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Titoli edilizi: tecniche di tutela azionabili dal terzo-101 professionisti.it

 

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Il commento sottoriportato riprende i più recenti interventi in tema di impugnazione da parte di terzi dei tioli edilizi, distinguendo tra le varie categorie di titoli in relazione agli interventi assentiti.

 

Il vigente sistema in materia di titoli abilitativi edilizi prevede cinque tipologie di interventi.

 

Nella prima tipologia rientrano gli interventi cd liberi, di cui all'art.6del DPR 6.06.2001 n.380, che non richiedono cioè alcun titolo abilitativo. Si tratta in particolare:

 

    degli interventi di manutenzione ordinaria

 

    degli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche

 

    delle opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi e che siano eseguite in aree esterne al centro abitato

 

    dei movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali

 

    le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

 

Nella seconda tipologia rientrano quegli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, di cui all'art.6 DPR 380/2001, comma 2, ed in particolare:

 

-gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.3 del DPR 380/01 che tuttavia non riguardino le parti strutturali dell'edificio e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

 

 

-le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni;

 

-le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ivi compresa la realizzazioni di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati

 

-pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzarsi al di fuori delle zone A di cui al DM 2 aprile 1968 n.1444

 

-le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

 

Nella terza tipologia rientrano gli interventi sottoposti a SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'art.19 l.241/90, come modificato dall'art.5 D.L. 13 maggio 2011 n.70 e dall'art.6 del DL 13 agosto 2011 n. 138.

 

Si tratta in particolare di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. In questi casi il titolo abilitativo è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali paesaggistici o culturali.

 

Nella quarta tipologia rientrano gli interventi ancora sottoposti a DIA (denuncia di inizio attività) di cui all'art.22 del d.D.R. 380/01. Si tratta:

 

degli interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sui volumi degli immobili;

 

degli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi

 

degli interventi di nuova costruzione qualora siano diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

 

e di quegli altri interventi rispetto ai quali le leggi regionali abbiano previsto tale possibilità.

 

Nella quinta tipologia rientrano gli interventi soggetti a permesso di costruire. Si tratta degli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica.

 

In giurisprudenza si è posto il problema dell' impugnazione da parte di terzi dei titoli edilizi.

 

In proposito, è necessario distinguere tra le diverse tipologie descritte. L'ultima tipologia, il permesso di costruire, non pone particolari problemi, il premesso di costruire, infatti, costituisce un provvedimento amministrativo in quanto tale impugnabile nel termine di 60 giorni dalla comunicazione e/o conoscenza o comunque da quando la costruzione realizzata rivela in modo univoco le essenziali caratteristiche dell'opera.

 

A diversa conclusione deve invece giungersi negli altri casi in cui manca un provvedimento amministrativo, sia pure tacito. Sulla questione è intervenuta dapprima l'Ad. Plen. del Consiglio di Stato, sent. n.15/2001, e successivamente il legislatore con il dl 98/2011, convertito in legge 111/2011.

 

Alla stregua della pronuncia dell'Ad. Plen, in caso di SCIA ( in cui l'attività edilizia può iniziare contestualmente al deposito della segnalazione e il comune può entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei presupposti, adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa) l'inerzia dell'amministrazione protratta per oltre 60 giorni da luogo ad una fattispecie di silenzio significativo equiparabile ad un provvedimento tacito di diniego di attivazione del provvedimento inibitorio. In quanto tale detto provvedimento tacito onera il terzo dell'impugnazione nel termine decadenziale individuato dalla giurisprudenza per l'impugnazione dei titoli edilizi ( nel termine di 60 giorni dalla conoscenza o comunque da quando la costruzione realizzata rivela in modo univoco le essenziali caratteristiche dell'opera).

 

Il legislatore, intervenendo successivamente sull'argomento ha invece stabilito che né la DIA né tantomeno la SCIA possono essere impugnate direttamente al TAR , non costituendo provvedimenti direttamente impugnabili. Il terzo che si assume leso può quindi solo sollecitare l'amministrazione ad intervenire per effettuare verifiche in ordine alla conformità a legge dell'attività intrapresa ed eventualmente inibire l'attività. Nel caso poi di inerzia dell'amministrazione può solo attivare la procedura avverso il silenzio di cui all'art.31 del del codice del processo amministrativo. Il Tar avverso il quale è proposto il ricorso contro il silenzio può ordinare all'amministrazione di provvedere sulla verifica richiesta dal privato.

 

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