Avv. Paolo Nesta


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NELL'INTERPRETAZIONE DEI NEGOZI UNILATERALI IL GIUDICE DEVE ATTENERSI AL NESSO LETTERALE DELLE PAROLE ADOPERATE - Non può darsi rilevanza ad atti esterni (Cassazione Sezione Lavoro n. 19709 del 27 settembre 2011, Pres. Vidiri, Rel. Mancino)-Legge e giustizia.it.

 

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Nell'interpretazione dei negozi unilaterali il canone ermeneutico di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, anche servendosi dei nessi grammaticali e sintattici di cui all'art. 1363 cod. civ., dovendosi escludere, di contro, per l'unilateralità che connota il negozio, che possa farsi ricorso al canone ermeneutico della comune intenzione delle parti. Né può indagarsi, per ricostruire la volontà negoziale unilaterale, oltre il senso letterale delle parole adoperate, dando rilievo ad atti esterni al negozio, non spiegando rilevanza, a tal fine, il contesto in cui si sia progressivamente formata la volontà negoziale, ove non incorporato nel documento scritto, o la valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto.

 

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