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EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS” –Trib. Bari sent. 5.10.11- Elena GAMBULI.

 

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Nel caso di specie parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto di locazione per mancato pagamento dei canoni ed il conduttore rispondeva rilevando di aver restituito l’immobile e, per altro verso, di aver formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. agendo contestualmente per la riduzione del canone di locazione ed il risarcimento del danno, biologico e morale, conseguente al fenomeno infiltrativo da cui sarebbe stato interessato l'immobile condotto in locazione, oltre che per la restituzione del deposito cauzionale. Nel caso di specie parte attrice chiedeva la risoluzione del contratto di locazione per mancato pagamento dei canoni ed il conduttore rispondeva rilevando di aver restituito l’immobile e, per altro verso, di aver formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. agendo contestualmente per la riduzione del canone di locazione ed il risarcimento del danno, biologico e morale, conseguente al fenomeno infiltrativo da cui sarebbe stato interessato l'immobile condotto in locazione, oltre che per la restituzione del deposito cauzionale.

 

Cessata la materia del contendere, poiché era stato restituito l’immobile in corso di causa, restava da valutare la fondatezza delle altre domande.

 

Il Giudice, tenuto conto del principio secondo cui l' exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c. c., postula la oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, guardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede, talché il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, applicandosi, per analogia, i principi dettati dall'art. 1584 c.c..

La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, di fatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore.

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

TERZA SEZIONE CIVILE

La dott. Carmela Romano, in funzione di giudice monocratico di primo

grado, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2348 del ruolo generale degli affari

contenziosi dell' anno 2009

tra

R. R.,

attore

e

F. C.,

convenuto

Conclusioni: all' udienza del 5 ottobre 2011, i difensori delle

parti hanno concluso come da relativo verbale.

Sentenza redatta ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., come

modificato dall'art. 45, comma 17, I. 18 giugno 2009 n. 69, a

decorrere dal 4 luglio 2009 (ex art. 58, comma 2,1. cit.).

DIRITTO

Motivi della decisione

A fronte della domanda di risoluzione del contratto di locazione, per mancato pagamento di canoni di locazione, il conduttore ha, per un verso, rilevato di aver restituito l'immobile in data 23/2/09 e, per altro verso, formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., agendo contestualmente per la riduzione del canone di locazione ed il risarcimento del danno, biologico e morale, conseguente al fenomeno infiltrativo da cui sarebbe stato interessato l'immobile condotto in locazione, oltre che per la restituzione del deposito cauzionale.

L'attore, preso atto dell'intervenuta restituzione dell'immobile, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla relativa domanda, insistendo per l'accoglimento delle altre domande, oltre che per il rigetto di quelle proposte dal convenuto.

Ciò premesso, sulla cessazione della materia del contendere non possono esservi dubbi, avendo l'attore conseguito, in corso di causa, la restituzione dell'immobile.

Resta da valutare la fondatezza delle altre domande.

Non è controverso il mancato pagamento delle mensilità da novembre 2008 a febbraio 2009; eccepisce, piuttosto, il conduttore, il proprio diritto di sospendere il pagamento dei canoni in conseguenza dell'altrui inadempimento.

L' eccezione non è fondata.

Per giurisprudenza costante della suprema corte, l' exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c. c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede, di talché il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di

locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, applicandosi, per analogia, i principi dettati dall'art. 1584 c.c. (Cass. 8425/2006; 7772/2004; Cass. 3341/2001; Cass. 9863/1998).

In tal senso, anche Cass., sez. III, 10-01-2008, n. 261, secondo cui: "In tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore; la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, di fatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti; inoltre, secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede" (conf. Cass., sez. III, 01-06-2006, n. 13133).

Ebbene, nel caso di specie, non risulta dedotto né tanto meno provato che i vizi da cui sarebbe stato interessato l'immobile abbiano impedito al conduttore di goderne per il periodo della mora (né le istanze istruttoria sono state formulate in modo da poter fornire questa prova).

Dato, quindi, per accertato l'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione, venendo alla colpa, essa è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.

Prova che, nel caso di specie, il convenuto non è stato in grado di fornire, con la conseguenza che il suo inadempimento è da ritenersi colpevole.

Né possono esservi dubbi sulla gravità dell' inadempimento, tenuto conto del numero di mensilità non corrisposte, del ritardo con cui sono stati ripetutamente pagati i canoni per tutto il corso del rapporto (cfr. atto di intimazione di sfratto del 31/7/07; lettere di contestazione in mora del 6/6/07, 18/1/08, 2/2/08, 27/6/08) e del protrarsi della mora anche dopo I' instaurazione del giudizio.

Concorrendone i presupposti di legge, si impone, pertanto, l'accoglimento della domanda di risoluzione.

Ugualmente è a dirsi per la domanda di pagamento della somma di E 607,96, a titolo di canoni di locazione, per le mensilità da novembre 2008 a febbraio 2009, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze, per un importo complessivo di euro 639,42 (euro 160,43 + 160,05 + 159,66 + 159,28).

Quanto alla domanda di restituzione del deposito cauzionale formulata dal convenuto, va innanzitutto disattesa l'eccezione di prescrizione, giacché il termine di prescrizione del relativo credito inizia a decorrere soltanto dal momento della cessazione del rapporto.

Ebbene, risolto (con la presente pronuncia) il rapporto di locazione tra le parti, ed in mancanza di prova - da parte del locatore - dei danni all'immobile, deve affermarsi il diritto del conduttore di ripetere la somma di euro 258,23, versata a titolo di deposito cauzionale, oltre gli interessi legali, per I' importo complessivo di euro 332,11.

Operando la compensazione tra questo credito e quello di euro 639,42 spettante dal locatore, si perviene a liquidare a quest'ultimo la differenza, pari ad euro 306,71, oltre gli interessi legali dalla decisione al saldo.

Vanno, infine, respinte le domande - proposte dal convenuto - di riduzione del canone e di risarcimento del danno, mancando (come già detto) la prova che l'immobile oggetto di locazione fosse (anche solo in parte) divenuto agibile in conseguenza del dedotto fenomeno infiltrativo.

Spese compensate, in considerazione dell'esito complessivo della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da R. R. nei confronti di F. C., con citazione del 28/01/09, nonché sulle domande proposte dal convenuto nei confronti dell'attore, con comparsa di costituzione e risposta del 25/02/09, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di restituzione dell'immobile;

dichiara risolto il contratto di locazione dedotto in giudizio, per grave inadempimento del conduttore;

dichiarata la parziale compensazione tra i crediti delle parti, condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di euro 306,71, oltre gli interessi legali dalla decisione al saldo;

rigetta le domande di riduzione del canone e di risarcimento del danno proposte dal convenuto;

compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.

Bari, 5 ottobre 2011.

Giudice Carmela Romano

 

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