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Canna fumaria individuale: è legittimo l’appoggio delle tubazioni sulla parete condominiale? CondominioWeb.com

 

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di Alessandro Gallucci,

Tizio ha deciso di distaccarsi dall’uso dell’impianto di riscaldamento condominiale. Per installare una propria caldaia ha le necessità di portare fin sopra il tetto (in osservanza di quanto stabilito dall’art. 5, nono comma, d.p.r. n. 412/93) la canna fumaria. L’assemblea del condominio Alfa ha deliberato la dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato. I condomini, quindi, installata la propria caldaia devono portare lo scarico dei fumi fin sopra il tetto. Due fattispecie molto ricorrenti. In entrambi i casi si pone il seguente quesito: è lecito l’appoggio della canna fumaria (individuale) sul muro comune? Se si entro quali limiti? Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento al concetto di uso della cosa comune contenuto nell’art. 1102 c.c. ed all’interpretazione giurisprudenziale che ne è conseguita in materia di canne fumarie.

 

Ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c.:

 

“ Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”.

 

La Cassazione ha specificato che in nessun caso l’utilizzazione personale può recare pregiudizio alla sicurezza ed alla stabilità dell’edificio ne, tanto meno, alterare il decoro dello stabile. In sostanza, s’è detto in più occasioni, l’uso della cosa comune, deve avvenire negli stessi limiti previsti per le innovazioni deliberate dall’assemblea ai sensi dell’art. 1120 c.c. Questo a livello generale; e per quanto riguarda le canne fumarie? Il primo anno del nuovo millennio la Corte di Cassazione ha specificato che " l'appoggio al muro comune una canna fumaria (come del resto l'apertura di piccoli fori nella parete) raffigura una modifica della cosa comune conforme alla destinazione del muro perimetrale, che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue cure e spese, se non impedisce l'altrui pari uso, non reca pregiudizio alla stabilità ad alla sicurezza dell'edificio e non ne altera il, decoro architettonico: alterazione che si verifica non quando si mutano la originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si riflette negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile" (Cass. 16 maggio 2000 n. 6341).

 

In sostanza: è lecito appoggiare la canna fumaria sui muri comuni; inoltre, visto che dall’operazione deriva automaticamente un’alterazione dell’estetica dell’edificio, essa dev’essere tollerata e non può essere impedita fin quando non rechi danno (nel senso di deprezzamento del valore dello stabile e delle unità immobiliari in esso contenute). Qualora sorgessero contestazioni in relazione alla lesività dell’intervento in questione, spetterebbe a chi la lamenta darne prova.

 

Un esempio chiarirà il concetto: Tizio appoggia la canna fumaria del suo impianto di riscaldamento sulla parete comune. Caio (o il condominio) lo accusano di avere alterato (peggiorandolo) il decoro dell’edificio. E’ onere di chi avanza la lamentela dar prova della lesione del decoro e quindi del danno inteso come deprezzamento del valore dell’edificio.

 

 

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