitata a questo aspetto, con l'esclusione di ogni profilo sostanziale: conseguentemente non risulta possibile per le parti creare dal nulla (in difetto cioè di una idonea causa giustificativa) una situazione giuridica soggettiva di segno passivo, semplicemente ponendo in essere un mero atto ricognitivo di debito.

 

Come per la promessa di pagamento, è possibile distinguere tra una ricognizione pura ed una titolata nota3. Nel primo caso non viene evocato il rapporto fondamentale afferente al debito, ciò che invece caratterizza la seconda specie di ricognizione, la cui natura non muta in dipendenza di tale aspetto (Cass. Civ. Sez. III, 4276/97 ). Entrambe le specie dell'atto in esame determinano una presunzione semplice di esistenza del debito, ma nella seconda la titolazione rende più agevole al debitore dimostrare l'insussistenza del rapporto fondamentale o l'estinzione dell'obbligazione. Tanto la distinzione evocata, quanto la questione più generale della natura giuridica dell'istituto, saranno oggetto di separata analisi. Questi punti accomunano infatti la promessa di pagamento e la ricognizione di debito.

 

Note

 

 

nota1

 

Cfr. Sbisà, Delle promesse unilaterali, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. V, Torino, 1999, pp. 1832 e ss.. Secondo l'A. la ricognizione del debito si esaurisce nell'attestazione della posizione di una parte e nel diritto ad una prestazione. La promessa di pagamento potrebbe invece avere una portata più ampia nell'ambito dell'attuazione del rapporto fondamentale. Infatti, fermo restando che ha natura confermativa di situazioni giuridiche dipendenti da altra fonte, essa può assolvere (nei limiti dei suoi propri effetti) una funzione modificativa o integrativa del regolamento negoziale.

top1

 

nota2

 

V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 658. Secondo l'A. il dichiarante che intenda provare l'inesistenza dell'obbligo ha l'onere di dar conto di quali ragioni lo hanno spinto ad emettere la ricognizione, al fine di dimostrare che l'obbligazione non è riferibile ad alcun preesistente rapporto.

top2

 

nota3

 

In dottrina per la distinzione si veda Falqui-Massidda, voce Promesse unilaterali, in N.sso Dig.it., vol.XIV, 1967, p. 82; Branca, Delle promesse unilaterali, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974, p. 420.

top3

 

Bibliografia

 

    BRANCA, Delle promesse unilaterali, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1974

    FALQUI-MASSIDDA, Promesse unilaterali, N.ssoDig.it, XIV, 1967

    SBISA', Delle promesse unilaterali, Torino, Comm. Cendon, V, 1999

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici