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Dirigenti pubblici, spoil system smascherato-P.A.IT

 

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di Stefano Gorla

 

Con due recenti sentenze il Tar del Lazio ha bocciato il concorso del 2010 dell'Agenzia delle Entrate per dirigenti amministrativi che sanava incarichi conferiti a funzionari interni senza qualifica dirigenziale.

 

Con la sentenza del primo agosto 2011, n. 6884 e, successivamente, con quella del 30 settembre 2011, n. 7636, il Tar del Lazio si è pronunciato per la illegittimità del concorso bandito nel 2010 dall’Agenzia delle Entrate per assumere dirigenti amministrativi con riserva di posti ai funzionari interni che da diversi anni svolgevano funzioni dirigenziali pur privi di qualifica.

 

Il comportamento dell’Agenzia delle Entrate riflette una prassi diffusa nelle pubbliche amministrazioni, che consente di realizzare uno spoil system “mascherato”, saltando a piè pari le disposizioni normative che richiedono il concorso per soli esami per accedere alla qualifica dirigenziale.

 

Il Tar, tribunale amministrativo regionale, del Lazio ha motivato l’accoglimento del ricorso che ha annullato il provvedimento con la violazione dei principi generali che regolano l'accesso alla dirigenza.

 

In base al principio generale stabilito dall’art. 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, è possibile per le PA reclutare dirigenti al di fuori della dotazione organica solo in casi eccezionali e per “riparare” alla conclamata assenza di professionalità tra i dirigenti in ruolo.

 

L’Agenzia delle Entrate è andata oltre i limiti dell’accettabile limitando a 376 i posti assegnati a dirigenti con qualifica su un totale di ben 1143 previsti in dotazione!

 

Dal combinato disposto dell’art. 97 c.3 della Costituzione Italiana e dell’art.28 del dlgs 165/2001, deriva l'indicazione dell'unica via del concorso pubblico per soli esami.

 

Come si può infatti definire “pubblico”, ossia aperto a tutti, un concorso che prevedendo la riserva di posti già predetermina una ristretta cerchia di candidati? Ma anche l’art. 52, c.5, del dlsg 165/2001 è stato violato con una attribuzione illegittima di mansioni superiori attraverso la ripetuta assegnazione degli incarichi dirigenziali.

 

Secondo i giudici l'Agenzia avrebbe dovuto adottare una gestione diversa per risolvere il problema della carenza di figure dirigenziali. La strada da seguire era quella degli incarichi di «reggenza» ai propri funzionari in quanto la funzione di reggenza fa parte dei «contenuti professionali di base propri della terza area funzionale», come definiti dalla contrattazione nazionale collettiva del comparto delle Agenzie fiscali.

 

A cascata c’è il problema degli atti adottati dai dirigenti “incaricati”. Solo l’applicazione del principio dell’affidamento dei terzi sulla legittimità dell’azione amministrativa li può salvare dalla decadenza.

 

Il caso ci consente di allargare il discorso e di fare alcune riflessioni in merito al sistema dello “spoil system mascherato” attraverso la negazione del rinnovo dell’incarico dirigenziale indipendentemente dai risultati raggiunti. Si tratta in sostanza della situazione inversa rispetto a quella di cooptazione suindicata.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.81/2010, in continuità logica con quanto affermato nelle pronunce n. 103 del 2007 e n. 161 del 2008, ha ribadito nel merito che l'impossibilità di rinnovo dell'incarico dirigenziale deve essere motivata  con riferimento agli scarsi risultati raggiunti dal dirigente.

 

La Corte ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo l’art. 2, c. 161, del decreto legge n. 262/2006 (“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), nella parte in cui afferma che gli incarichi conferiti al personale di cui al c. 6, dell’art. 19 del Dlgs n. 165/2001, conferiti prima del 17 maggio 2006, “cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” perché in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione, in quanto lesiva del principio dell’imparzialità e del buon andamento e del principio di continuità dell’azione amministrativa.

 

La Corte ha ribadito che il principio costituzionale alla base dell’azione dei dipendenti e dirigenti pubblici è costituito dall’imparzialità, con la regola fondamentale secondo cui i pubblici impiegati sono "al servizio esclusivo della Nazione".

 

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