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Il Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”, ha attuato la delega contenuta nell’articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevedeva“...entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale”, riducendo il numero dei riti civili da trentatre a tre.

 

Dal giorno 6 ottobre 2011 il rito civile vede celebrarsi processi che potranno seguire alternativamente soltanto tre modelli unitari: a) il rito ordinario di cognizione di cui ai Titoli I e III del Libro II del Codice di Procedura Civile; b) il rito del lavoro regolato dalle norme della Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di Procedura Civile; c) il rito sommario di cognizione disciplinato dal Capo III bis del Titolo I del Libro IV del Codice di Procedura Civile.  Vengono raccolte, in un unico testo normativo, le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali, dando così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV.

 

Rimangono in realtà fuori dalla riforma, perché la delega conferita dal Parlamento al Governo non li comprendeva, i seguenti riti speciali:

 

- Procedure fallimentari (per le quali non è previsto alcun intervento in quanto si dà atto che ci sono state ben due riforme negli ultimi cinque anni);

 

- Procedimenti in materia di famiglia e minori (per i quali il Governo si riserva di intervenite nell’ambito della istituzione del tribunale della famiglia e delle persone);

 

- Procedimenti in materia di titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà industriale, codice del consumo.

 

Sopravvivono pertanto sette riti speciali, ovvero:

 

 

 

    RITI FALLIMENTARI

    RITO FAMIGLIA/MINORI

    CODICE DEL CONSUMO

    cd. LEGGE ASSEGNO

    LEGGE CAMBIARIA

    STATUTO LAVORATORI

    PROPRIETA' INDUSTRIALE

 

Note sono le finalità perseguite dal Legislatore con questo ultimo intervento: dare attuazione alla terza delega conferita dal Parlamento al Governo con la legge 18 giugno 2009, n. 69, completando la riforma del processo civile; ridurre e semplificare i procedimenti civili disciplinati dalla legislazione speciale; restituire centralità al Codice di procedura civile e fornire agiuristi, magistrati ed avvocati un unico testo normativo in grado di essere punto di riferimento esclusivo.

 

Proviamo a riassumere le principali novità della riforma:

 

- riconduzione al modello processuale del rito laburisticoex art. 409 e ss. c.p.c. per i procedimenti in cui erano prevalenti i caratteri della concentrazione delle attività processuali oppure nei quali venivano previsti ampi poteri di istruzione d'ufficio;

 

- applicazione del modello ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., inteso come giudizio a cognizione piena sia pure in forme semplificate ed elastiche, per i procedimenti speciali caratterizzati da una accentuata semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, talvolta caratterizzati dal richiamo alla procedura camerale disciplinata dagli artt. 737 e ss. del codice di rito civile;

 

- celebrazione della causa con il rito ordinario di cognizione piena per una serie di istituti insuscettibili di reductio ad unum quanto a caratteristiche e connotati, come le opposizioni a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, quelle alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, etc.

 

La tripartizione rigida prevista dal D.Lgs. n. 150/2011 non porta però con sé particolari ipotesi di nullità o annullabilità dell’atto introduttivo del giudizio, qualora l’attore o il ricorrente errassero nella individuazione della procedura applicabile al caso di specie: l’art. 4, comma I del testo normativo in esame stabilisce solo l’obbligo del giudice di disporre, anche d’ufficio, ma non oltre la prima udienza, il mutamento del rito con ordinanza (da ritenersi, nonostante il silenzio della legge, non impugnabile, né reclamabile). La scelta della procedura errata in ogni caso avrà un peso specifico notevole all’interno del processo, poiché anche in caso di conversione del rito, opereranno le decadenze e le preclusioni previste dal codice per il procedimento originariamente (ed erroneamente) prescelto dall’attore o dal ricorrente.

 

La semplificazione processuale ha comunque lasciato fuori una serie di riti, tra cui quelli speciali, cautelari e sommari, da un lato, e quello di ingiunzione per pagamento di somme o consegna e rilascio di cose, dall’altro.

 

Se ieri esistevano 33 riti disciplinati in modo differente ed autonomo da singole leggi speciali comeprodotti da una legislazione priva di disegno organico, rappresentando un importante fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario e la causa di rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto per l’impiego di una terminologia incoerente, oggi lo scenario è così articolato:

 

Riti semplificati ricondotti al rito del lavoro

 

- l’opposizione a sanzione amministrativa;

 

- l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;

 

- l’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;

 

- l’opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti;

 

- i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy;

 

- le controversie agrarie;

 

- l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

 

Riti semplificati ricondotti al rito sommario di cognizione

 

- i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;

 

- le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia;

 

- i procedimenti in materia di immigrazione:

 

– in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea;

 

– in materia di allontanamento dei cittadini dell’Unione Europea o dei loro familiari;

 

– in materia di allontanamento dei cittadini Stati che non sono membri dell’Unione europea;

 

– di riconoscimento della protezione internazionale;

 

– di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;

 

- le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;

 

- le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni:

 

– comunali, provinciali, regionali;

 

– per il Parlamento Europeo;

 

– le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo;

 

- i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;

 

- le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;

 

- le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;

 

- i procedimenti in materia di discriminazione;

 

- fondate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

 

- per l’accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi;

 

- fondate su handicap, orientamento sessuale ed età;

 

- nei confronti di disabili;

 

- le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato

 

Riti semplificati ricondotti al rito ordinario di cognizione

 

- le opposizioni opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;

 

- le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

 

- controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri;

 

- le controversie in materia di liquidazione degli usi civici;

 

- i procedimenti in materia di rettificazione del sesso.

 

Il testo si compone di cinque capi: ‘disposizioni generali’ (artt. 1-4), ‘dei procedimenti regolati dal rito del lavoro’ (artt. 5-11), ‘dei procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione’ (artt. 12-27), ‘dei procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione’ (artt. 28-32), ‘disposizioni finali e abrogazioni’ (artt. 33-35).

 

L’elencazione delle singole disposizioni (42 per la precisione) modificate od abrogate è affidato al lunghissimo art. 33 che prevede, poi, una ulteriore serie di disposizioni integrative e/o modificative dei procedimenti interessati dalla riforma, esaminati negli articoli precedenti, con l’inserimento tra l’altro, nelle normative speciali di riferimento, del richiamo agli articoli dell’emanando decreto, e dell’applicazione della relativa disciplina.

 

 

 

 

 

 

 

 

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