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Sottoscrizione della diffida antecedente il giudizio d’ottemperanza.-Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 2011, n. 5393-Mio legale.it

 

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Sottoscrizione diffida giudizio ottemperanzaL’atto di diffida e messa in mora, che prima doveva ed ora, alla luce del testo dell’art. 114 del Codice del Processo amministrativo, può eventualmente precedere il giudizio d’ottemperanza, non consiste in una mera intimazione ad adempiere, ma costituisce un atto preparatorio dell’intera procedura di ottemperanza, avente la specifica funzione di informare l'amministrazione del proposito del diffidante di dare corso all’azione di esecuzione. Tanto è dimostrato dal fatto che esso non può (poteva) essere surrogato da un atto di precetto o da una raccomandata e deve essere notificato nella sede dell’amministrazione e non nel suo domicilio legale (Cons.St. Sez. V,  n. 6517/2010).

In ogni caso non è necessario che l’atto di messa in mora sia sottoscritto direttamente dalla parte qualora questa abbia rilasciato al proprio difensore ampia procura, anche per l’esecuzione. La parte che sottoscrive la procura data al suo difensore a margine od in calce alla citazione – anche secondo quanto affermato dalla S.C. di Cassazione (sent. 16221/2002) – è considerata aver sottoscritto l’atto e così avere emesso le dichiarazioni di natura negoziale in essa contenute.

Per riferire alla parte la ratifica di una diffida ad adempiere fatta a suo nome non è dunque necessario che nella procura data al difensore per il giudizio sia espresso il potere di ratificare la dichiarazione negoziale contenuta nella diffida. Nella fattispecie la parte aveva peraltro apposto la sua sottoscrizione proprio a margine del primo foglio dell’atto di diffida dovendosi quindi ritenere che, anche in applicazione dei principi generali enunciati dall’art. 156 c.p.c., l’atto di diffida fosse stato comunque sottoscritto dalla parte.

Pur numerose sono state sinora le decisioni di segno contrario in ordine alla necessità che l’atto di diffida di che trattasi sia sottoscritto direttamente dalla parte, da ultimo, ex multis, il TAR Campania (Salerno, sent. 5958/2009, che a sua volta richiama il TAR Napoli n. 19772/2008) per cui “l’instaurazione del giudizio di ottemperanza deve essere preceduta da un atto di diffida e messa in mora dell’Amministrazione, il quale, essendo atto stragiudiziale, in quanto estraneo ad ogni giudizio e propedeutico all’eventuale instaurazione di quello di ottemperanza, deve essere necessariamente sottoscritto dai titolari dei diritti scaturenti dalla pronuncia della quale si chiede l’esecuzione e la mancanza di sottoscrizione da parte dell’interessato comporta la declaratoria di inammissibilità” :

Pur tuttavia è lo stesso TAR napoletano, nel 2010, e quindi successivamente all’entrate in vigolre del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella sentenza successivamente confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia in commento, ad evidenziare come, in tema di sottoscrizione della diffida, “una interpretazione più restrittiva … sarebbe chiaramente contrastante con l’evoluzione normativa dell’istituto, che addirittura non prevede più, ai dedotti fini, la necessità del previo atto di diffida (cfr. art. 114, comma primo, del nuovo codice del processo amministrativo)”. (T.a.r. Campania - Napoli, sez. IV, 30 novembre 2010, n. 26327/).

 

Avv. Gianluca Lanciano

 

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